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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 197

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  21 aprile  2004,  relativo ai requisiti assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 3,   recante   delega   al   Governo   per  la  disciplina
sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;
  Visto  il  Codice  della  navigazione,  approvato con regio decreto
30 marzo  1942, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96;
  Vista  la  legge  2 marzo  1963,  n.  674,  recante  ratifica della
Convenzione  relativa a danni causati a terzi da aeromobili stranieri
sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al
sistema penale;
  Vista  la  legge  10 gennaio  2004,  n.  12, recante ratifica della
Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto
aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della   giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti  e
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Fatto  salvo  quanto  previsto all'articolo 798 del Codice della
navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per
le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai
requisiti  assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti
di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  regolamenti  e direttive CE vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   L'art.   3  della  legge  6  febbraio  2007  n.  13
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge   comunitaria   2006»,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, cosi' dispone:
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  le  quali  non  siano  gia' previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          europee  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i
          Ministri  competenti  per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          2, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.».
              -  Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Codice della
          navigazione»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
              - La legge 2 marzo 1963, n. 674 «Ratifica ed esecuzione
          della  Convenzione  relativa  ai  danni  causati a terzi da
          aeromobili  stranieri sulla superficie,» adottata a Roma il
          7  ottobre  1952, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          maggio 1963, n. 134.
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n. 689 «Modifiche al
          sistema  penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          novembre 1981, n. 329, S.O.
              -  La  legge  10  gennaio  2004,  n.  12  «Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione per l'unificazione di alcune
          norme relative al trasporto aereo internazionale», con Atto
          finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20,
          S.O.
              - Il Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 785/2004 «Regolamento
          del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
          requisiti  assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli
          esercenti  di  aeromobili», e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
          aprile 2004, n. L 138.
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250
          «Istituzione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile
          (E.N.A.C.)»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31
          luglio 1997, n. 177.
          Note all'art. 1:
              -   L'art.  798  del  codice  della  navigazione  cosi'
          dispone:
              «Art.  798  (Obbligo  di assicurazione). - L'aeromobile
          non  puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono
          in   corso   di  validita'  le  assicurazioni  obbligatorie
          previste    dal   presente   codice   e   dalla   normativa
          comunitaria.»
              -  Per  il  regolamento  (CE) n. 785/2004, si vedano le
          note alle premesse.