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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 225

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-12-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-12-2007
al: 31-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l'articolo 1, comma 23;
  Visto  l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla
"riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,    e    successive   modificazioni,   recante   regolamento   di
organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  recante  le  attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  e  successive  modificazioni,  recante norme sull'articolazione
organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, ed in
particolare  l'articolo  3, relativo al Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n.   453,   recante   ulteriori   norme   sull'organizzazione  ed  il
funzionamento  del  nucleo  tecnico  di  valutazione e verifica degli
investimenti  pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20  ottobre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
novembre   2005,  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle
attivita' produttive;
  Tenuto  conto della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo
1,  comma  10,  del  citato  decreto-legge  n.  181  del  2006, delle
strutture  trasferite  al  Ministero  del commercio internazionale ed
alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, nonche' delle strutture
trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
aprile  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio
2007,   recante  linee  guida  per  l'attuazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007,
n. 187, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                           Organizzazione

  1.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, di seguito denominato:
"Ministero", si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.
          Avvertenza:
              Le  note  qui  pubblicate  sono  state redatte ai sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  degli  articoli  27,  28  e 29 del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente:
              "Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo scopo di
          formulare  e  attuare politiche e strategie per lo sviluppo
          del  sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi in
          favore  delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di:
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica   estera  e  lo  sviluppo  economico  del  sistema
          produttivo   nazionale   e   di   realizzarle  o  favorirne
          l'attuazione  a  livello  settoriale  e territoriale, anche
          mediante  la  partecipazione, fatte salve le competenze del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per il tramite
          dei  rappresentanti  italiani  presso  tali organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
                b) sostenere   e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
                c) promuovere la concorrenza;
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita';
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
              2-bis.  Per  realizzare gli obiettivi indicati al comma
          2,  il  Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
          di   leale   collaborazione   con   gli  enti  territoriali
          interessati:
                a) definisce,   anche   in   concorso  con  le  altre
          amministrazioni    interessate,   le   strategie   per   il
          miglioramento   della   competitivita',   anche  a  livello
          internazionale,   del  Paese  e  per  la  promozione  della
          trasparenza  e dell'efficacia della concorrenza nei settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti;
                b) promuove,  in coordinamento con il Dipartimento di
          cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303,  gli  interessi  del sistema produttivo del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore   e  facendo  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e del Ministero degli affari
          esteri  e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
          tali organismi;
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per  favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese, di
          responsabilita'  relative  alle  modalita' produttive, alla
          qualita'  e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
          relazioni con il consumatore;
                d) studia  la  struttura  e l'andamento dell'economia
          industriale e aziendale;
                e) definisce  le  strategie  e  gli  interventi della
          politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero, ferme
          restando  le  competenze del Ministero degli affari esteri,
          del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
          per gli italiani nel Mondo.
              2-ter.  Il  Ministero elabora ogni triennio, sentite le
          amministrazioni  interessate  ed  aggiornandolo con cadenza
          annuale,  un  piano  degli  obiettivi, delle azioni e delle
          risorse   necessarie  per  il  loro  raggiungimento,  delle
          modalita'  di  attuazione, delle procedure di verifica e di
          monitoraggio.
              2-quater.  Restano  in  ogni caso ferme le attribuzioni
          degli  altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere  a)  e b),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.".
              "Art.  28  (Aree  funzionali).  - 1. Nel rispetto delle
          finalita'  e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
          ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,   svolge   per  quanto  di  competenza,  in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) competitivita':  politiche  per  lo sviluppo della
          competitivita'  del sistema produttivo nazionale; politiche
          di  promozione degli investimenti delle imprese al fine del
          superamento   degli   squilibri  di  sviluppo  economico  e
          tecnologico,  ivi  compresi gli interventi a sostegno delle
          attivita'  produttive  e gli strumenti della programmazione
          negoziata,   denominati  contratti  di  programma,  inclusi
          quelli    ricompresi    nell'ambito    dei   contratti   di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti  di  distretto,  nonche'  la  partecipazione, per
          quanto    di    competenza   ed   al   pari   delle   altre
          amministrazioni,  agli  accordi  di programma quadro, ed il
          raccordo   con  gli  interventi  degli  enti  territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno  alle  imprese  ad alto tasso di crescita, tenendo
          conto   anche  delle  competenze  regionali;  politiche  di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori  strategici;  collaborazione pubblico-privato nella
          realizzazione  di  iniziative  di  interesse nazionale, nei
          settori   di   competenza;   politiche   per   i  distretti
          industriali;  sviluppo  di  reti nazionali e internazionali
          per  l'innovazione  di  processo  e di prodotto nei settori
          produttivi;  attivita' di regolazione delle crisi aziendali
          e  delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
          coordinamento  con  le  societa' e gli istituti operanti in
          materia   di   promozione   industriale   e   di  vigilanza
          sull'Istituto   per  la  promozione  industriale;  politica
          industriale  relativa alla partecipazione italiana al Patto
          atlantico  e all'Unione europea; collaborazione industriale
          internazionale  nei  settori  aerospaziali  e della difesa,
          congiuntamente    agli    altri    Ministeri   interessati;
          monitoraggio  sullo  stato  dei  settori  merceologici, ivi
          compreso,    per   quanto   di   competenza,   il   settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo     degli     stessi;    iniziative    finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla  crisi di particolari settori industriali; promozione
          delle  iniziative  nazionali e internazionali in materia di
          turismo;  politiche  per  l'integrazione degli strumenti di
          agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
          vigilanza  ordinaria  e  straordinaria  sulle  cooperative;
          politiche   per   la   promozione   e   lo  sviluppo  della
          cooperazione e mutualita';
                b) internazionalizzazione:   indirizzi   di  politica
          commerciale  con  l'estero,  in  concorso  con il Ministero
          degli  affari  esteri e del Ministero dell'economia e delle
          finanze;  elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
          degli   accordi   bilaterali  e  multilaterali  in  materia
          commerciale;   tutela   degli  interessi  della  produzione
          italiana  all'estero;  valorizzazione e promozione del made
          in   Italy,   anche   potenziando   le  relative  attivita'
          informative   e   di  comunicazione,  in  concorso  con  le
          amministrazioni  interessate;  disciplina  del regime degli
          scambi   e  gestione  delle  attivita'  di  autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari   esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche  commerciali  e promozionali; coordinamento delle
          attivita'   della   commissione   CIPE   per   la  politica
          commerciale    con   l'estero,   disciplina   del   credito
          all'esportazione    e    dell'assicurazione   del   credito
          all'esportazione  e  partecipazione  nelle  competenti sedi
          internazionali  e  comunitarie ferme restando le competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli  affari  esteri;  attivita'  di semplificazione degli
          scambi,   congiuntamente  con  il  Ministero  degli  affari
          esteri,    e    partecipazione    nelle   competenti   sedi
          internazionali;  coordinamento,  per  quanto di competenza,
          dell'attivita'  svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali di
          supporto  all'internazionalizzazione del sistema produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza   del   Ministero  delle  attivita'  produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento  e  la  gestione degli strumenti commerciali,
          promozionali  e finanziari a sostegno di imprese, settori e
          distretti   produttivi,   con  la  partecipazione  di  enti
          territoriali,  sistema  camerale,  sistema  universitario e
          parchi  tecnico-scientifici,  ferme  restando le competenze
          dei    Ministeri   interessati;   politiche   e   strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che    svolgono    attivita'   di   internazionalizzazione;
          promozione  integrata  all'estero del sistema economico, in
          collaborazione  con  il Ministero degli affari esteri e con
          gli   altri   Dicasteri   ed   enti  interessati;  rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema  fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
          il    Ministero   degli   affari   esteri;   coordinamento,
          avvalendosi   anche   degli   sportelli   regionali,  delle
          attivita'  promozionali nazionali, raccordandole con quelle
          regionali  e  locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
          al   Ministero   degli   affari   esteri  ed  al  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, secondo le modalita' e gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali   in   ambito  internazionale;  sostegno  agli
          investimenti  produttivi delle imprese italiane all'estero,
          ferme  restando le competenze del Ministero dell'economia e
          delle   finanze   e  del  Ministero  degli  affari  esteri;
          promozione    degli    investimenti   esteri   in   Italia,
          congiuntamente  con  le  altre amministrazioni competenti e
          con  gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione in
          materia     di     internazionalizzazione;    sviluppo    e
          valorizzazione  del  sistema  turistico  per  la promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
                c) sviluppo  economico: definizione degli obiettivi e
          delle  linee di politica energetica e mineraria nazionale e
          provvedimenti ad essi inerenti, rapporti con organizzazioni
          internazionali    e   rapporti   comunitari   nel   settore
          dell'energia,  ferme  restando le competenze del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e del Ministero degli affari
          esteri,   compresi   il   recepimento  e  l'attuazione  dei
          programmi  e  delle  direttive sul mercato unico europeo in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e delle regioni;
          attuazione  dei  processi  di  liberalizzazione dei mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia  e  tutela dell'economicita' e della sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di  trasporto  dell'energia  elettrica e del gas naturale e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di   ricerca,   incentivazione  e  interventi  nei  settori
          dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca e coltivazione di
          idrocarburi  e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
          chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze in
          materia  di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla  salute  sui  luoghi  di lavoro, e servizi tecnici per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le   societa'   e   gli   istituti   operanti  nei  settori
          dell'energia;  gestione  delle  scorte  energetiche nonche'
          predisposizione   ed  attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti,  i  modelli industriali e per marchi di impresa e
          relativi   rapporti   con   le   autorita'  internazionali,
          congiuntamente  con il Ministero degli affari esteri per la
          parte    di   competenza;   politiche   di   sviluppo   per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di   incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e  l'alta
          tecnologia;  politiche  per la promozione e lo sviluppo del
          commercio  elettronico;  partecipazione  ai procedimenti di
          definizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili per i
          settori    produttivi;    politiche   nel   settore   delle
          assicurazioni   e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto  di
          competenza;   promozione   della  concorrenza  nel  settore
          commerciale,  attivita'  di sperimentazione, monitoraggio e
          sviluppo  delle nuove forme di commercializzazione, al fine
          di  assicurare il loro, svolgimento unitario; coordinamento
          tecnico  per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali   e   della   loro   evoluzione,  nel  rispetto
          dell'ordinamento  civile  e della tutela della concorrenza;
          sostegno   allo   sviluppo  della  responsabilita'  sociale
          dell'impresa,  con  particolare  riguardo  ai  rapporti con
          fornitori  e  consumatori  e  nel rispetto delle competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti  e  degli  impianti  industriali ad esclusione dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli  enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova  per  quanto di competenza; partecipazione al sistema
          di  certificazione ambientale, in particolare in materia di
          ecolabel  e  ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
          economica  europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
          qualita'  dei  servizi  destinati  al consumatore, ferme le
          competenze   delle   regioni   in   materia  di  commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i  consumatori  e  connessi  rapporti con l'Unione europea,
          ferme  restando  le competenze del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli enti
          locali;     attivita'     di    supporto    e    segreteria
          tecnico-organizzativa    del    Consiglio   nazionale   dei
          consumatori  e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
          consumatori  nel  settore  turistico  a  livello nazionale;
          monitoraggio  dei  prezzi  liberi e controllati nelle varie
          fasi  di  scambio ed indagini sulle normative, sui processi
          di  formazione  dei prezzi e delle condizioni di offerta di
          beni  e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          in  materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione
          dei   fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio  statale;
          vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura,  secondo  quanto  disposto dal
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta
          del  registro  delle imprese; politiche per lo sviluppo dei
          servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa'
          fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
              2. Il  Ministero  svolge  altresi'  compiti  di studio,
          consistenti   in   particolare  nelle  seguenti  attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'art.  27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
          i  settori  produttivi  ed  elaborazione di iniziative, ivi
          compresa  la  definizione  di  forme  di incentivazione dei
          relativi  settori produttivi, finalizzate a incrementare la
          competitivita'    del    sistema    produttivo   nazionale;
          valutazione  delle  ricadute  industriali  conseguenti agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei  dati  relativi agli interventi di agevolazione assunti
          in  sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
          fini  del  monitoraggio  e  della valutazione degli effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione,  elaborazione,  analisi  e  diffusione di dati
          statistici  in  materia energetica e mineraria, finalizzati
          alla  programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca in
          materia   di   tutela   dei  consumatori  e  degli  utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed   elaborazione   di   dati   e   rilevazioni  economiche
          riguardanti  il sistema turistico; promozione di ricerche e
          raccolta  di  documentazione  statistica per la definizione
          delle   politiche  di  internazionalizzazione  del  sistema
          produttivo  italiano;  analisi  di problemi concernenti gli
          scambi  di  beni  e  servizi  e  delle connesse esigenze di
          politica  commerciale;  rilevazione  degli  aspetti  socio-
          economici della cooperazione.
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.".
              "Art.  29  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in   non  piu'  di  undici  direzioni  generali,  alla  cui
          individuazione   e  organizzazione  si  provvede  ai  sensi
          dell'art.    4,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative, e in modo che sia assicurato
          il  coordinamento  delle  aree funzionali previste all'art.
          28.
              2.  Il  Ministero  delle attivita' produttive si avvale
          degli  uffici  territoriali di Governo, nonche', sulla base
          di   apposite   convenzioni,  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.".
              - Il testo dell'art. 1, commi 10 e 23 del decreto-legge
          18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18  maggio  2006,  n.  114,  e convertito con modificazioni
          dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  luglio 2006, n. 164) (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri.
          Delega  al  Governo per il coordinamento delle disposizioni
          in  materia  di  funzioni e organizzazione della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri),  e'  il
          seguente:
              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente ".
              "23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.".
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 98, del decreto-legge
          3 ottobre   2006,   n.   262,  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   3   ottobre   2006,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni   dalla   legge  24 novembre  2006,  n.  286,
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 novembre 2006, n.
          277, S.O., e' il seguente:
              "98.  All'art.  1  del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
          181,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito
          dal   seguente:   "Per  l'esercizio  di  tali  funzioni  e'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          il  Dipartimento  per  lo  sviluppo e la competitivita' del
          turismo,  articolato  in due uffici dirigenziali di livello
          generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di
          riorganizzazione,  subentra  nelle funzioni della Direzione
          generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";
                b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito
          dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo    sono    trasferite    le   risorse   finanziarie
          corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante
          dal-l'attuazione  del  comma 1  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
          modificazioni,   nonche'  le  dotazioni  strumentali  e  di
          personale  della  soppressa  Direzione generale del turismo
          del Ministero delle attivita' produttive";
                c) al  comma 19-quater,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente   periodo:  "Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
          propri   decreti,  al  trasferimento  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  delle  risorse  finanziarie della
          soppressa  Direzione  generale  del  turismo iscritte nello
          stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico
          nonche'  delle  risorse corrispondenti alla riduzione della
          spesa  derivante  dall'attuazione  del comma 1 dell'art. 54
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, da destinare all'istituzione del
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo.".
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 404  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 "Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2007)",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3, e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.".
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto
          legislativo     3 luglio     2003,    n.    173,    recante
          "Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
          legge  6 luglio  2002,  n.  137", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, e' il seguente:
              "Art.   2  (Revisione  dell'assetto  organizzativo  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze e degli organismi
          collegiali).  -  1.  Con  regolamento  da emanare, ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
          provvede:
              (omissis);
                c) al   riassetto  ed  alla  razionalizzazione  degli
          organismi  di  analisi,  consulenza  e  studio  di  elevata
          specializzazione     istituiti    presso    il    Ministero
          dell'economia  e delle finanze, da rendere operanti, ove ne
          sussista  l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento
          o  presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
          assicurando  in  ogni  caso l'invarianza della spesa, anche
          attraverso  la  trasformazione  di funzioni dirigenziali in
          rapporti   di   lavoro   o   di   consulenza.  La  predetta
          trasformazione  puo' avere ad oggetto un numero di posti di
          livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero,
          a  quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede
          alla  soppressione  della  Cabina di regia nazionale di cui
          all'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
          nonche' degli organismi inutili;".
              -  Il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          "Codice  dell'amministrazione digitale" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
              -  Il  testo  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  recante  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.",    pubblicata    nella    Gazzetta    Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,   n.   175,   abrogato  dal  presente  decreto,  reca
          "Regolamento   di   organizzazione   del   Ministero  delle
          attivita' produttive.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          20 febbraio  1998,  n.  38, recante "Regolamento recante le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94."  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998,
          n. 58.
              -  L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 aprile  1998, n. 154, recante "Regolamento recante norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione  economica,  a  norma  dell'art.  7,
          comma 3,  della  legge  3 aprile  1997, n. 94.", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, abrogato
          dal presente decreto, recava:
              "Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
          coesione).".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          30 novembre  1998,  n.  453,  recante  "Regolamento recante
          ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del
          nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  presso  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione  economica,  a  norma  dell'art.  7,
          comma 3,  della  legge 3 aprile 1997, n. 94", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20 ottobre   2005,   concernente   "Rideterminazione  delle
          dotazioni   organiche   del   personale  appartenente  alle
          qualifiche  dirigenziali,  alle  aree  funzionali  ed  alle
          posizioni   economiche   del   Ministero   delle  attivita'
          produttive.",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          6 dicembre 2005, n. 284.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 aprile 2007, recante "Linee guida per l'attuazione delle
          disposizioni  contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296 (legge finanziaria
          2007).",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
          2007, n. 152.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          20 settembre    2007,    n.   187,   "Regolamento   recante
          disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
          del Ministro dello sviluppo economico", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2007, n. 259.