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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2019)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 9-8-2019
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del  29  aprile  2004,
relativa all'indennizzo delle vittime di reato. 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - (Legge comunitaria 2005 che ha  delegato  il
Governo  a  recepire  la  citata   direttiva   2004/80/CE,   compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
                             E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Autorita' di assistenza 
  1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
sia stato commesso un reato che da'  titolo  a  forme  di  indennizzo
previste in quel medesimo Stato e  il  richiedente  l'indennizzo  sia
stabilmente residente in Italia, ((la procura della Repubblica presso
il tribunale))  del  luogo  in  cui  risiede  il  richiedente,  quale
autorita' di assistenza: 
    a) da' al richiedente  le  informazioni  essenziali  relative  al
sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea
in cui e' stato commesso il reato; 
    b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda; 
    c) a richiesta  del  richiedente,  gli  fornisce  orientamento  e
informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e
sulla documentazione eventualmente richiesta; 
    d) riceve le domande di  indennizzo  e  provvede  a  trasmetterle
senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla  competente
autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in  cui
e' stato commesso il reato; 
    e)  fornisce  assistenza  al  richiedente  sulle  modalita'   per
soddisfare  le  richieste  di  informazioni  supplementari  da  parte
dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stato commesso il reato; 
    f)  a  richiesta  del   richiedente,   provvede   a   trasmettere
all'autorita'  di   decisione   le   informazioni   supplementari   e
l'eventuale documentazione accessoria. 
  2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro  dell'Unione
europea in cui e' stato commesso il  reato  decida  di  ascoltare  il
richiedente o qualsiasi altra persona, ((la procura della  Repubblica
presso il tribunale)),  quale  autorita'  di  assistenza,  predispone
quanto  necessario  affinche'  l'autorita'   di   decisione   proceda
direttamente all'audizione secondo le leggi di quello  Stato  membro.
Se si procede a videoconferenza, si applicano le  disposizioni  della
legge 7 gennaio 1998, n. 11. 
  3. A richiesta  dell'autorita'  di  decisione  dello  Stato  membro
dell'Unione  europea,  ((la  procura  della  Repubblica   presso   il
tribunale)), quale autorita' di  assistenza,  provvede  all'audizione
del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il  relativo
verbale all'autorita' medesima.