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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 226

Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonchè fra determinate imprese.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2007
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Testo in vigore dal: 25-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria  2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre
2005,  che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle  relazioni  finanziarie  fra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche nonche' fra determinate imprese;
  Vista  la  direttiva  2000/52/CE  della  Commissione, del 26 luglio
2000,  che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle  relazioni  finanziarie  tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche  e  alla  trasparenza  finanziaria  all'interno  di  talune
imprese;
  Vista  la  direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre
2006,  relativa  alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli
Stati   membri  e  le  loro  imprese  pubbliche  e  alla  trasparenza
finanziaria all'interno di talune imprese;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 novembre  2003, n. 333, recante
attuazione  della  direttiva  2000/52/CE,  che  modifica la direttiva
80/723/CEE  relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra
gli   Stati   membri  e  le  loro  imprese  pubbliche,  nonche'  alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 26 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  commissioni  del  Senato  della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dello  sviluppo  economico, delle
comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

Definizione   di   impresa   soggetta   all'obbligo   di  tenere  una
                        contabilita' separata

  1.  All'articolo 2,  comma 1,  del  decreto legislativo 11 novembre
2003, n. 333, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d)  "impresa  soggetta  all'obbligo  di  tenere  una  contabilita'
separata",  ogni  impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi
riconosciuti   da   uno   Stato   membro  a  norma  dell'articolo 86,
paragrafo 1,  del  trattato o e' incaricata della gestione di servizi
di   interesse   economico   generale   a   norma   dell'articolo 86,
paragrafo 2,  del  trattato,  che  riceve  compensazioni in qualsiasi
forma  per  prestazioni  di  servizio  pubblico  in  relazione a tali
servizi e che esercita anche altre attivita';».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bonino,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  Bersani,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
                                  Gentiloni  Silveri,  Ministro delle
                                  comunicazioni
                                  Di     Pietro,    Ministro    delle
                                  infrastrutture
                                  Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  1  e  l'allegato  B della legge
          6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio  2007,  n.  40,  Supplemento  ordinario,  e' il
          seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A  e  B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
          gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, il termine per
          l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma
          e' ridotto a sei mesi.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A sono
          trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
          dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
          Repubblica  affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti  organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza  del  parere. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
          diversi  termini  previsti  dai  commi  4  e 9, scadano nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  o 5 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione   delle  direttive  che  comportano  conseguenze
          finanziarie  sono  corredati dalla relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi  entro  venti  giorni.  La  procedura  di  cui  al
          presente  comma si  applica in ogni caso per gli schemi dei
          decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive:
          2005/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          6 luglio  2005;  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,  del  6 luglio  2005;  2005/35/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
          del   Consiglio,   del   18 luglio   2005;  2005/56/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
          2005/61/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/62/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          26 ottobre  2005;  2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
          2005;  2005/81/CE  della Commissione, del 28 novembre 2005;
          2005/85/CE  del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
          del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005;  2006/54/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi adottati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, adottati per il
          recepimento  di  direttive  per  le  quali  la  Commissione
          europea  si  sia  riservata  di  adottare  disposizioni  di
          attuazione,   il   Governo  e'  autorizzato,  qualora  tali
          disposizioni   siano   state   effettivamente  adottate,  a
          recepirle   nell'ordinamento   nazionale   con  regolamento
          emanato   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
          quanto   disposto   dagli   articoli 9  e  11  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro  per le politiche europee, nel caso in
          cui  una  o  piu'  deleghe  di cui al comma 1 non risultino
          ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
          dalla  direttiva  per  la  sua  attuazione,  trasmette alla
          Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          europee  ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera dei
          deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli elenchi di cui
          agli  allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
          con   eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica.  Decorsi trenta
          giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
          anche in mancanza di nuovo parere.».
                                                          «Allegato B
              2005/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  relativa  all'istituzione di un quadro per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          eco-compatibile   dei  prodotti  che  consumano  energia  e
          recante  modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
          delle   direttive  96/57/CE  e  2000/55/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio.
              2005/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  che  modifica  la  direttiva 1999/32/CE in
          relazione  al  tenore  di  zolfo  dei  combustibili per uso
          marittimo.
              2005/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
          navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
              2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18 luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
              2005/56/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alle  fusioni transfrontaliere
          delle societa' di capitali.
              2005/61/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          che  applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
          di  rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
          ed incidenti gravi.
              2005/62/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          recante   applicazione   della   direttiva  2002/98/CE  del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le
          norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
          qualita' per i servizi trasfusionali.
              2005/64/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
          quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
          recuperabilita'  e chi modifica la direttiva 70/156/CEE del
          Consiglio.
              2005/64/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
          quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
          recuperabilita'  e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
          Consiglio.
              2005/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005, relativa al miglioramento della sicurezza
          dei porti.
              2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
          a  una  procedura specificamente concepita per l'ammissione
          di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
              2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
          modifica  la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
          delle  relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
          imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
              2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
          norme  minime per le procedure applicate negli Stati membri
          ai  fini  del riconoscimento e della revoca dello status di
          rifugiato.
              2005/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 gennaio   2006,  concernente  misure  per  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   elettricita'   e   per   gli
          investimenti nelle infrastrutture.
              2005/94/CE   del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005,
          relativa  a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
              2006/7/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione della qualita'
          delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
          76/160/CEE.
              2006/21/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  relativa  alla  gestione dei rifiuti delle
          industrie   estrattive   e   che   modifica   la  direttiva
          2004/35/CE.
              2006/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  la  licenza  comunitaria  dei
          controllori del traffico aereo.
              2006/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo   2006,   riguardante  la  conservazione  di  dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
          2002/58/CE.
              2006/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti   dagli   agenti   fisici   (radiazioni   ottiche
          artificiali),   (diciannovesima  direttiva  particolare  ai
          sensi    dell'art.   16,   paragrafo 1,   della   direttiva
          89/391/CEE).
              2006/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza degli usi finali
          dell'energia  e  i servizi energetici e recante abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
              2006/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio   2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture.
              2006/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione).
              2006/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  relativa  all'accesso all'attivita' degli
          enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
              2006/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
              2006/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».
              -  La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          29 novembre 2005, n. L 312.
              -  La direttiva 80/723/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 luglio 1980, n. L 195.
              -  La direttiva 2000/52/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 luglio 2000, n. L 193.
              - La direttiva 2006/111/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          17 novembre 2006, n. L 318.
              -  Il  decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 novembre 2003, n.
          276.
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   recante:   «Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti di' interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.», e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  2, del citato decreto
          legislativo  11 novembre  2003, n. 333, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intendono per:
                a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato,
          le  regioni,  comprese  le regioni a statuto speciale, e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e
          gli altri enti pubblici;
                b) "impresa  pubblica",  ogni  impresa  nei confronti
          della   quale   i   poteri   pubblici  possono  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente, un'influenza dominante per
          ragioni  di  proprieta',  di  partecipazione  finanziaria o
          della normativa che la disciplina;
                c) "imprese     pubbliche    attive    nel    settore
          manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di
          attivita',  corrispondente  almeno  al  50  per  cento  del
          fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero.
          Si   tratta  delle  imprese  le  cui  operazioni  rientrano
          nell'allegato  sezione  D  -  attivita'  manifatturiere, da
          sottosezione   DA   a   sottosezione   DN  compresa,  della
          classificazione  NACE (Rev 1), annesso al regolamento (CEE)
          n. 3037/90 del 9 ottobre 1990, del Consiglio, relativo alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nelle
          Comunita' europee, e successive modifiche;
                d) "impresa   soggetta   all'obbligo  di  tenere  una
          contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti
          speciali  o  esclusivi  riconosciuti  da uno Stato membro a
          norma   dell'art.   86,  paragrafo 1,  del  trattato  o  e'
          incaricata della gestione di servizi di interesse economico
          generale  a  norma dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato,
          che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni
          di  servizio  pubblico  in  relazione  a tali servizi e che
          esercita anche altre attivita';
                e) "attivita'  distinte",  da  un  lato, le attivita'
          relative  ai  prodotti  o servizi per i quali ad un'impresa
          sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero
          relative  ai  servizi di interesse economico generale della
          cui  gestione  l'impresa e' stata incaricata e, dall'altro,
          le  attivita'  relative  a  ogni  altro prodotto o servizio
          svolte dall'impresa medesima;
                f) "diritti  esclusivi",  i  diritti  riconosciuti ad
          un'impresa  mediante  qualsiasi  disposizione  legislativa,
          regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con
          riferimento ad una determinata area geografica, la facolta'
          di prestare un servizio o esercitare un'attivita';
                g) "diritti  speciali",  i diritti riconosciuti ad un
          numero  limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione
          legislativa,   regolamentare   o  amministrativa  che,  con
          riferimento    ad    una   determinata   area   geografica,
          congiuntamente o disgiuntamente:
                  1)  limita a due o piu', senza osservare criteri di
          oggettivita',  proporzionalita'  e  non discriminazione, il
          numero   delle  imprese  autorizzate  a  prestare  un  dato
          servizio o una data attivita';
                  2)  designa,  senza  osservare detti criteri, varie
          imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un
          dato servizio o esercitare una data attivita';
                  3)  conferisce,  senza  osservare detti criteri, ad
          una  o piu' imprese determinati vantaggi, previsti da leggi
          o  regolamenti,  che  pregiudicano  in  modo sostanziale la
          capacita'  di  ogni  altra  impresa di prestare il medesimo
          servizio  o  esercitare  la medesima attivita' nella stessa
          area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti;
                h) "direttiva",   la   direttiva   80/723/CEE,   come
          modificata  da  ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa
          alla  trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati
          membri  e  le  loro  imprese  pubbliche  e alla trasparenza
          finanziaria all'interno di talune imprese;
                i) "trattato"   e'   il   trattato  istitutivo  della
          Comunita' europea.».