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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 195

Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007
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Testo in vigore dal: 24-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
gli articoli 1 e 3 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi
di  trasparenza  riguardanti  le  informazioni  sugli emittenti i cui
valori  mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
  Vista la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007,
che  stabilisce  le  modalita' di applicazione di talune disposizioni
della  direttiva  2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli obblighi di
trasparenza  riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
  Visto l'articolo 2428 del codice civile;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  1. Al  comma 1  dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera w-ter) e' aggiunta la seguente:
  «w-quater)  "emittenti  quotati  aventi  l'Italia come Stato membro
d'origine":
    1)  le  emittenti  azioni  ammesse  alle  negoziazioni in mercati
regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della Comunita'
europea, aventi sede in Italia;
    2)  gli  emittenti  titoli  di debito di valore nominale unitario
inferiore  ad  euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa,
ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati  regolamentati italiani o di
altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
    3)  gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui ai numeri 1) e 2),
aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per
i  quali  la  prima  domanda  di  ammissione  alle negoziazioni in un
mercato  regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in
Italia  o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine  quando  tale  prima  domanda  di  ammissione  non e' stata
effettuata in base a una propria scelta;
    4)  gli  emittenti  valori  mobiliari diversi da quelli di cui ai
numeri  1)  e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono
ammessi  alle  negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno  scelto  l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo'
scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta  valida  per  almeno  tre  anni,  salvo il caso in cui i valori
mobiliari  dell'emittente  non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato della Comunita' europea.».
  2.   La   lettera  e)  del  comma 1  dell'articolo 64  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' soppressa.
  3.  L'articolo  92 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 92.
                       Parita' di trattamento

  1. Gli  emittenti  quotati  e gli emittenti quotati aventi l'Italia
come  Stato  membro  d'origine  assicurano  il medesimo trattamento a
tutti  i  portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino
in identiche condizioni.
  2.  Gli  emittenti  quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia
come  Stato  membro  d'origine garantiscono a tutti i portatori degli
strumenti   finanziari   quotati  gli  strumenti  e  le  informazioni
necessari per l'esercizio dei loro diritti.
  3.  La  Consob detta con regolamento, in conformita' alla normativa
comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche
la   possibilita'   dell'utilizzo   di   mezzi   elettronici  per  la
trasmissione delle informazioni.».
  4.  Dopo  l'articolo 113-bis  del  decreto  legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente:
                           «Art. 113-ter.
   Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
  1. Per  informazioni  regolamentate  si intendono quelle che devono
essere  pubblicate  dagli  emittenti quotati, dagli emittenti quotati
aventi  l'Italia  come  Stato  membro d'origine o dai soggetti che li
controllano,  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nel presente
Titolo,  Capo  I  e  Capo  II,  Sezioni  I,  I-bis, II e V-bis, e nei
relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste
da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.
  2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e
la  societa'  di  gestione  del  mercato  per il quale l'emittente ha
richiesto  o  ha  approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri
valori  mobiliari  o  quote  di  fondi  chiusi, al fine di assicurare
l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  a  detta  societa' ai sensi
dell'articolo 64, comma 1.
  3.  La  Consob,  nell'esercizio  dei  poteri ad essa attribuiti dal
presente  Titolo,  stabilisce  modalita'  e  termini di diffusione al
pubblico  delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura
di  tali  informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio  e  ragionevolmente  idoneo  a garantirne l'effettiva
diffusione in tutta la Comunita' europea.
  4. La Consob:
    a)  autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio
dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
    b)  autorizza  il  servizio  di  stoccaggio  centralizzato  delle
informazioni regolamentate;
    c)  organizza  e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato
delle  informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della
lettera b).
  5.   La  Consob,  in  relazione  alle  informazioni  regolamentate,
stabilisce con regolamento:
    a) modalita' e termini per il deposito di cui al comma 2;
    b)  requisiti  e  condizioni  per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio del servizio di diffusione, nonche' disposizioni per lo
svolgimento  di tale attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui
al comma 3;
    c)  requisiti  e  condizioni  per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonche' disposizioni per lo
svolgimento  di  tale  attivita' che garantiscano sicurezza, certezza
delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della
ricezione  delle  informazioni regolamentate, agevole accesso per gli
utenti  finali,  procedure  allineate  con  quelle  previste  per  il
deposito presso la Consob;
    d) la lingua in cui devono essere comunicate;
    e)  eventuali  esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e
stoccaggio in conformita' alla disciplina comunitaria.
  6.  Se  un  soggetto  ha chiesto, senza il consenso dell'emittente,
l'ammissione  alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori
mobiliari  o  quote  di  fondi  chiusi, gli obblighi di comunicazione
delle  informazioni  regolamentate  sono  osservati da tale soggetto,
salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle
disposizioni   del   proprio   Stato   di  origine,  le  informazioni
regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.
  7.   I   soggetti  tenuti  alla  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale
comunicazione.
  8.  La  Consob puo' rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti
alla  comunicazione  delle informazioni regolamentate non ottemperano
ai loro obblighi.
  9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la
Consob puo':
    a)   sospendere   o   richiedere  che  il  mercato  regolamentato
interessato  sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di
fondi  chiusi  per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi
ragionevoli   di   sospettare   che  le  disposizioni  relative  alle
informazioni   regolamentate   siano   state   violate  dal  soggetto
obbligato,  ai  sensi del presente articolo, alla comunicazione delle
informazioni regolamentate;
    b)  proibire  la  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato se
accerta  che  le  disposizioni  indicate  alla  lettera a) sono state
violate.».
  5. Al comma 5 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  dopo le parole: «soggetti indicati nel comma 1,» sono
inserite  le  seguenti:  «agli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine,».
  6.   Al   comma 1,   lettera   a),  dell'articolo 115  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «richiedere agli
emittenti  quotati,»  sono  inserite  le  seguenti:  «agli  emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine,».
  7.  L'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' modificato come segue:
    a)  al comma 2, le parole: «una societa' con azioni quotate» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «un  emittente  azioni  quotate  avente
l'Italia come Stato membro d'origine»;
    b)  al  comma 3, le parole: «Le societa' con azioni quotate» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  emittenti  azioni  quotate aventi
l'Italia come Stato membro d'origine»;
    c) al comma 4, dopo la lettera d-bis), sono aggiunte le seguenti:
    «d-ter)  i  casi  in  cui  la  detenzione di strumenti finanziari
derivati determina obblighi di comunicazione;
    d-quater)   le   ipotesi  di  esenzione  dall'applicazione  delle
presenti disposizioni.».
  8.  La rubrica della Sezione V-bis del Capo II del Titolo III della
Parte  IV  del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e'
sostituita dalla seguente: «Informazione finanziaria».
  9.  All'articolo 154-bis  del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1,  dopo  le parole: «Lo statuto», sono inserite le
seguenti:  «degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine»;
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione  dei  documenti  contabili societari attestano con apposita
relazione   sul   bilancio  di  esercizio,  sul  bilancio  semestrale
abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:
    a)  l'adeguatezza  e  l'effettiva applicazione delle procedure di
cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
    b)  che  i  documenti  sono  redatti  in  conformita' ai principi
contabili  internazionali  applicabili  riconosciuti  nella Comunita'
europea  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
    c)  la  corrispondenza  dei documenti alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili;
    d)  l'idoneita'  dei  documenti  a  fornire  una rappresentazione
veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale,  economica e
finanziaria  dell'emittente  e dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento;
    e)  per  il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la
relazione    sulla    gestione   comprende   un'analisi   attendibile
dell'andamento   e   del  risultato  della  gestione,  nonche'  della
situazione  dell'emittente  e  dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento,  unitamente  alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
    f)  per  il  bilancio  semestrale  abbreviato,  che  la relazione
intermedia  sulla  gestione  contiene  un'analisi  attendibile  delle
informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.»;
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello
stabilito con regolamento dalla Consob.».
  10.  Nella  sezione V-bis del Capo II del Titolo III della Parte IV
del    decreto    legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58,   dopo
l'articolo 154-bis, e' inserito il seguente:
                           «Art. 154-ter.
                        Relazioni finanziarie
  1. Fermi  restando  i  termini di cui agli articoli 2429 del codice
civile  e  156,  comma 5,  entro  centoventi  giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio  gli  emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come Stato
membro  d'origine  approvano  il bilancio d'esercizio e pubblicano la
relazione  finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio,
il  bilancio  consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e
l'attestazione  di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di
revisione  di  cui  all'articolo 156  sono  pubblicate  integralmente
insieme alla relazione finanziaria annuale.
  2.   Entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo  semestre
dell'esercizio,  gli  emittenti  quotati  aventi  l'Italia come Stato
membro  d'origine  pubblicano  una  relazione  finanziaria semestrale
comprendente   il   bilancio   semestrale  abbreviato,  la  relazione
intermedia     sulla     gestione     e    l'attestazione    prevista
dall'articolo 154-bis,  comma 5. La relazione sul bilancio semestrale
abbreviato  della  societa'  di revisione, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
  3.  Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, e' redatto
in  conformita'  ai  principi  contabili  internazionali  applicabili
riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002.   Tale   bilancio  e'  redatto  in  forma  consolidata  se
l'emittente  quotato  avente  l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
  4.   La   relazione   intermedia  sulla  gestione  contiene  almeno
riferimenti  agli  eventi importanti che si sono verificati nei primi
sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale
abbreviato,  unitamente  a  una  descrizione  dei principali rischi e
incertezze  per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti
azioni  quotate  aventi  l'Italia  come  Stato  membro  d'origine, la
relazione  intermedia sulla gestione contiene, altresi', informazioni
sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
  5.  Gli  emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro
d'origine  pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del
primo  e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di
gestione che fornisce:
    a)  una  descrizione  generale  della  situazione  patrimoniale e
dell'andamento   economico   dell'emittente   e   delle  sue  imprese
controllate nel periodo di riferimento;
    b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che
hanno  avuto  luogo  nel  periodo  di riferimento e la loro incidenza
sulla  situazione  patrimoniale  dell'emittente  e  delle sue imprese
controllate.
  6.   La   Consob,   in  conformita'  alla  disciplina  comunitaria,
stabilisce con regolamento:
    a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1,
2 e 5;
    b)  i  casi  di  esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione della
relazione finanziaria semestrale;
    c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con
parti correlate di cui al comma 4;
    d)  le  modalita'  di  applicazione del presente articolo per gli
emittenti quote di fondi chiusi.
  7.  Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la
Consob,  nel  caso  in  cui  abbia  accertato  che  i  documenti  che
compongono  le  relazioni finanziarie di cui al presente articolo non
sono  conformi  alle  norme  che  ne  disciplinano la redazione, puo'
chiedere  all'emittente  di  rendere  pubblica  tale circostanza e di
provvedere   alla   pubblicazione  delle  informazioni  supplementari
necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.».
  11.  All'articolo 193  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «e 115» sono sostituite dalle seguenti:
«, 115, 154-bis e 154-ter»;
    b) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
  «1-quater.  La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in
caso  di  inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla
Consob  ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti  dei  soggetti  autorizzati  dalla Consob all'esercizio del
servizio   di   diffusione   e   di   stoccaggio  delle  informazioni
regolamentate.»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
e  dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120,
commi 2,  3  e  4,  e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei
divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122,
comma 4,  sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  venticinquemila  a  euro  duemilionicinquecentomila. Il ritardo
nelle  comunicazioni  previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, non
superiore  a  due  mesi,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La    legge   25 gennaio   2006,   n.   29,   recante
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
          comunitaria  2005»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  32 dell'8 febbraio 2006, S.O. Si riporta il testo degli
          articoli 1 e 3:
              «Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o piu' deleghe di cui al comma 1, non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere».
              «Art.  3 (Principi  e  criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
          attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) al  di  fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti,  ove  necessario per assicurare l'osservanza delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 150.000
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni  che  rechino  un danno di particolare gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda,  possono  essere  previste  anche le sanzioni
          alternative  di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
          legislativo   28 agosto   2000,   n.  274,  e  la  relativa
          competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma non inferiore a 150 euro e non
          superiore  a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
          loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole  o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
          agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
          sanzioni  identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate
          dalle  leggi  vigenti  per le violazioni omogenee e di pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme necessarie per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
          milioni di euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione,   adeguatezza  e  leale
          collaborazione  e le competenze delle regioni e degli altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili».
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,
          recante  il  testo  unico  delle disposizioni in materia di
          intermediazione  finanziaria,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.
              - Si riporta il testo dell'art. 2428 del codice civile:
              «Art.  2428  (Relazione  sulla gestione). - Il bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente  un'analisi  fedele,  equilibrata  ed esauriente
          della  situazione  della  societa'  e  dell'andamento e del
          risultato  della  gestione,  nel  suo  complesso e nei vari
          settori  in  cui  essa ha operato, anche attraverso imprese
          controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
          agli  investimenti,  nonche' una descrizione dei principali
          rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
              L'analisi   di  cui  al  primo  comma e'  coerente  con
          l'entita'  e  la complessita' degli affari della societa' e
          contiene,  nella  misura necessaria alla comprensione della
          situazione  della societa' e dell'andamento e del risultato
          della  sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
          e,   se   del   caso,   quelli  non  finanziari  pertinenti
          all'attivita'   specifica   della   societa',  comprese  le
          informazioni   attinenti   all'ambiente   e  al  personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
                1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
                2)  i  rapporti  con  imprese controllate, collegate,
          controllanti  e  imprese  sottoposte al controllo di queste
          ultime;
                3)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          possedute  dalla  societa',  anche  per tramite di societa'
          fiduciaria  o  per  interposta  persona,  con l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente;
                4)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio,  anche per tramite di societa' fiduciaria o
          per    interposta    persona,   con   l'indicazione   della
          corrispondente  parte  di capitale, dei corrispettivi e dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni;
                5)  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo la chiusura
          dell'esercizio;
                6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
                6-bis)  in  relazione all'uso da parte della societa'
          di  strumenti  finanziari e se rilevanti per la valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio:
                  a) gli  obiettivi  e le politiche della societa' in
          materia  di  gestione  del rischio finanziario, compresa la
          politica  di copertura per ciascuna principale categoria di
          operazioni previste;
                  b) l'esposizione   della  societa'  al  rischio  di
          prezzo,  al  rischio di credito, al rischio di liquidita' e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari.
              Entro   tre   mesi   dalla   fine  del  primo  semestre
          dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
          quotate  in  mercati  regolamentati  devono  trasmettere al
          collegio   sindacale  una  relazione  sull'andamento  della
          gestione,   redatta   secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa con
          regolamento   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana.  La  relazione deve essere pubblicata
          nei  modi  e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
          con il regolamento anzidetto.
              Dalla  relazione  deve inoltre risultare l'elenco delle
          sedi secondarie della societa».
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                b) "testo  unico bancario" (testo unico bancario): il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni;
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa;
                d) "ISVAP":   l'Istituto   per   la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario,  autorizzata  a  svolgere servizi o
          attivita'  di  investimento, avente sede legale e Direzione
          generale in Italia;
                f) "impresa  di investimento comunitaria": l'impresa,
          diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi o
          attivita'  di  investimento, avente sede legale e Direzione
          generale   in   un   medesimo  Stato  comunitario,  diverso
          dall'Italia;
                g) "impresa    di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
          servizi  o attivita' di investimento, avente sede legale in
          uno Stato extracomunitario;
                h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
                i) "societa'  di  investimento  a capitale variabile"
          (SICAV):  la  societa'  per azioni a capitale variabile con
          sede  legale  e  Direzione  generale  in  Italia avente per
          oggetto  esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
                j) "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio
          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote;
                k) "fondo  aperto": il fondo comune di investimento i
          cui  partecipanti  hanno  diritto di chiedere, in qualsiasi
          tempo,   il  rimborso  delle  quote  secondo  le  modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo;
                l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
          cui  il  diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
                m) "organismi    di   investimento   collettivo   del
          risparmio"  (OICR):  i  fondi  comuni  di investimento e le
          SICAV;
                n) "gestione  collettiva  del risparmio": il servizio
          che si realizza attraverso:
                  1)  la  promozione, istituzione e organizzazione di
          fondi   comuni   d'investimento   e  l'amministrazione  dei
          rapporti con i partecipanti;
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui   istituzione,  mediante  l'investimento  avente  ad
          oggetto  strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
          o immobili;
                o) "societa'  di  gestione  del  risparmio" (SGR): la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
          collettiva del risparmio;
                o-bis)   "societa'   di   gestione  armonizzata":  la
          societa'  con sede legale e direzione generale in uno Stato
          membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
          direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
          collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          del risparmio;
                p) "societa'   promotrice":   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
                q) "gestore":  la SGR che svolge l'attivita' indicata
          nella lettera n), numero 2);
                r) "soggetti   abilitati":  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese   di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,  le
          societa'  di  gestione  armonizzate,  le  SICAV nonche' gli
          intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  previsto
          dall'art.   107  del  testo  unico  bancario  e  le  banche
          italiane,  le banche comunitarie con succursale in Italia e
          le  banche  extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
          servizi o delle attivita' di investimento;
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi elencati nelle sezioni A e B della
          tabella  allegata  al  presente  decreto, autorizzati nello
          Stato comunitario di origine;
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione  rivolta  a persone, in qualsiasi forma e con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle  condizioni  dell'offerta  e  dei prodotti finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere  di  acquistare  o  di sottoscrivere tali prodotti
          finanziari,   incluso   il  collocamento  tramite  soggetti
          abilitati;
                u) "prodotti  finanziari": gli strumenti finanziari e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono  prodotti  finanziari  i  depositi  bancari o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari;
                v) "offerta  pubblica di acquisto o di scambio": ogni
          offerta,  invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio  di  prodotti  finanziari  e rivolti a un numero di
          soggetti   superiore  a  quello  indicato  nel  regolamento
          previsto  dall'art.  100  nonche'  di ammontare complessivo
          superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
                w) "emittenti  quotati": i soggetti italiani o esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
                w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese di
          assicurazione":  le  polizze e le operazioni di cui ai rami
          vita  III  e  V  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
          forme   pensionistiche  individuali  di  cui  all'art.  13,
          comma 1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005, n. 252;
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          che  consente  o  facilita  l'incontro, al suo interno e in
          base  a  regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari,  ammessi  alla  negoziazione conformemente alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente;
                w-quater)  "emittenti  quotati  aventi  l'Italia come
          Stato membro d'origine":
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati  regolamentati  italiani  o  di  altro Stato membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
                  2)   gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale   unitario   inferiore  a  euro  mille,  o  valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in  mercati  regolamentati italiani o di altro Stato membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
                  3)  gli  emittenti  i  valori  mobiliari  di cui ai
          numeri  1)  e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente
          alla  Comunita'  europea,  per  i quali la prima domanda di
          ammissione  alle  negoziazioni  in un mercato regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno  successivamente  scelto  l'Italia  come Stato membro
          d'origine  quando  tale  prima domanda di ammissione non e'
          stata effettuata in base a una propria scelta;
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di  cui  ai  numeri  1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
          valori  mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in un
          mercato  regolamentato  italiano, che hanno scelto l'Italia
          come  Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
          solo  Stato  membro  come Stato membro d'origine. La scelta
          resta  valida  per  almeno tre anni, salvo il caso in cui i
          valori  mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea.
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori   che  possono  essere  negoziati  nel  mercato  dei
          capitali, quali ad esempio:
                a) le  azioni  di societa' e altri titoli equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario;
                b) obbligazioni  e altri titoli di debito, compresi i
          certificati di deposito relativi a tali titoli;
                c) qualsiasi  altro  titolo normalmente negoziato che
          permette  di  acquisire  o  di  vendere  i valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere;
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati  alle  precedenti  lettere,  a  valute, a tassi di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
              1-ter.   Per   "strumenti  del  mercato  monetario"  si
          intendono  categorie di strumenti normalmente negoziati nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali.
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
                a) valori mobiliari;
                b) strumenti del mercato monetario;
                c) quote  di  un organismo di investimento collettivo
          del risparmio;
                d) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi  futuri  di  tassi  di  interesse  e altri contratti
          derivati  connessi  a  valori  mobiliari,  valute, tassi di
          interesse  o  rendimenti,  o  ad  altri strumenti derivati,
          indici  finanziari  o misure finanziarie che possono essere
          regolati  con  consegna fisica del sottostante o attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti;
                e) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi  futuri  di  tassi  di  interesse  e altri contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire  in tal modo a discrezione di una delle parti, con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento   o   ad   altro   evento  che  determina  la
          risoluzione del contratto;
                f) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
          derivati  connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione;
                g) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine  ("forward")  e altri contratti derivati connessi a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla  lettera f)  che non hanno scopi commerciali, e aventi
          le  caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
          considerando,  tra  l'altro, se sono compensati ed eseguiti
          attraverso  stanze  di compensazione riconosciute o se sono
          soggetti a regolari richiami di margini;
                h) strumenti   derivati   per  il  trasferimento  del
          rischio di credito;
                i) contratti finanziari differenziali;
                j) contratti   di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine  sui  tassi  d'interesse e altri contratti derivati
          connessi  a  variabili  climatiche,  tariffe  di trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il  pagamento  di differenziali in contanti o puo' avvenire
          in   tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento   o   ad   altro   evento  che  determina  la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi  da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
          le  caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
          considerando,  tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
          regolamentato    o   in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione,  se  sono  compensati  ed eseguiti attraverso
          stanze  di  compensazione riconosciute o se sono soggetti a
          regolari richiami di margini.
              2-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
                a) gli  altri  contratti  derivati di cui al comma 2,
          lettera g),  aventi  le  caratteristiche di altri strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze  di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
          richiami di margine;
                b) gli  altri  contratti  derivati di cui al comma 2,
          lettera j),  aventi  le  caratteristiche di altri strumenti
          finanziari  derivati, negoziati su un mercato regolamentato
          o  in  un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine.
              3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
          strumenti      finanziari     previsti     dal     comma 2,
          lettere d), e), f), g), h), i)  e j), nonche' gli strumenti
          finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
              5.   Per  «servizi  e  attivita'  di  investimento»  si
          intendono  i  seguenti,  quando hanno per oggetto strumenti
          finanziari:
                a) negoziazione per conto proprio;
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
                c) sottoscrizione  e/o  collocamento con assunzione a
          fermo  ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei confronti
          dell'emittente;
                c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
                d) gestione di portafogli;
                e) ricezione e trasmissione di ordini;
                f) consulenza in materia di investimenti;
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
              5-bis.  Per "negoziazione per conto proprio" si intende
          l'attivita'  di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
          in  contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto  che  in modo organizzato, frequente e sistematico
          negozia  per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
          al  di  fuori  di  un mercato regolamentato o di un sistema
          multilaterale di negoziazione.
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si   propone   sui  mercati  regolamentati  e  sui  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione,  su  base  discrezionale  e  individualizzata, di
          portafogli   di  investimento  che  includono  uno  o  piu'
          strumenti  finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
          dai clienti.
              5-sexies.  Il  servizio  di cui al comma 5, lettera e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita'  consistente nel mettere in contatto due o piu'
          investitori,  rendendo  cosi'  possibile  la conclusione di
          un'operazione fra loro (mediazione).
              5-septies.  Per "consulenza in materia di investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a  un  cliente,  dietro  sua richiesta o per iniziativa del
          prestatore  del  servizio, riguardo a una o piu' operazioni
          relative   ad  un  determinato  strumento  finanziario.  La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta  per  il  cliente  o  e' basata sulla considerazione
          delle  caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
          e'  personalizzata  se  viene  diffusa al pubblico mediante
          canali di distribuzione.
              5-octies.  Per  "gestione  di  sistemi multilaterali di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in  base  a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di  acquisto  e  di  vendita  di terzi relativi a strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
              6. Per "servizi accessori" si intendono:
                a) la   custodia   e   amministrazione  di  strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi;
                b) la locazione di cassette di sicurezza;
                c) la  concessione  di finanziamenti agli investitori
          per  consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
          strumenti  finanziari,  nella  quale interviene il soggetto
          che concede il finanziamento;
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,   di  strategia  industriale  e  di  questioni
          connesse,  nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese;
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
                f) la  ricerca  in materia di investimenti, l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
                g) l'intermediazione  in cambi, quando collegata alla
          prestazione di servizi d'investimento;
                g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati con
          regolamento  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze,
          sentite  la  Banca  d'Italia  e  la Consob, e connessi alla
          prestazione  di  servizi di investimento o accessori aventi
          ad oggetto strumenti derivati.
              6-bis.  Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
          quote  e  gli  altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile.
              6-ter.  Se  non  diversamente  disposto,  le  norme del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio  di amministrazione, all'organo amministrativo ed
          agli  amministratori  si  applicano  anche  al consiglio di
          gestione e ai suoi componenti.
              6-quater.  Se  non  diversamente disposto, le norme del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio  sindacale,  ai sindaci e all'organo che svolge la
          funzione  di  controllo  si applicano anche al consiglio di
          sorveglianza  e al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  64  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  64 (Organizzazione e funzionamento del mercato e
          delle  societa'  di gestione). - 01. La Consob, con proprio
          regolamento,  individua  gli  adempimenti informativi delle
          societa'  di gestione nei propri confronti, nonche', avendo
          riguardo  alla  trasparenza, all'ordinato svolgimento delle
          negoziazioni   e   alla   tutela  degli  investitori  e  in
          conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i
          requisiti  generali  di  organizzazione  delle  societa' di
          gestione dei mercati regolamentati.
              1. La societa' di gestione:
                a) predispone  le  strutture,  fornisce i servizi del
          mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
                b) adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  il  buon
          funzionamento   del   mercato   e   predispone  e  mantiene
          dispositivi  e  procedure  efficaci  per  il  controllo del
          rispetto del regolamento;
                b-bis)  adotta le disposizioni e gli atti necessari a
          prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
          e manipolazioni del mercato;
                c) dispone    l'ammissione,    l'esclusione    e   la
          sospensione  degli  strumenti  finanziari e degli operatori
          dalle  negoziazioni  e  comunica  immediatamente le proprie
          decisioni  alla  CONSOB;  l'esecuzione  delle  decisioni di
          ammissione   alle  negoziazioni  di  azioni  ordinarie,  di
          obbligazioni  e  di  altri  strumenti  finanziari emessi da
          soggetti  diversi  dagli  Stati membri dell'Unione europea,
          dalle  banche  comunitarie  e  dalle  societa'  con  azioni
          quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni
          di  esclusione  di  azioni  dalle  negoziazioni  e' sospesa
          finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
          lettera a);  tale  sospensione  non  si applica nel caso di
          ammissione   alle   negoziazioni  di  strumenti  finanziari
          ammessi  in  regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare
          il    prospetto   nonche'   per   l'ammissione   di   lotti
          supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni;
                d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
          del mercato, segnalando le iniziative assunte;
                (soppressa);
                f) provvede  agli  altri compiti a essa eventualmente
          affidati dalla CONSOB.
              1-bis. La CONSOB:
                a) puo'   vietare  l'esecuzione  delle  decisioni  di
          ammissione  e  di esclusione di cui al comma 1, lettera c),
          secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione
          di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
          dalle  negoziazioni,  entro  cinque  giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  di  cui  al  comma 1, lettera c), se,
          sulla  base  degli  elementi  informativi diversi da quelli
          valutati,  ai  sensi  del  regolamento  del  mercato, dalla
          societa'  di  gestione nel corso della propria istruttoria,
          ritiene  la  decisione  contraria  alle  finalita'  di  cui
          all'art. 74, comma 1;
                b) puo'  chiedere  alla societa' di gestione tutte le
          informazioni  che  ritenga  utili  per  i  fini di cui alla
          lettera a);
                c) puo'    chiedere   alla   societa'   di   gestione
          l'esclusione  o la sospensione degli strumenti finanziari e
          degli operatori dalle negoziazioni.
              1-ter.  L'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione
          dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
          societa'  di  gestione  in  un mercato da essa gestito sono
          disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
          modificazioni  da  apportare al regolamento del mercato per
          assicurare  la  trasparenza,  l'ordinato  svolgimento delle
          negoziazioni  e  la  tutela  degli investitori, nonche' per
          regolare  le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
          dei  suddetti  strumenti e' subordinata all'adeguamento del
          regolamento del relativo mercato.
              1-quater.  Nel  caso  in  cui uno strumento finanziario
          risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
          67, comma 1, la Consob:
                a) rende  pubbliche le decisioni assunte ai sensi del
          comma 1-bis,   lettera c),   e   ne  informa  le  autorita'
          competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
          quali  lo  strumento finanziario oggetto della decisione e'
          ammesso a negoziazione;
                b) informa  le autorita' competenti degli altri Stati
          membri  della  decisione di sospensione o esclusione di uno
          strumento  finanziario dalle negoziazioni, sulla base della
          comunicazione  ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi
          del comma 1, lettera c).
              1-quinquies.  Le  disposizioni  di cui al comma 01 sono
          adottate,  sentita  la Banca d'Italia, nei casi di societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          obbligazionari  privati  e  pubblici,  diversi da titoli di
          Stato,   nonche'   di   societa'  di  gestione  di  mercati
          regolamentati  di  strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
          lettera b),  e  di  strumenti finanziari derivati su titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute.
              1-sexies.  Salvo  quando  cio' possa causare danni agli
          interessi  degli  investitori  o all'ordinato funzionamento
          del   mercato,   la   Consob   richiede  la  sospensione  o
          l'esclusione    di    uno   strumento   finanziario   dalle
          negoziazioni  in  un  mercato regolamentato nei casi in cui
          tale   strumento   finanziario   sia   stato   oggetto   di
          provvedimento  di  sospensione  o  esclusione  da  parte di
          autorita' competenti di altri Stati membri.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  114  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  114 (Comunicazioni  al pubblico). - 1. Fermi gli
          obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
          di  legge,  gli  emittenti  quotati  e  i  soggetti  che li
          controllano  comunicano  al  pubblico,  senza  indugio,  le
          informazioni   privilegiate   di   cui   all'art.  181  che
          riguardano  direttamente  detti  emittenti  e  le  societa'
          controllate.   La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
          modalita'  e i termini di comunicazione delle informazioni,
          detta  disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite
          alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
          individuare   compiti   da   affidarle   per   il  corretto
          svolgimento  delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
          lettera b).
              2.  Gli  emittenti quotati impartiscono le disposizioni
          occorrenti  affinche'  le  societa'  controllate forniscano
          tutte  le  notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
              3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 possono, sotto la
          propria  responsabilita',  ritardare  la  comunicazione  al
          pubblico  delle  informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
          alle  condizioni  stabilite  dalla  CONSOB con regolamento,
          sempre  che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
          fatti  e  circostanze  essenziali e che gli stessi soggetti
          siano  in  grado  di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
          con  regolamento,  puo'  stabilire  che l'emittente informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate  e  puo'  individuare  le  misure necessarie a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato.
              4.  Qualora  i  soggetti  indicati  al  comma 1,  o una
          persona   che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro  conto,
          comunichino   nel   normale  esercizio  del  lavoro,  della
          professione,  della funzione o dell'ufficio le informazioni
          indicate  al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale,  gli  stessi  soggetti indicati al comma 1 ne
          danno  integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
          nel  caso  di  divulgazione intenzionale e senza indugio in
          caso di divulgazione non intenzionale.
              5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
          soggetti  indicati  nel  comma 1,  agli  emittenti  quotati
          aventi  l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti
          degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti,
          nonche'   ai  soggetti  che  detengono  una  partecipazione
          rilevante  ai  sensi  dell'art.  120 o che partecipano a un
          patto  previsto  dall'art. 122 che siano resi pubblici, con
          le   modalita'  da  essa  stabilite,  notizie  e  documenti
          necessari  per  l'informazione  del  pubblico.  In  caso di
          inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del
          soggetto inadempiente.
              6.  Qualora  i soggetti indicati nel comma 1 oppongano,
          con  reclamo  motivato, che dalla comunicazione al pubblico
          delle  informazioni,  richiesta ai sensi del comma 5, possa
          derivare  loro  grave  danno, gli obblighi di comunicazione
          sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere
          anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
          informazioni,  sempre  che cio' non possa indurre in errore
          il  pubblico  su  fatti e circostanze essenziali. Trascorso
          tale termine, il reclamo si intende accolto.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di  controllo  o  di  direzione in un emittente quotato e i
          dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
          privilegiate  indicate  al comma 1 e detengano il potere di
          adottare   decisioni   di  gestione  che  possono  incidere
          sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
          quotato,  chiunque  detenga azioni in misura almeno pari al
          10  per  cento  del  capitale  sociale,  nonche' ogni altro
          soggetto   che   controlla   l'emittente   quotato,  devono
          comunicare  alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
          ad  oggetto  azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
          finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
          interposta   persona.   Tale   comunicazione   deve  essere
          effettuata  anche  dal coniuge non separato legalmente, dai
          figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
          parenti   e   gli  affini  conviventi  dei  soggetti  sopra
          indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
          con  regolamento,  in attuazione della direttiva 2004/72/CE
          del  29 aprile  2004 della Commissione. La CONSOB individua
          con  lo  stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
          termini  delle  comunicazioni,  le modalita' e i termini di
          diffusione  al  pubblico delle informazioni, nonche' i casi
          in  cui  detti  obblighi si applicano anche con riferimento
          alle  societa'  in  rapporto  di  controllo con l'emittente
          nonche'  ad  ogni  altro  ente  nel  quale i soggetti sopra
          indicati  svolgono  le  funzioni previste dal primo periodo
          del presente comma.
              8.  I  soggetti  che  producono o diffondono ricerche o
          valutazioni,  con  l'esclusione  delle  societa' di rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
          comma 1,  lettera a),  o  gli  emittenti di tali strumenti,
          nonche'   i  soggetti  che  producono  o  diffondono  altre
          informazioni  che  raccomandano  o  propongono strategie di
          investimento  destinate  ai  canali  di  divulgazione  o al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di   interessi   riguardo  agli  strumenti  finanziari  cui
          l'informazione si riferisce.
              9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
                a) disposizioni di attuazione del comma 8;
                b) le  modalita'  di  pubblicazione  delle ricerche e
          delle  informazioni  indicate al comma 8 prodotte o diffuse
          da  emittenti  quotati  o da soggetti abilitati, nonche' da
          soggetti in rapporto di controllo con essi.
              10.   Fatto   salvo   il   disposto   del  comma 8,  le
          disposizioni  emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
          si   applicano   ai   giornalisti   soggetti   a  norme  di
          autoregolamentazione    equivalenti    purche'    la   loro
          applicazione  consenta di conseguire gli stessi effetti. La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni.
              11.  Le  istituzioni  che diffondono al pubblico dati o
          statistiche  idonei  ad influenzare sensibilmente il prezzo
          degli  strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
          lettera a),  devono  divulgare  tali  informazioni  in modo
          corretto e trasparente.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
          finanziari  per  i quali sia stata presentata una richiesta
          di  ammissione  alle negoziazioni nei mercati regolamentati
          italiani.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  115  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
          al  fine  di  vigilare sulla correttezza delle informazioni
          fornite al pubblico puo', anche in via generale:
                a) richiedere  agli emittenti quotati, agli emittenti
          quotati  aventi  l'Italia  come  Stato membro d'origine, ai
          soggetti  che  li  controllano e alle societa' dagli stessi
          controllate,  la  comunicazione  di  notizie  e  documenti,
          fissandone le relative modalita';
                b) assumere   notizie,   anche   mediante   la   loro
          audizione,   dai   componenti  degli  organi  sociali,  dai
          direttori  generali,  dai dirigenti preposti alla redazione
          dei  documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
          dalle  societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
          indicati nella lettera a);
                c) eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati
          nelle  lettere a)  e b), al fine di controllare i documenti
          aziendali e di acquisirne copia;
                c-bis)   esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies;
              2. I  poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono
          essere  esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
          una  partecipazione  rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
          partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
              3.  La  CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
          agli  enti  che partecipano direttamente o indirettamente a
          societa'  con  azioni  quotate l'indicazione nominativa, in
          base  ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
          fiduciarie, dei sfiducianti».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  120  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.     120 (Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni  rilevanti).  -  1.  Ai  fini della presente
          sezione,  per  capitale  di  societa' per azioni si intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate  avente  l'Italia  come  Stato  membro d'origine in
          misura  superiore  al  due  per cento del capitale ne danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
              3.  Gli  emittenti  azioni quotate aventi l'Italia come
          Stato  membro d'origine che partecipano in misura superiore
          al  dieci per cento del capitale in una societa' per azioni
          non  quotate  o in una societa' a responsabilita' limitata,
          anche   estere,   ne   danno  comunicazione  alla  societa'
          partecipata e alla CONSOB.
              4.  La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento:
                a) le  variazioni  delle  partecipazioni indicate nei
          commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
                b) i  criteri  per  il  calcolo delle partecipazioni,
          avendo  riguardo  anche  alle partecipazioni indirettamente
          detenute  e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
                c) il  contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
          dell'informazione   del   pubblico,  nonche'  le  eventuali
          deroghe per quest'ultima;
                d) i    termini    per   la   comunicazione   e   per
          l'informazione  del  pubblico,  che  nel  caso previsto dal
          comma 3 possono avere carattere periodico;
                d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
                d-ter)  i  casi  in  cui  la  detenzione di strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
                d-quater)  le  ipotesi di esenzione dall'applicazione
          delle presenti disposizioni.
              5.  Il  diritto di voto inerente alle azioni quotate od
          agli  strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
          comunicazioni   previste   dal   comma 2  non  puo'  essere
          esercitato.  In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
          comma 5.  L'impugnazione  puo'  essere proposta anche dalla
          Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
              6.  Il  comma 2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute,  per  il  tramite  di  societa'  controllate, dal
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze.  I  relativi
          obblighi  di  comunicazione  sono  adempiuti dalle societa'
          controllate».
              - La  parte  IV  del decreto legislativo n. 58 del 1998
          reca  la rubrica: «Disciplina degli emittenti»; il relativo
          titolo  III  reca  la  rubrica: «Emittenti»; il capo II del
          predetto  titolo  III  reca  la  rubrica: «Disciplina delle
          societa' con azioni quotate».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 154-bis del decreto
          legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, come modificato, dal
          presente decreto:
              «Art.  154-bis (Dirigente  preposto  alla redazione dei
          documenti  contabili  societari).  -  1.  Lo  statuto degli
          emittenti   quotati   aventi  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine  prevede  i  requisiti  di  professionalita' e le
          modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
          dei    documenti   contabili   societari,   previo   parere
          obbligatorio dell'organo di controllo.
              2.  Gli  atti e le comunicazioni della societa' diffusi
          al  mercato,  e  relativi  all'informativa  contabile anche
          infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
          dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
          dei  documenti  contabili  societari,  che  ne attestano la
          corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
          scritture contabili.
              3.  Il  dirigente preposto alla redazione dei documenti
          contabili    societari    predispone   adeguate   procedure
          amministrative  e  contabili per la formazione del bilancio
          di  esercizio  e,  ove  previsto,  del bilancio consolidato
          nonche'   di   ogni   altra   comunicazione   di  carattere
          finanziario.
              4.  Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il
          dirigente  preposto  alla redazione dei documenti contabili
          societari   disponga   di   adeguati  poteri  e  mezzi  per
          l'esercizio  dei  compiti  a  lui  attribuiti  ai sensi del
          presente  articolo,  nonche'  sul  rispetto effettivo delle
          procedure amministrative e contabili.
              5.  Gli  organi  amministrativi delegati e il dirigente
          preposto  alla  redazione dei documenti contabili societari
          attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
          sul  bilancio  semestrale  abbreviato  e,  ove redatto, sul
          bilancio consolidato:
                a) l'adeguatezza  e  l'effettiva  applicazione  delle
          procedure  di  cui  al comma 3 nel corso del periodo cui si
          riferiscono i documenti;
                b) che  i  documenti  sono  redatti in conformita' ai
          principi  contabili internazionali applicabili riconosciuti
          nella  Comunita'  europea  ai sensi del regolamento (CE) n.
          1606/2002  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del
          19 luglio 2002;
                c) la  corrispondenza  dei  documenti alle risultanze
          dei libri e delle scritture contabili;
                d) l'idoneita'    dei   documenti   a   fornire   una
          rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'emittente  e
          dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
                e) per   il   bilancio   d'esercizio   e  per  quello
          consolidato,  che  la  relazione  sulla  gestione comprende
          un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
          gestione   nonche'   della   situazione   dell'emittente  e
          dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel  consolidamento,
          unitamente   alla   descrizione  dei  principali  rischi  e
          incertezze cui sono esposti;
                f) per  il  bilancio  semestrale  abbreviato,  che la
          relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene un'analisi
          attendibile  delle informazioni di cui al comma 4 dell'art.
          154-ter.
              5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo
          il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
              6.  Le  disposizioni  che  regolano  la responsabilita'
          degli   amministratori  si  applicano  anche  ai  dirigenti
          preposti  alla redazione dei documenti contabili societari,
          in  relazione  ai  compiti  loro spettanti, salve le azioni
          esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa».
              - Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
          (CE)   n.   1606/2002,   del   19 luglio   2002,   relativo
          all'applicazione  di  principi contabili internazionali, e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  193  del  decreto
          legislativo  14 febbraio  1998,  n. 58, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
          e  delle  societa'  di  revisione).  -  1. Nei confronti di
          societa',  enti  o  associazioni  tenuti  a  effettuare  le
          comunicazioni  previste  dagli  articoli 114, 114-bis, 115,
          154-bis  e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'art.
          115-bis   e'   applicabile   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   da   cinquemila  a  cinquecentomila  euro  per
          l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o
          delle    relative    disposizioni    applicative.   Se   le
          comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di
          violazione   la   sanzione  si  applica  nei  confronti  di
          quest'ultima.
              1-bis.   Alla   stessa   sanzione  di  cui  al  comma 1
          soggiacciono   coloro   i   quali  esercitano  funzioni  di
          amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo presso le
          societa'  e  gli  enti  che  svolgono le attivita' indicate
          all'art.  114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
          soggetti  indicati  nell'art.  114,  comma 7,  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
              1-ter.   La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma 1  e'
          applicabile  in  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste  dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
          attuazione   emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti  della
          persona   fisica  che  svolge  le  attivita'  indicate  nel
          comma 1-bis  e,  quando  non  ricorra la causa di esenzione
          prevista  dall'art.  114,  comma 10,  nei  confronti  della
          persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista.
              1-quater.  La  stessa  sanzione  di  cui  al comma 1 e'
          applicabile,  in caso di inosservanza delle disposizioni di
          attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
          comma 5,   lettere b)  e c),  nei  confronti  dei  soggetti
          autorizzati  dalla  Consob  all'esercizio  del  servizio di
          diffusione    e    di    stoccaggio    delle   informazioni
          regolamentate.
              2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti  e dei patti parasociali previste rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5,
          nonche'  la  violazione dei divieti previsti dall'art. 120,
          comma 5,  121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da   euro
          venticinquemila   a   euro   duemilionicinquecentomila.  Il
          ritardo   nelle   comunicazioni   previste  dall'art.  120,
          commi 2,  3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro cinquemila a
          euro cinquecentomila.
              3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
                a) ai   componenti   del   collegio   sindacale,  del
          consiglio  di  sorveglianza e del comitato per il controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento   dei   doveri   previsti  dall'art.  149,
          commi 1,  4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
          comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
                b) agli  amministratori  delle  societa' di revisione
          che   violano  le  disposizioni  contenute  nell'art.  162,
          comma 3.
              3-bis.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          componenti  degli  organi di controllo, i quali omettano di
          eseguire  nei  termini  prescritti  le comunicazioni di cui
          all'art.  148-bis,  comma 2,  sono  puniti  con la sanzione
          amministrativa  in misura pari al doppio della retribuzione
          annuale  prevista  per l'incarico relativamente al quale e'
          stata   omessa   la  comunicazione.  Con  il  provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico.»