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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2019)
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Testo in vigore dal: 24-11-2007
al: 8-8-2019
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del  29  aprile  2004,
relativa all'indennizzo delle vittime di reato. 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - (Legge comunitaria 2005 che ha  delegato  il
Governo  a  recepire  la  citata   direttiva   2004/80/CE,   compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
                             E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Autorita' di assistenza 
  1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
sia stato commesso un reato che da'  titolo  a  forme  di  indennizzo
previste in quel medesimo Stato e  il  richiedente  l'indennizzo  sia
stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica
presso la corte d'appello del luogo in cui  risiede  il  richiedente,
quale autorita' di assistenza: 
    a) da' al richiedente  le  informazioni  essenziali  relative  al
sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea
in cui e' stato commesso il reato; 
    b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda; 
    c) a richiesta  del  richiedente,  gli  fornisce  orientamento  e
informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e
sulla documentazione eventualmente richiesta; 
    d) riceve le domande di  indennizzo  e  provvede  a  trasmetterle
senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla  competente
autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in  cui
e' stato commesso il reato; 
    e)  fornisce  assistenza  al  richiedente  sulle  modalita'   per
soddisfare  le  richieste  di  informazioni  supplementari  da  parte
dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stato commesso il reato; 
    f)  a  richiesta  del   richiedente,   provvede   a   trasmettere
all'autorita'  di   decisione   le   informazioni   supplementari   e
l'eventuale documentazione accessoria. 
  2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro  dell'Unione
europea in cui e' stato commesso il  reato  decida  di  ascoltare  il
richiedente o qualsiasi altra  persona,  la  procura  generale  della
Repubblica presso la corte d'appello, quale autorita' di  assistenza,
predispone  quanto  necessario  affinche'  l'autorita'  di  decisione
proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di  quello  Stato
membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni
della legge 7 gennaio 1998, n. 11. 
  3. A richiesta  dell'autorita'  di  decisione  dello  Stato  membro
dell'Unione europea, la procura generale della Repubblica  presso  la
corte   d'appello,   quale   autorita'   di   assistenza,    provvede
all'audizione  del  richiedente  o  di  qualsiasi  altra  persona   e
trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2004/80/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          6 agosto 2004, n. L 261.
              -  L'allegato  B),  della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
          S.O., cosi' recita:
                                                          «Allegato B
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge  7 gennaio  1998, n. 11, reca: «Disciplina
          della  parte-cipazione  al procedimento penale a distanza e
          dell'esame  in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
          nonche'  modifica  della  competenza sui reclami in tema di
          art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.»