stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 196

Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2008)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 18-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, del Consiglio,
che  attua  il  principio  della  parita' di trattamento tra uomini e
donne  per  quanto  riguarda  l'accesso  a  beni  e servizi e la loro
fornitura;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2005, ed in particolare
gli articoli 1, 3 e l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
per  i  diritti  e le pari opportunita' e, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
     recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

  1.  Dopo  il  titolo  II  del  libro III del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e' aggiunto il seguente:
                          "Titolo II 2-bis
       PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO
                  A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA
                               Capo I
       Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione
                            Art. 55-bis.
                     Nozioni di discriminazione
  1.  Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo,
quando,  a  causa  del  suo  sesso,  una  persona  ((e' trattata meno
favorevolmente  di  quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
persona)) in una situazione analoga.
  2.  Sussiste  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  del  presente
titolo,   quando   una   disposizione,   un  criterio  o  una  prassi
apparentemente  neutri  possono  mettere le persone di un determinato
sesso  in  una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone
dell'altro  sesso,  a  meno  che tale disposizione, criterio o prassi
siano  oggettivamente  giustificati  da  una  finalita' legittima e i
mezzi   impiegati  per  il  conseguimento  di  tale  finalita'  siano
appropriati e necessari.
  3.  Ogni  trattamento  meno favorevole della donna in ragione della
gravidanza e della maternita' costituisce discriminazione diretta, ai
sensi del presente titolo.
  4.  Sono  considerate  come  discriminazioni, ai sensi del presente
titolo,  anche  le  molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati,
fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della
dignita'  di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  5.  Sono  considerate  come  discriminazioni, ai sensi del presente
titolo,   anche  le  molestie  sessuali,  ovvero  quei  comportamenti
indesiderati  con  connotazioni  sessuali, espressi a livello fisico,
verbale  o  non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione
della  dignita' di una persona, in particolare con la creazione di un
ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  6. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a
motivo  del  sesso  e'  considerato una discriminazione, ai sensi del
presente titolo.
  7. Non costituiscono discriminazione, ai sensi del presente titolo,
le  differenze  di  trattamento  nella  fornitura  di  beni e servizi
destinati esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso,
qualora  siano  giustificate  da  finalita'  legittime perseguite con
mezzi appropriati e necessari.
                            Art. 55-ter.
                     Divieto di discriminazione
  1.  E' vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul
sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.
  2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 si applica a tutti i soggetti,
pubblici   e  privati,  fornitori  di  beni  e  servizi  che  sono  a
disposizione  del  pubblico  e che sono offerti al di fuori dell'area
della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate.
  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti
aree:
    a)  impiego  e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo
nella misura in cui sia applicabile una diversa disciplina;
    b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicita';
    c) istruzione pubblica e privata.
  4. Resta impregiudicata la liberta' contrattuale delle parti, nella
misura  in  cui  la scelta del contraente non si basa sul sesso della
persona.
  5.  Sono  impregiudicate  le  disposizioni  piu'  favorevoli  sulla
protezione   della   donna   in  relazione  alla  gravidanza  e  alla
maternita'.
  6.  Il  rifiuto  delle  molestie e delle molestie sessuali da parte
della   persona  interessata  o  la  sua  sottomissione  non  possono
costituire  fondamento  per  una  decisione che interessi la medesima
persona.
  7.  E' altresi' vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in
essere  nei  confronti  della  persona  lesa  da  una discriminazione
diretta  o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad
una   qualsiasi   attivita'   diretta   ad  ottenere  la  parita'  di
trattamento.
                           Art. 55-quater.
        Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi
               assicurativi e altri servizi finanziari
  1.  Nei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il fatto di tenere conto del sesso quale
fattore  di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi
e  di  altri  servizi  finanziari non puo' determinare differenze nei
premi e nelle prestazioni.
  2.  Sono  consentite  differenze  proporzionate  nei  premi o nelle
prestazioni  individuali  ove il fattore sesso sia determinante nella
valutazione  dei  rischi,  in  base  a  dati  attuariali e statistici
pertinenti  e accurati. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza
e  alla  maternita'  non  possono  determinare differenze nei premi o
nelle prestazioni individuali.
  3.  L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  (ISVAP)  esercita i suoi poteri ed effettua le
attivita'  necessarie,  al  fine  di  garantire che le differenze nei
premi o nelle prestazioni, consentite ai sensi del comma 2, abbiano a
fondamento  dati  attuariali  e  statistici  affidabili.  Il medesimo
Istituto  provvede  a  raccogliere,  pubblicare  ed aggiornare i dati
relativi    all'utilizzo   del   sesso   quale   fattore   attuariale
determinante,  relazionando  almeno  annualmente  all'Ufficio  di cui
all'articolo 55-novies.
  4.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2
costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter.
  5.  L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse   collettivo  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
previste  al  comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Capo II
        Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso
                  a beni e servizi e loro fornitura
                         Art. 55-quinquies.
Procedimento  per  la tutela contro le discriminazioni per ragioni di
        sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
  1.  In caso di violazione ai divieti di cui all'articolo 55-ter, il
giudice  puo',  su  istanza  di  parte,  ordinare  la  cessazione del
comportamento  pregiudizievole  e  adottare  ogni altro provvedimento
idoneo,  secondo  le  circostanze,  a  rimuovere  gli  effetti  della
discriminazione. Il giudice puo' ordinare al convenuto di definire un
piano  di  rimozione  delle  discriminazioni  accertate,  sentito  il
ricorrente  nel  caso  di  ricorso  presentato ai sensi dell'articolo
55-septies, comma 2.
  2.   La   domanda   si   propone   con  ricorso  depositato,  anche
personalmente  dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo
di  domicilio  dell'istante  che  provvede  in camera di consiglio in
composizione  monocratica. La domanda puo' essere proposta anche dopo
la  cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la
discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.
  3. Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui e' affidata
la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita'  non  essenziale  al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene  piu'  opportuno  agli  atti  di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
  4.  Il  giudice  provvede  con ordinanza, immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
  5.  Nei  casi  di urgenza il giudice provvede con decreto motivato,
immediatamente    esecutivo,    assunte,    ove   occorre,   sommarie
informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore
a  quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a
otto  giorni  per  la notificazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza,  il  giudice,  con  ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
  6.  Contro  l'ordinanza del giudice e' ammesso reclamo al tribunale
in  composizione collegiale, di cui non puo' far parte il giudice che
ha  emanato  il  provvedimento,  nel termine di quindici giorni dalla
notifica  dello  stesso.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
  7.  Con  la  decisione  che  definisce il giudizio, il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.  Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del
danno, dei comportamenti di cui all'articolo 55-ter, comma 7.
  8.  In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo
55-ter,  da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati
accordati  benefici  ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni,  ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi o di forniture, il
giudice  da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o
enti  pubblici  che  abbiano  disposto  la  concessione dei benefici,
incluse  le  agevolazioni  finanziarie  o creditizie, o dell'appalto.
Tali  amministrazioni  o  enti  revocano  i benefici e, nei casi piu'
gravi,  dispongono  l'esclusione  del  responsabile  per  due anni da
qualsiasi   ulteriore   concessione  di  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
  9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione dei provvedimenti di
cui  ai  commi 4, 5 e 6, e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o
l'arresto fino a tre anni.
                           Art. 55-sexies.
                          Onere della prova
  1.  Quando  il  ricorrente,  anche  nei  casi  di  cui all'articolo
55-septies,  deduce  in giudizio elementi di fatto idonei a presumere
la  violazione  del  divieto  di  cui  all'articolo 55-ter, spetta al
convenuto  l'onere  di  provare che non vi e' stata la violazione del
medesimo divieto.
                          Art. 55-septies.
           Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
  1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-quinquies in
forza  di  delega rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata, in nome e per conto o a sostegno del
soggetto  passivo  della  discriminazione, le associazioni e gli enti
inseriti  in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e
le  pari  opportunita',  di  concerto con il Ministro per lo sviluppo
economico, ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e
della continuita' dell'azione.
  2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o
un  comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano
individuabili  in  modo  immediato  e  diretto  i soggetti lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle associazioni
o gli enti rappresentativi dell'interesse leso di cui al comma 1.
                              Capo III
               Promozione della parita' di trattamento
                           Art. 55-octies.
   Promozione del principio di parita' di trattamento nell'accesso
                  a beni e servizi e loro fornitura
  1.  Al fine di promuovere il principio della parita' di trattamento
nell'accesso  a  beni  e  servizi e loro fornitura, il Ministro per i
diritti   e   le  pari  opportunita'  favorisce  il  dialogo  con  le
associazioni,  gli  organismi  e  gli  enti  che  hanno  un legittimo
interesse    alla    rimozione    delle   discriminazioni,   mediante
consultazioni periodiche.
                           Art. 55-novies.
       Ufficio per la promozione della parita' di trattamento
           nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
  1.  I  compiti  di  promozione, analisi, controllo e sostegno della
parita'   di  trattamento  nell'accesso  a  beni  e  servizi  e  loro
fornitura,  senza  discriminazioni  fondate  sul  sesso,  sono svolti
dall'Ufficio  di  livello  dirigenziale generale della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  i  diritti  e le pari
opportunita',  individuato ai sensi del comma 4. Tale ufficio svolge,
in  modo  autonomo  e  imparziale,  nel predetto ambito, attivita' di
promozione  della  parita'  e  di  rimozione  di  qualsiasi  forma di
discriminazione fondata sul sesso.
  2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma
1 sono i seguenti:
    a)  fornire  un'assistenza  indipendente  alle persone lese dalla
violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter;
    b)  svolgere,  nel  rispetto  delle  prerogative e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine
di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
    c)  promuovere  l'adozione,  da  parte  di  soggetti  pubblici  e
privati,  in  particolare da parte delle associazioni e degli enti di
cui  all'articolo  55-septies,  di  misure  specifiche,  ivi compresi
progetti  di  azioni  positive,  dirette  a  evitare  il  prodursi di
discriminazioni  per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e
loro fornitura;
    d)  diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di
tutela   vigenti   anche   mediante   azioni   di   sensibilizzazione
dell'opinione  pubblica  sul  principio  della parita' di trattamento
nell'accesso  a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di
campagne di informazione e comunicazione;
    e)  formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle
discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e
    loro  fornitura,  nonche'  proposte  di  modifica della normativa
    vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva  applicazione  del principio di parita' di trattamento
nell'accesso  a  beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei
meccanismi  di  tutela  e  una  relazione  annuale  al Presidente del
Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
    g)  promuovere  studi,  ricerche, corsi di formazione e scambi di
esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di
cui   all'articolo   55-septies,  con  le  altre  organizzazioni  non
governative  operanti nel settore e con gli istituti specializzati di
rilevazione  statistica,  anche  al  fine di elaborare linee guida in
materia di lotta alle discriminazioni.
  3.  L'Ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese
che  ne  siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i
documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma
2.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua
delega  del  Ministro  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita', da
adottarsi  entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, e' individuato, nell'ambito di quelli esistenti,
senza  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio
di cui al comma 1.
  5. L'Ufficio puo' avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento,
nonche'  di  esperti  e  consulenti  esterni, nominati ai sensi della
vigente normativa.
  6.  Gli  esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati
di  elevata  professionalita'  nelle  materie giuridiche, nonche' nei
settori   della   lotta   alle   discriminazioni   di  genere,  della
comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
                           Art. 55-decies.
                 Relazione alla Commissione europea
  1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e
pari  opportunita',  trasmette alla Commissione europea una relazione
contenente  le  informazioni  relative  all'applicazione del presente
titolo.".