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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2007
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Testo in vigore dal: 8-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo 12 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di
disciplina dell'attivita' di Governo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,  con  il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro degli affari
esteri;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  l'articolo  31  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,  con il quale e' stato emanato il regolamento che individua, nel
Ministero  degli  affari  esteri,  gli uffici di livello dirigenziale
generale  e  le  relative  funzioni, quale modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
  Considerata  l'opportunita'  di  rivedere il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 30 novembre 2006 e 14 giugno 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 17 settembre
2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  riforme  e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,   di   seguito   denominato:   "decreto",   ovunque  ricorra  il
riferimento:  "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29",  lo  stesso  deve  leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165" e all'articolo 1 del
decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)
decreto  legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;";
    b)  al  comma  1,  dopo  la  lettera  d) e' inserita la seguente:
"d-bis)  vice  Ministro:  i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato
attribuito il titolo di vice Ministro.";
    c) al comma 1, la lettera f) e' soppressa.
  2.   All'articolo   2   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2,  lettera  e),  dopo  le parole: "il Servizio di
controllo interno" sono soppresse le seguenti: "e il relativo ufficio
di supporto di cui all'articolo 4, comma 5";
    b)  al  comma  2,  dopo  la  lettera  e) e' inserita la seguente:
"e-bis) le segreterie dei vice Ministro;";
    c)  al  comma  3, le parole: "le segreterie dei Sottosegretari di
Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari."
sono  sostituite  dalle  seguenti: "le segreterie dei vice Ministro e
dei  Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice
Ministro e dei Sottosegretari.";
    d)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il seguente: "3-bis. Per lo
svolgimento  degli  incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il
vice  Ministro  ed  il  Sottosegretario  si avvalgono dell'Ufficio di
Gabinetto   e  dell'Ufficio  legislativo,  nonche'  dei  Servizi  del
Ministero.".
  3.   All'articolo   3   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tra
i  funzionari  diplomatici  di  grado  non  inferiore  a  Consigliere
d'Ambasciata  possono  essere  nominati dal Ministro, su proposta del
Capo  di  Gabinetto,  due  Vice  Capo  di  Gabinetto,  di cui uno con
funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici
e  per  tutti  gli  effetti  previsti  dalla  legge, a quelle di Capo
Ufficio.";
    b)  al  comma 3 le parole: "elabora i provvedimenti legislativi e
regolamentari   d'iniziativa   del  Ministero  degli  affari  esteri,
garantendo  la  qualita'  del  linguaggio normativo," sono sostituite
dalle   seguenti:   "provvede   all'attivita'  di  definizione  delle
iniziative  legislative  e  regolamentari nelle materie di competenza
del  Ministero,  con  la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora";
    c)   al   comma   3   dopo   le  parole:  "predisposti  da  altre
amministrazioni;";  sono inserite le seguenti: "cura le concertazioni
e  le  intese  necessarie  con  le  altre  amministrazioni, nonche' i
rapporti  con  il  Dipartimento  degli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;";
    d)  al  comma  3, dopo le parole: "fornisce consulenza giuridica"
sono   inserite  le  seguenti:  "al  Ministro,  al  vice  Ministro  e
Sottosegretari";
    e)  al comma 3 sono soppresse le parole: "; svolge tutte le altre
funzioni previste dalla legge" ed e' aggiunto il seguente periodo: "A
supporto  dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati
ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.";
    f)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "assiste  il Ministro" sono
inserite le seguenti: ", i vice Ministro";
    g)  al  comma 5, dopo le parole: "Le segreterie" sono inserite le
seguenti: "dei vice Ministro e";
    h) al comma 5, dopo le parole: "soggetti pubblici e privati" sono
inserite le seguenti: "e dei vice Ministro".
  4.   All'articolo   4   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il Servizio di
controllo  interno  svolge  le  funzioni  di  cui  all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia
operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.";
    b) il comma 2 e' abrogato;
    c)  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro affida la
direzione  del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico
o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun
centro di responsabilita' amministrativa. In caso di previsione di un
organo  con  tre  componenti,  almeno  uno e' scelto tra i funzionari
della   carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  Ministro
plenipotenziario  ed  il  Ministro  nomina  il  presidente  anche tra
esperti estranei all'amministrazione.";
    d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dello  svolgimento  dei  propri  compiti,  ha accesso agli atti ed ai
documenti  inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed
opera  in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.";
    e) il comma 5 e' abrogato;
    f)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "Al Servizio e'
assegnato  un apposito contingente di personale che non puo' superare
il numero di dodici unita'.".
  5.   All'articolo   5   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2  dopo  le parole: "dal Capo della Segreteria del
Ministro" sono inserite le seguenti: ", dai Capi delle Segreterie dei
Vice Ministro e";
    b) al comma 2 e' soppresso il secondo periodo.
  6.   All'articolo   6   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2  le  parole:  "i  dirigenti amministrativi" sono
sostituite  dalle  seguenti: "i dirigenti delle amministrazioni dello
Stato";
    b)  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I capi delle
Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado
non  inferiore  a  Consigliere di legazione, su designazione dei vice
Ministro interessati.";
    c) il comma 7 e' abrogato.
  7. Dopo l'articolo 7 del decreto e' inserito il seguente:
  "Art.   7-bis(Personale   del  vice  Ministro).  -  1.  A  ciascuna
segreteria  dei  vice  Ministro  e'  assegnato  fino a un contingente
massimo  di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
fra  i  dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di
aspettativa,  fuori  ruolo,  comando  o  in  altre analoghe posizioni
previste   dai  rispettivi  ordinamenti,  salva  la  possibilita'  di
scegliere   una   delle  otto  unita'  fra  estranei  alle  pubbliche
amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente
complessivo  del  personale degli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 5.
  2.  Il  Ministro,  in  ragione della particolare complessita' della
delega  attribuita,  puo'  autorizzare il vice Ministro, in deroga al
limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della
spesa  per  il  personale  degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare
un  esperto  nelle  materie  delegate,  un segretario particolare, un
responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.".
  8.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto,  dopo le parole: "di
rappresentanza  del  Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei Vice
Ministro".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 32
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo 12 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di
disciplina dell'attivita' di Governo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,  con  il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro degli affari
esteri;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  l'articolo  31  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,  con il quale e' stato emanato il regolamento che individua, nel
Ministero  degli  affari  esteri,  gli uffici di livello dirigenziale
generale  e  le  relative  funzioni, quale modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
  Considerata  l'opportunita'  di  rivedere il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 30 novembre 2006 e 14 giugno 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 17 settembre
2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  riforme  e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,   di   seguito   denominato:   "decreto",   ovunque  ricorra  il
riferimento:  "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29",  lo  stesso  deve  leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165" e all'articolo 1 del
decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)
decreto  legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;";
    b)  al  comma  1,  dopo  la  lettera  d) e' inserita la seguente:
"d-bis)  vice  Ministro:  i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato
attribuito il titolo di vice Ministro.";
    c) al comma 1, la lettera f) e' soppressa.
  2.   All'articolo   2   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2,  lettera  e),  dopo  le parole: "il Servizio di
controllo interno" sono soppresse le seguenti: "e il relativo ufficio
di supporto di cui all'articolo 4, comma 5";
    b)  al  comma  2,  dopo  la  lettera  e) e' inserita la seguente:
"e-bis) le segreterie dei vice Ministro;";
    c)  al  comma  3, le parole: "le segreterie dei Sottosegretari di
Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari."
sono  sostituite  dalle  seguenti: "le segreterie dei vice Ministro e
dei  Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice
Ministro e dei Sottosegretari.";
    d)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il seguente: "3-bis. Per lo
svolgimento  degli  incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il
vice  Ministro  ed  il  Sottosegretario  si avvalgono dell'Ufficio di
Gabinetto   e  dell'Ufficio  legislativo,  nonche'  dei  Servizi  del
Ministero.".
  3.   All'articolo   3   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tra
i  funzionari  diplomatici  di  grado  non  inferiore  a  Consigliere
d'Ambasciata  possono  essere  nominati dal Ministro, su proposta del
Capo  di  Gabinetto,  due  Vice  Capo  di  Gabinetto,  di cui uno con
funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici
e  per  tutti  gli  effetti  previsti  dalla  legge, a quelle di Capo
Ufficio.";
    b)  al  comma 3 le parole: "elabora i provvedimenti legislativi e
regolamentari   d'iniziativa   del  Ministero  degli  affari  esteri,
garantendo  la  qualita'  del  linguaggio normativo," sono sostituite
dalle   seguenti:   "provvede   all'attivita'  di  definizione  delle
iniziative  legislative  e  regolamentari nelle materie di competenza
del  Ministero,  con  la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora";
    c)   al   comma   3   dopo   le  parole:  "predisposti  da  altre
amministrazioni;";  sono inserite le seguenti: "cura le concertazioni
e  le  intese  necessarie  con  le  altre  amministrazioni, nonche' i
rapporti  con  il  Dipartimento  degli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;";
    d)  al  comma  3, dopo le parole: "fornisce consulenza giuridica"
sono   inserite  le  seguenti:  "al  Ministro,  al  vice  Ministro  e
Sottosegretari";
    e)  al comma 3 sono soppresse le parole: "; svolge tutte le altre
funzioni previste dalla legge" ed e' aggiunto il seguente periodo: "A
supporto  dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati
ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.";
    f)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "assiste  il Ministro" sono
inserite le seguenti: ", i vice Ministro";
    g)  al  comma 5, dopo le parole: "Le segreterie" sono inserite le
seguenti: "dei vice Ministro e";
    h) al comma 5, dopo le parole: "soggetti pubblici e privati" sono
inserite le seguenti: "e dei vice Ministro".
  4.   All'articolo   4   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il Servizio di
controllo  interno  svolge  le  funzioni  di  cui  all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia
operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.";
    b) il comma 2 e' abrogato;
    c)  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro affida la
direzione  del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico
o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun
centro di responsabilita' amministrativa. In caso di previsione di un
organo  con  tre  componenti,  almeno  uno e' scelto tra i funzionari
della   carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  Ministro
plenipotenziario  ed  il  Ministro  nomina  il  presidente  anche tra
esperti estranei all'amministrazione.";
    d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
dello  svolgimento  dei  propri  compiti,  ha accesso agli atti ed ai
documenti  inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed
opera  in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.";
    e) il comma 5 e' abrogato;
    f)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "Al Servizio e'
assegnato  un apposito contingente di personale che non puo' superare
il numero di dodici unita'.".
  5.   All'articolo   5   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2  dopo  le parole: "dal Capo della Segreteria del
Ministro" sono inserite le seguenti: ", dai Capi delle Segreterie dei
Vice Ministro e";
    b) al comma 2 e' soppresso il secondo periodo.
  6.   All'articolo   6   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma  2  le  parole:  "i  dirigenti amministrativi" sono
sostituite  dalle  seguenti: "i dirigenti delle amministrazioni dello
Stato";
    b)  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I capi delle
Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado
non  inferiore  a  Consigliere di legazione, su designazione dei vice
Ministro interessati.";
    c) il comma 7 e' abrogato.
  7. Dopo l'articolo 7 del decreto e' inserito il seguente:
  "Art.   7-bis(Personale   del  vice  Ministro).  -  1.  A  ciascuna
segreteria  dei  vice  Ministro  e'  assegnato  fino a un contingente
massimo  di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
fra  i  dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di
aspettativa,  fuori  ruolo,  comando  o  in  altre analoghe posizioni
previste   dai  rispettivi  ordinamenti,  salva  la  possibilita'  di
scegliere   una   delle  otto  unita'  fra  estranei  alle  pubbliche
amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente
complessivo  del  personale degli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 5.
  2.  Il  Ministro,  in  ragione della particolare complessita' della
delega  attribuita,  puo'  autorizzare il vice Ministro, in deroga al
limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della
spesa  per  il  personale  degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare
un  esperto  nelle  materie  delegate,  un segretario particolare, un
responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.".
  8.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto,  dopo le parole: "di
rappresentanza  del  Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei Vice
Ministro".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 32