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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 194

((Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2004/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare
l'articolo 47, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  269,  recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dello sviluppo economico  e  del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Oggetto e ambito d'applicazione 
  1.   Il   presente    decreto    disciplina    la    compatibilita'
elettromagnetica delle  apparecchiature  definite  all'articolo  3  e
prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello  adeguato
di compatibilita' elettromagnetica. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
    a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni
oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento
della direttiva 1999/5/CE; 
    ((b) ai prodotti  aeronautici,  parti  e  pertinenze  di  cui  al
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  20  febbraio   2008,   recante   regole   comuni   nel   settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del  Consiglio,
il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;)) 
    ((c) alle apparecchiature radio utilizzate  da  radioamatori,  ai
sensi delle disposizioni relative  alle  radiocomunicazioni  adottate
nel  quadro  della  costituzione  dell'Unione  internazionale   delle
telecomunicazioni  e  della  convenzione  dell'Unione  internazionale
delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano  messe
a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati
a essere assemblati da radioamatori  e  le  apparecchiature  messe  a
disposizione  sul  mercato  nonche'  modificate   e   utilizzate   da
radioamatori   non   sono   considerati   apparecchiature   messe   a
disposizione sul mercato;)) 
    ((c-bis) ai kit  di  valutazione  su  misura  per  professionisti
destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di  ricerca  e
sviluppo a tali fini;)) 
    d) agli apparecchi e  agli  impianti  fissi,  costruiti  per  usi
militari. 
  3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che  per
loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: 
    a)  ((sono  incapaci  di  generare  o  contribuire))  a  generare
emissioni elettromagnetiche che superano un livello  compatibile  con
il  regolare  funzionamento  delle   apparecchiature   radio   e   di
telecomunicazione e di altre apparecchiature; 
    b) funzionano senza ((deterioramento inaccettabile)) in  presenza
delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso
al quale sono destinate. 
  4. Qualora,  per  le  apparecchiature  di  cui  all'articolo  3,  i
requisiti essenziali  indicati  all'allegato  I  sono  interamente  o
parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da  altre  direttive
((dell'Unione europea)),  il  presente  decreto  legislativo  non  si
applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data  di
recepimento  di  dette  direttive,  con  riferimento   ai   requisiti
essenziali dalle stesse definiti. 
  5.  Il  presente  decreto  non   incide   sull'applicazione   della
legislazione ((dell'Unione europea)) o nazionale  che  disciplina  la
sicurezza delle apparecchiature.