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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 199

Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'art. 1,
commi 1 e 4, e l'allegato B;
  Vista  la direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005,
che  modifica  la  direttiva  90/434/CEE,  relativa al regime fiscale
comune  da  applicare  alle  fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di imposizione diretta
  1. Al  fine  di  conformare  l'ordinamento  interno  alla direttiva
2005/19/CE,  modificativa  della  direttiva  90/434/CEE,  relativa al
regime  fiscale  comune  da applicare alle fusioni, scissioni e altre
operazioni  di  ristrutturazione  aziendale  concernenti  societa' di
Stati  membri  diversi,  al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 73,  comma 1,  lettera a), dopo le parole: «mutua
assicurazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «, nonche' le societa'
europee  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  e le societa'
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003»;
    b) all'articolo 166, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a
quello  da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza
fiscale,  non  compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo,
sono  computabili  in  diminuzione del reddito della predetta stabile
organizzazione  ai  sensi  dell'articolo 84  e  alle condizioni e nei
limiti indicati nell'articolo 181.
  2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte
di  una societa' di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione
dei soci della societa' trasferita.»;
    c) all'articolo 177:
      1)  al  comma 1,  primo  periodo,  dopo le parole: «di societa'
controllate   o   collegate,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
incrementa,   in  virtu'  di  un  obbligo  legale  o  di  un  vincolo
statutario, la percentuale di controllo»;
      2)  al  comma 2  dopo  le  parole:  «del  codice  civile,» sono
inserite  le  seguenti:  «ovvero  incrementa, in virtu' di un obbligo
legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo»;
    d) all'articolo 178, comma 1:
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    «b-bis)  alle  scissioni  parziali  mediante  le  quali  uno  dei
soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto,
mantenendo  almeno  un'azienda  o  un complesso aziendale, una o piu'
aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati
nella  stessa  lettera,  preesistenti o di nuova costituzione, alcuno
dei  quali  sia  residente  in  uno  Stato della Comunita' diverso da
quello   del   primo,   e  limitatamente  alla  parte  corrispondente
dell'operazione,  con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un
criterio  proporzionale,  delle  azioni  o  quote  del soggetto o dei
soggetti  beneficiari,  sempre  che  il  soggetto  scisso  o  uno dei
beneficiari   sia   residente   nel  territorio  dello  Stato  e  che
l'eventuale  conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso
non   superi   il   dieci   per   cento  del  valore  nominale  della
partecipazione ricevuta in concambio;»;
      2)  alla  lettera e)  dopo  le  parole: «acquisti o integri una
partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
1),   del   codice   civile»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
incrementi,   in  virtu'  di  un  obbligo  legale  o  di  un  vincolo
statutario, la percentuale di controllo».
    e) all'articolo 179:
      1)   nel  comma 1  le  parole:  «nelle  lettere a)  e b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a), b) e b-bis)»;
      2)  al  comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo:
«Regole   analoghe  a  quelle  previste  dai  periodi  precedenti  si
applicano   nel   caso  in  cui  una  societa'  residente  in  Italia
trasferisca  la  propria  residenza fiscale in un altro Stato membro,
assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della
stabile  organizzazione  all'estero,  il  valore  normale che l'altro
Stato  membro  avrebbe  determinato  in  caso  di  realizzo al valore
normale di detta stabile organizzazione.».
  2.  All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n. 600, nel comma 3, lettera e), dopo le parole:
«scambi   di  azioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  il
trasferimento  della  residenza  fiscale  all'estero  da parte di una
societa».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1 e l'allegato B della legge 25 gennaio 2006,
          n.  29, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee,   (Legge   comunitaria  2005.)»  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 febbraio  2006,  n.  32, 2005, n. 9,
          cosi' dispongono:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
                                  «Allegato B. (Art. 1, commi 1 e 3).
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
              - La   Direttiva   17   febbraio   2005  n.  2005/19/CE
          «Direttiva   del   Consiglio   che  modifica  la  direttiva
          90/434/CEE  relativa  al regime fiscale comune da applicare
          alle  fusioni,  alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed
          agli  scambi  d'azioni concernenti societa' di Stati membri
          diversi,»  e'  pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2005, n. L
          58.
              - La  Direttiva 23 luglio 1990 n. 90/434/CEE «Direttiva
          del   Consiglio   relativa  al  regime  fiscale  comune  da
          applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  alle scissioni
          parziali,  ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni
          concernenti   societa'   di   Stati  membri  diversi  e  al
          trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra
          Stati membri», pubblicata nella G.U.C.E. 20 agosto 1990, n.
          L 225, e' entrata in vigore il 30 luglio 1990.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, «Approvazione del testo unico delle
          imposte  sui  redditi»,  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di
          accertamento  delle  imposte  sui  redditi»,  e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.
          Note all'art. 1:
              - Per le direttive 2005/19/CE e 90/434/CEE si vedano le
          note alle premesse.
              - L'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, come modificato dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
              «Art.   73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua assicurazione nonche' le
          societa'  europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e
          le  societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE)
          n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  nonche'  i trust, residenti nel territorio dello
          Stato,   che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  nonche'  i trust, residenti nel territorio dello
          Stato,  che  non  hanno  per oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e  gli enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere b)  e c)  del  comma 1,  si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma 1   sono   comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni  indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui i
          beneficiari   del   trust   siano  individuati,  i  redditi
          conseguiti   dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso  ai
          beneficiari  in  proporzione  alla  quota di partecipazione
          individuata  nell'atto di costituzione del trust o in altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  impostahanno  la  sede  legale  o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello   Stato.   Si   considerano  altresi'  residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  salvo prova contraria, i trust e
          gli  istituti  aventi  analogo contenuto istituiti in Paesi
          diversi  da  quelli indicati nel decreto del Ministro delle
          finanze   4 settembre   1996,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  220  del  19 settembre  1996,  e  successive
          modificazioni,  in  cui almeno uno dei disponenti ed almeno
          uno  dei  beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
          nel   territorio  dello  Stato.  Si  considerano,  inoltre,
          residenti  nel  territorio dello Stato i trust istituiti in
          uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
          Ministro    delle   finanze   4 settembre   1996,   quando,
          successivamente   alla   loro   costituzione,  un  soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'   di  beni  immobili  o  la  costituzione  o  il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              5.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello statuto
          nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
          residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.
              5-bis.  Salvo  prova  contraria, si considera esistente
          nel  territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
          societa'   ed   enti,   che   detengono  partecipazioni  di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile,  nei  soggetti  di  cui  alle  lettere a)  e b) del
          comma 1, se, in alternativa:
                a) sono  controllati,  anche indirettamente, ai sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato;
                b) sono    amministrati    da    un    consiglio   di
          amministrazione,  o  altro  organo equivalente di gestione,
          composto   in   prevalenza  di  consiglieri  residenti  nel
          territorio dello Stato.
              5-ter.  Ai  fini  della  verifica della sussistenza del
          controllo  di  cui  al  comma 5-bis,  rileva  la situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche dei voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.»
              - L'art.   166   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, come modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). -
          1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti
          che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita
          della   residenza   ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
          costituisce  realizzo,  al  valore  normale, dei componenti
          dell'azienda  o  del  complesso  aziendale,  salvo  che gli
          stessi  non  siano  confluiti in una stabile organizzazione
          situata  nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
          si  applica se successivamente i componenti confluiti nella
          stabile  organizzazione  situata nel territorio dello Stato
          ne   vengano   distolti.   Si   considerano  in  ogni  caso
          realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
          stabili   organizzazioni   all'estero.   Per   le   imprese
          individuali  e le societa' di persone si applica l'art. 17,
          comma 1, lettere g) e l).
              2.  I  fondi  in  sospensione d'imposta, inclusi quelli
          tassabili  in  caso  di distribuzione, iscritti nell'ultimo
          bilancio  prima  del  trasferimento  della  residenza, sono
          assoggettati  a  tassazione  nella  misura in cui non siano
          stati  ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
          stabile organizzazione.
              2-bis.  Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta
          anteriore  a  quello  da  cui  ha  effetto il trasferimento
          all'estero  della  residenzafiscale,  non  compensate con i
          redditi  prodotti  fino a tale periodo, sono computabili in
          diminuzione    del    reddito    della   predetta   stabile
          organizzazione  ai  sensi  dell'art. 84 e alle condizioni e
          nei limiti indicati nell'art. 181.
              2-ter.   Il   trasferimento   della  residenza  fiscale
          all'estero  da  parte  di  una societa' di capitali non da'
          luogo  di  per  se' all'imposizione dei soci della societa'
          trasferita.»
              - L'art.   177   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, come modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta,
          mediante  la  quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73,
          comma 1,   lettere a)   e b),   acquista   o   integra  una
          partecipazione   di  controllo  ai  sensi  dell'art.  2359,
          comma 1,  n. 1), del codice civile, contenente disposizioni
          in  materia  di  societa'  controllate  e collegate, ovvero
          incrementa,  in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo
          statutario,  la  percentuale di controllo in altro soggetto
          indicato  nelle  medesime  lettere a)  e b), attribuendo ai
          soci  di  quest'ultimo  proprie  azioni,  non  da'  luogo a
          componenti  positivi  o  negativi  del reddito imponibile a
          condizione  che  il  costo  delle  azioni  o  quote date in
          permuta  sia  attribuito  alle  azioni  o quote ricevute in
          cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare
          il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
          condizioni,  l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella
          parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
              2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti
          in  societa',  mediante  i  quali  la societa' conferitaria
          acquisisce  il controllo di una societa' ai sensi dell'art.
          2359,  primo  comma,  n.  1),  del  codice  civile,  ovvero
          incrementa,  in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo
          statutario,  la  percentuale di controllo sono valutate, ai
          fini  della  determinazione  del reddito del conferente, in
          base  alla  corrispondente  quota  delle voci di patrimonio
          netto  formato  dalla societa' conferitaria per effetto del
          conferimento.
              3.   Si   applicano   le  disposizioni  dell'art.  175,
          comma 2.».
              - L'art.   178   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, come modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  178  (Fusioni,  scissioni conferimenti di attivo
          scambi  di  azioni  concernenti  societa'  di  Stati membri
          diversi).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si
          applicano:
                a) alle   fusioni   tra   societa'   per  azioni,  in
          accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,
          cooperative  e  di  mutua  assicurazione,  enti  pubblici e
          privati   aventi   per   oggetto   esclusivo  o  principale
          l'esercizio   di   attivita'   commerciali,  residenti  nel
          territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati
          membri  della  Comunita'  economica europea, purche' non si
          considerino,   per   convenzione   in   materia  di  doppia
          imposizione   con   Stati   terzi,  residenti  fuori  della
          Comunita',  che  appartengano alle categorie indicate nella
          tabella  A allegata al presente testo unico, da considerare
          automaticamente  aggiornata  in  conformita'  con eventuali
          modifiche   dell'allegato  alla  direttiva  90/434/CEE  del
          23 luglio  1990  del  Consiglio  delle Comunita' europee, e
          siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella
          B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro
          la  sostituisca,  senza possibilita' di opzione, sempre che
          nel   concambio   l'eventuale   conguaglio   in  danaro  ai
          partecipanti  dei soggetti fusi o incorporati non superi il
          10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;
                b) alle   scissioni  attuate  mediante  trasferimento
          dell'intero  patrimonio  di uno dei soggetti indicati nella
          lettera a)  a  due  o  piu'  soggetti indicati nella stessa
          lettera,  preesistenti  o di nuova costituzione, alcuno dei
          quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
          quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
          dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti delle
          azioni  o  quote  di  ciascuno  dei soggetti beneficiari in
          misura  proporzionale  alle  rispettive  partecipazioni nel
          soggetto  scisso,  sempre che quest'ultimo o almeno uno dei
          beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che
          la  quota  di  patrimonio trasferita a ciascun beneficiario
          sia  costituita da aziende o complessi aziendali relativi a
          singoli   rami   dell'impresa  del  conferente  e  che  nel
          concambio  l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
          della societa' scissa non superi il 10 per cento del valore
          nominale della partecipazione ricevuta;
                b-bis)  alle scissioni parziali mediante le quali uno
          dei  soggetti  indicati nella lettera a) trasferisce, senza
          essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso
          aziendale,   una  o  piu'  aziende  o  uno  piu'  complessi
          aziendali  a  uno  o  piu'  soggetti  indicati nella stessa
          lettera,  preesistenti  o di nuova costituzione, alcuno dei
          quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
          quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
          dell'operazione,  con  assegnazione ai propri partecipanti,
          secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del
          soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto
          scisso  o  uno dei beneficiari sia residente nel territorio
          dello  Stato  e  che  l'eventuale  conguaglio  in danaro ai
          partecipanti  del  soggetto  scisso non superi il dieci per
          cento  del valore nominale della partecipazione ricevuta in
          concambio.
                c) ai   conferimenti   di   aziende  o  di  complessi
          aziendali  relativi  a  singoli rami dell'impresa da uno ad
          altro  dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in
          Stati  diversi  della Comunita', sempre che uno dei due sia
          residente nel territorio dello Stato;
                d) alle  operazioni indicate nelle lettere precedenti
          tra  soggetti  di  cui  alla  lettera a)  non residenti nel
          territorio   dello   Stato,   con   riguardo  alle  stabili
          organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato oggetto delle
          operazioni stesse;
                e) alle  permute e ai conferimenti di azioni o quote,
          mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a)
          acquisti  o  integri  una  partecipazione  di controllo, ai
          sensi  dell'art.  2359,  comma 1, n. 1), del codice civile,
          ovvero  incrementi,  in virtu' di un obbligo legale o di un
          vincolo  statutario, la percentuale di controllo in uno dei
          soggetti  indicati  nella  stessa lettera, residente in uno
          Stato   della   Comunita'  diverso  da  quello  del  primo,
          attribuendo  ai  partecipanti  proprie  azioni  o  quote in
          cambio  di  quelle ricevute in permuta o conferimento ed un
          eventuale  conguaglio  in  danaro  non superiore al 10% del
          valore  nominale  delle suddette azioni o quote, sempre che
          alcuno  dei  partecipanti  che  effettuano  lo  scambio sia
          residente    nel   territorio   dello   Stato   ovvero   la
          partecipazione   scambiata  sia  relativa  ad  una  stabile
          organizzazione  nel  territorio  dello Stato di un soggetto
          indicato nella lettera a).».
              - L'art.   179   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, come modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  179 (Regime  di  neutralita' fiscale). - 1. Alle
          operazioni  indicate  nelle  lettere nelle lettere a), b) e
          b-bis)  dell'art.  178  si applicano le disposizioni di cui
          agli articoli 172 e 173.
              2.  Ai  conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.  178  si  applica l'art. 176. Le disposizioni del
          comma 1  si  applicano anche nei confronti del beneficiario
          non  residente  con riferimento alla stabile organizzazione
          nello   Stato   italiano,   limitatamente   agli   elementi
          patrimoniali  del  conferente  residente o, nell'ipotesi di
          cui   alla   lettera d)  del  comma 1  dell'art.  178,  non
          residente, in essa effettivamente confluiti.
              3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
          della  stabile organizzazione del conferente residente sono
          imponibili  a  titolo  di  realizzo  al valore normale, con
          deduzione  dalla  relativa  imposta,  fino  al  suo  totale
          assorbimento,  dell'ammontare  della  imposta che lo Stato,
          dove   e'   situata   la  stabile  organizzazione,  avrebbe
          effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
          direttiva  90/434/CEE  del  23 luglio 1990. Il beneficiario
          non  residente subentra al conferente residente per tutti i
          diritti  e  gli obblighi tributari. Regole analoghe aquelle
          previste  dai  periodi  precedenti si applicano nel caso in
          cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria
          residenza  fiscale  in  un  altro  Stato membro, assumendo,
          quale  valore su cui calcolare la tassazione virtuale della
          stabile  organizzazione  all'estero,  il valore normale che
          l'altro   Stato  membro  avrebbe  determinato  in  caso  di
          realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.
              4.  Le  operazioni  di  fusione, scissione e scambio di
          partecipazioni  mediante  permuta  o conferimento, indicate
          nell'art.  178,  non comportano realizzo di plusvalenze ne'
          di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
          valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
          ripartendosi  tra  tutte  in  proporzione  dei  valori alle
          stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
          di  cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
          reddito  dei  soci  della societa' incorporata o fusa o dei
          soci  della  societa'  scissa,  fatta  salva l'applicazione
          dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
          articoli 58  e  87,  e  dei percipienti nelle operazioni di
          scambio  di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
          ferma  rimanendo,  ricorrendone  le condizioni, l'esenzione
          totale  di  cui  all'art.  87 e quella parziale di cui agli
          articoli 58 e 68, comma 3.
              5.  Se  e'  stata  conferita da un soggetto una stabile
          organizzazione   situata  in  un  altro  Stato  membro,  le
          relative  plusvalenze  sono  imponibili  nei  confronti del
          conferente   residente  a  titolo  di  realizzo  al  valore
          normale,  con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
          totale  assorbimento,  dell'ammontare  dell'imposta  che lo
          Stato  dove  e'  situata  la stabile organizzazione avrebbe
          prelevato in assenza delle norme della direttiva 90/434/CEE
          del  23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta
          e'   valutata   fiscalmente   in   base  all'ultimo  valore
          riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  degli
          elementi  patrimoniali  conferiti,  aumentato, agli effetti
          della  disposizione  di  cui  al  precedente  comma,  di un
          importo   pari  all'imponibile  corrispondente  all'imposta
          dovuta a saldo.
              6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i
          componenti  dell'azienda  o  del  complesso  aziendale  che
          abbiano  formato  oggetto  delle  operazioni  indicate alle
          lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
          in  seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione
          situata  nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
          si  applica  se  successivamente alle predette operazioni i
          componenti  conferiti  nella stabile organizzazione situata
          nel territorio dello Stato ne vengano distolti.».
              - L'art.   37-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, come modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma 1,  applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi 1  e  2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma 2,   siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
                c) cessioni di crediti;
                d) cessioni di eccedenze d'imposta;
                e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
          fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
          scambi  di azioni, nonche' il trasferimento della residenza
          fiscale all'estero da parte di una societa';
                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
          valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
          oggetto  i  beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
          lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                f-bis)  cessioni  di  beni  e  prestazioni di servizi
          effettuate   tra   i   soggetti  ammessi  al  regime  della
          tassazione  di  gruppo  di cui all'art. 117 del testo unico
          delle imposte sui redditi;
                f-ter)   pagamenti  di  interessi  e  canoni  di  cui
          all'art.   26-quater,   qualora   detti   pagamenti   siano
          effettuati    a   soggetti   controllati   direttamente   o
          indirettamente  da uno o piu' soggetti non residenti in uno
          Stato dell'Unione europea;
                f-quater)   pattuizioni   intercorse   tra   societa'
          controllate  e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice
          civile,  una  delle  quali  avente sede legale in uno degli
          Stati  o  nei  territori  a  regime  fiscale  privilegiato,
          individuati  ai  sensi  dell'art.  167,  comma 4, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  a  titolo di
          clausola    penale,    multa,   caparra   confirmatoria   o
          penitenziale.
              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  60  giorni  dalla  data di ricezione della
          richiesta  nella  quale devono essere indicati i motivi per
          cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
              5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
          maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
          quanto previsto al comma 2.
              6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
          il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
          pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
          dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi precedenti  possono  richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».