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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 229

Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2007
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21 aprile  2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005, n. 62, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2004», ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista  la  legge 20 giugno 2007, n. 77, recante «Delega legislativa
per  il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11 marzo  2002,  2004/25/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21 aprile  2004  e  2004/39/CE  del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per
l'adozione  delle  disposizioni  integrative e correttive del decreto
legislativo  19 agosto  2005,  n.  191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE»;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro degli
affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifiche  alla  parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
                                 58

  1.  All'articolo 1,  comma 1,  lettera v),  del decreto legislativo
24 febbraio  1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo
n.  58  del  1998»  le  parole:  «superiore  a  quello  indicato  nel
regolamento   previsto   dall'articolo 100   nonche'   di   ammontare
complessivo  superiore  a  quello indicato nel medesimo regolamento;»
sono sostituite dalle seguenti: «e di ammontare complessivo superiori
a   quelli   indicati  nel  regolamento  previsto  dall'articolo 100,
comma 1,   lettere b) e c);   non  costituisce  offerta  pubblica  di
acquisto  o  di  scambio  quella avente a oggetto titoli emessi dalle
banche centrali degli Stati comunitari;».
  2.  All'articolo 4,  comma 7, dopo le parole: «sul territorio dello
Stato»  sono  inserite  le seguenti: «, nonche' di eseguire, per loro
conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti
da esse adottati».
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
              Note  al  decreto  legislativo recante attuazione della
          direttiva   2004/25/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  21 aprile  2004,  concernente  le  offerte
          pubbliche  di  acquisto,  in attuazione della delega di cui
          all'art.  1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e all'art. 1
          della legge 20 giugno 2007, n. 77.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  21 aprile 2004 e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale L 142 del 30 aprile 2004.
              -  Il  testo  dell'art. 1 e dell'allegato B della legge
          18 aprile  2005,  n.  62 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2004),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A,  sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis. (Abrogato).
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni».
                                                          «Allegato B
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          \beta -agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
          dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
              - La legge n. 77 del 20 giugno 2007 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2007.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 4 del citato
          decreto  legislativo  n.  58  del 1998, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                b) "testo  unico bancario" (testo unico bancario): il
          decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni;
                c) "CONSOB": la commissione nazionale per le societa'
          e la borsa;
                d) "ISVAP":   l'Istituto   per   la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario,  autorizzata  a  svolgere servizi o
          attivita'  di  investimento, avente sede legale e direzione
          generale in Italia;
                f) "impresa  di investimento comunitaria": l'impresa,
          diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi o
          attivita'  di  investimento, avente sede legale e direzione
          generale   in   un   medesimo  Stato  comunitario,  diverso
          dall'Italia;
                g) "impresa    di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
          servizi  o attivita' di investimento, avente sede legale in
          uno Stato extracomunitario;
                h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
                i) "societa'  di  investimento  a capitale variabile"
          (SICAV):  la  societa'  per azioni a capitale variabile con
          sede  legale  e  direzione  generale  in  Italia avente per
          oggetto  esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
                j) "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio
          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote;
                k) "fondo  aperto": il fondo comune di investimento i
          cui  partecipanti  hanno  diritto di chiedere, in qualsiasi
          tempo,   il  rimborso  delle  quote  secondo  le  modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo;
                l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
          cui  il  diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
                m) "organismi    di   investimento   collettivo   del
          risparmio"  (OICR):  i  fondi  comuni  di investimento e le
          SICAV;
                n) "gestione  collettiva  del risparmio": il servizio
          che si realizza attraverso:
                  1)  la  promozione, istituzione e organizzazione di
          fondi   comuni   d'investimento   e  l'amministrazione  dei
          rapporti con i partecipanti;
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui   istituzione,  mediante  l'investimento  avente  ad
          oggetto  strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
          o immobili;
                o) "societa'  di  gestione  del  risparmio" (SGR): la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
          collettiva del risparmio;
                o-bis)   "societa'   di   gestione  armonizzata":  la
          societa'  con sede legale e direzione generale in uno Stato
          membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
          direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
          collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          del risparmio;
                p) "societa'   promotrice":   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
                q)  "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
          nella lettera n), numero 2);
                r) "soggetti   abilitati":  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese   di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,  le
          societa'  di  gestione  armonizzate,  le  SICAV nonche' gli
          intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  previsto
          dall'art.   107  del  testo  unico  bancario  e  le  banche
          italiane,  le banche comunitarie con succursale in Italia e
          le  banche  extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
          servizi o delle attivita' di investimento;
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi elencati nelle sezioni A e B della
          tabella  allegata  al  presente  decreto, autorizzati nello
          Stato comunitario di origine;
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione  rivolta  a persone, in qualsiasi forma e con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle  condizioni  dell'offerta  e  dei prodotti finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere  di  acquistare  o  di sottoscrivere tali prodotti
          finanziari,   incluso   il  collocamento  tramite  soggetti
          abilitati;
                u) "prodotti  finanziari": gli strumenti finanziari e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono  prodotti  finanziari  i  depositi  bancari o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari;
                v) "offerta  pubblica di acquisto o di scambio": ogni
          offerta,  invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio  di  prodotti  finanziari  e rivolti a un numero di
          soggetti  e  di  ammontare  complessivo  superiore a quelli
          indicati  nel  regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
          lettere   b)e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari;
                w) "emittenti  quotati": i soggetti italiani o esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
                w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese di
          assicurazione":  le  polizze e le operazioni di cui ai rami
          vita  III  e  V  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
          forme   pensionistiche  individuali  di  cui  all'art.  13,
          comma 1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005, n. 252;
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          che  consente  o  facilita  l'incontro, al suo interno e in
          base  a  regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari,  ammessi  alla  negoziazione conformemente alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente.
                w-quater)  "emittenti  quotati  aventi  l'Italia come
          Stato membro d'origine":
                  1)  gli  emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in  mercati  regolamentati italiani o di altro Stato membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
                  2)   gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale   unitario   inferiore  a  euro  mille,  o  valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in  mercati  regolamentati italiani o di altro Stato membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
                  3)  gli  emittenti  i  valori  mobiliari  di cui ai
          numeri  1)  e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente
          alla  Comunita'  europea,  per  i quali la prima domanda di
          ammissione  alle  negoziazioni  in un mercato regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno  successivamente  scelto  l'Italia  come Stato membro
          d'origine  quando  tale  prima domanda di ammissione non e'
          stata effettuata in base a una propria scelta;
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di  cui  ai  numeri  1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
          valori  mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in un
          mercato  regolamentato  italiano, che hanno scelto l'Italia
          come  Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
          solo  Stato  membro  come Stato membro d'origine. La scelta
          resta  valida  per  almeno tre anni, salvo il caso in cui i
          valori  mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea.
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori   che  possono  essere  negoziati  nel  mercato  dei
          capitali, quali ad esempio:
                a) le  azioni  di societa' e altri titoli equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario;
                b) obbligazioni  e altri titoli di debito, compresi i
          certificati di deposito relativi a tali titoli;
                c)  qualsiasi  altro titolo normalmente negoziato che
          permette  di  acquisire  o  di  vendere  i valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere;
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati  alle  precedenti  lettere,  a  valute, a tassi di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
              1-ter.   Per   "strumenti  del  mercato  monetario"  si
          intendono  categorie di strumenti normalmente negoziati nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali.
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
                a) valori mobiliari;
                b) strumenti del mercato monetario;
                c) quote  di  un organismo di investimento collettivo
          del risparmio;
                d) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi  futuri  di  tassi  di  interesse  e altri contratti
          derivati  connessi  a  valori  mobiliari,  valute, tassi di
          interesse  o  rendimenti,  o  ad  altri strumenti derivati,
          indici  finanziari  o misure finanziarie che possono essere
          regolati  con  consegna fisica del sottostante o attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti;
                e) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap"",  accordi per
          scambi  futuri  di  tassi  di  interesse  e altri contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire  in tal modo a discrezione di una delle parti, con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento   o   ad   altro   evento  che  determina  la
          risoluzione del contratto;
                f) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
          derivati  connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione;
                g) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future»),  "swap",  contratti  a
          termine  ("forward")  e altri contratti derivati connessi a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla  lettera  f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
          le  caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
          considerando,  tra  l'altro, se sono compensati ed eseguiti
          attraverso  stanze  di compensazione riconosciute o se sono
          soggetti a regolari richiami di margini;
                h) strumenti   derivati   per  il  trasferimento  del
          rischio di credito;
                i) contratti finanziari differenziali;
                j) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine  sui  tassi  d'interesse e altri contratti derivati
          connessi  a  variabili  climatiche,  tariffe  di trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il  pagamento  di differenziali in contanti o puo' avvenire
          in   tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento   o   ad   altro   evento  che  determina  la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi  da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
          le  caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
          considerando,  tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
          regolamentato    o   in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione,  se  sono  compensati  ed eseguiti attraverso
          stanze  di  compensazione riconosciute o se sono soggetti a
          regolari richiami di margini.
              2-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
                a) gli  altri  contratti  derivati di cui al comma 2,
          lettera g),  aventi  le  caratteristiche di altri strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze  di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
          richiami di margine;
                b) gli  altri  contratti  derivati di cui al comma 2,
          lettera  j),  aventi  le caratteristiche di altri strumenti
          finanziari  derivati, negoziati su un mercato regolamentato
          o  in  un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine.
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti  finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d).
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
              5.   Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"  si
          intendono  i  seguenti,  quando hanno per oggetto strumenti
          finanziari:
                a) negoziazione per conto proprio;
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
                c) sottoscrizione  e/o  collocamento con assunzione a
          fermo  ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei confronti
          dell'emittente;
                c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
                d) gestione di portafogli;
                e) ricezione e trasmissione di ordini;
                f) consulenza in materia di investimenti;
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
              5-bis.  Per "negoziazione per conto proprio» si intende
          l'attivita'  di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
          in  contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto  che  in modo organizzato, frequente e sistematico
          negozia  per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
          al  di  fuori  di  un mercato regolamentato o di un sistema
          multilaterale di negoziazione.
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si   propone   sui  mercati  regolamentati  e  sui  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione,  su  base  discrezionale  e  individualizzata, di
          portafogli   di  investimento  che  includono  uno  o  piu'
          strumenti  finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
          dai clienti.
              5-sexies.  Il  servizio  di cui al comma 5, lettera e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita'  consistente nel mettere in contatto due o piu'
          investitori,  rendendo  cosi'  possibile  la conclusione di
          un'operazione  fra  loro  (mediazione).      5-septies. Per
          "consulenza  in  materia  di  investimenti"  si  intende la
          prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente,
          dietro  sua  richiesta  o per iniziativa del prestatore del
          servizio,  riguardo  a una o piu' operazioni relative ad un
          determinato  strumento  finanziario.  La raccomandazione e'
          personalizzata  quando  e'  presentata  come  adatta per il
          cliente    o   e'   basata   sulla   considerazione   delle
          caratteristiche  del  cliente.  Una  raccomandazione non e'
          personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali
          di distribuzione.
              5-octies.  Per  "gestione  di  sistemi multilaterali di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in  base  a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di  acquisto  e  di  vendita  di terzi relativi a strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
              6. Per "servizi accessori" si intendono:
                a) la   custodia   e   amministrazione  di  strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi;
                b) la locazione di cassette di sicurezza;
                c) la  concessione  di finanziamenti agli investitori
          per  consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
          strumenti  finanziari,  nella  quale interviene il soggetto
          che concede il finanziamento;
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,   di  strategia  industriale  e  di  questioni
          connesse,  nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese;
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
                f) la  ricerca  in materia di investimenti, l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
                g) l'intermediazione  in cambi, quando collegata alla
          prestazione di servizi d'investimento;
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze,
          sentite  la  Banca  d'Italia  e  la CONSOB, e connessi alla
          prestazione  di  servizi di investimento o accessori aventi
          ad oggetto strumenti derivati.
              6-bis.  Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
          quote  e  gli  altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile.
              6-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le  norme del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio  di amministrazione, all'organo amministrativo ed
          agli  amministratori  si  applicano  anche  al consiglio di
          gestione e ai suoi componenti.
              6-quater.  Se  non  diversamente disposto, le norme del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio  sindacale,  ai sindaci e all'organo che svolge la
          funzione  di  controllo  si applicano anche al consiglio di
          sorveglianza  e al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.».
              «Art.   4   (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio). - 1.   La   Banca   d'Italia,   la  CONSOB,  la
          Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione, l'ISVAP e
          l'Ufficio  italiano  dei  cambi collaborano tra loro, anche
          mediante  scambio  di informazioni, al fine di agevolare le
          rispettive    funzioni.   Dette   autorita'   non   possono
          reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
              2.  La  Banca  d'Italia  e la CONSOB collaborano, anche
          mediante   scambio   di   informazioni,  con  le  autorita'
          competenti   dell'Unione   europea   e  dei  singoli  Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
              2-bis.  Ai  fini  indicati  al  comma 2, la CONSOB e la
          Banca   d'Italia   possono   concludere  con  le  autorita'
          competenti  degli  Stati membri dell'Unione europea accordi
          di   collaborazione,   che   possono  prevedere  la  delega
          reciproca di compiti di vigilanza.
              2-ter.  La  CONSOB  e'  il  punto  di  contatto  per la
          ricezione  delle  richieste  di informazioni provenienti da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia  di  servizi  e attivita' di investimento svolti da
          soggetti  abilitati  e  di mercati regolamentati. La CONSOB
          interessa  la  Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
          di   questa   ultima.   La   Banca  d'Italia  trasmette  le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          CONSOB.
              3.  La  Banca  d'Italia  e la CONSOB possono cooperare,
          anche  mediante  scambio  di informazioni, con le autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari.
              4.  Le  informazioni  ricevute  dalla  Banca d'Italia e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse  a  terzi  ne'  ad  altre autorita' italiane, ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite.
              5.  La  Banca  d'Italia  e  la CONSOB possono scambiare
          informazioni:
                a) con   autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito   di   procedimenti   di   liquidazione   o  di
          fallimento,  in  Italia  o  all'estero, relativi a soggetti
          abilitati;
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo;
                c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
          regolamento delle negoziazioni dei mercati;
                d) con  le  societa' di gestione dei mercati, al fine
          di  garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
          gestiti.
              5-bis.  Lo  scambio  di  informazioni  con autorita' di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio.
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d),  possono  essere rivelate a terzi con il consenso del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
              7.  La  Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
          poteri  a  esse  assegnati  dall'ordinamento  anche ai fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime.  Le  autorita'  competenti  di Stati comunitari o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB  di  effettuare  per  loro  conto,  secondo le norme
          previste  nel  presente decreto, un'indagine sul territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul  territorio  dello  Stato  inerenti ai provvedimenti da
          esse  adottati.  Le predette autorita' possono chiedere che
          venga  consentito  ad  alcuni  membri del loro personale di
          accompagnare  il  personale  della  Banca  d'Italia e della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
              8.  Restano  ferme le norme che disciplinano il segreto
          d'ufficio  sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni in
          possesso della Banca d'Italia.
              9.  La  Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
          di   vigilanza   di   altri   Stati   comunitari  forme  di
          collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
          ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
          consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e i dati in
          possesso  della  CONSOB  in  ragione della sua attivita' di
          vigilanza  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio anche nei
          confronti  delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
          Ministro  dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
          casi  previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative a
          violazioni sanzionate penalmente.
              11.  I  dipendenti  della  CONSOB, nell'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali e hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato.
              12.  I  dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti e gli
          esperti  dei  quali  la stessa si avvale sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              13.  Le  pubbliche  amministrazioni e gli enti pubblici
          forniscono  dati,  notizie  e  documenti  e  ogni ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».