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DECRETO-LEGGE 1 novembre 2007, n. 181

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2008)
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Testo in vigore dal: 2-11-2007
al: 1-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
disposizioni  volte  a  consentire  l'allontanamento  dal  territorio
nazionale   di  soggetti  la  cui  presenza  contrasti  con  esigenze
imperative di pubblica sicurezza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e di soggiorno per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
    b)  al  comma  4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di
sicurezza  pubblica"  sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
    c)  al  comma  5  le parole: "possono essere allontanati solo per
motivi  di  pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza
dello   Stato,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "possono  essere
allontanati  solo  per  motivi  di sicurezza dello Stato e per motivi
imperativi di pubblica sicurezza,";
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi  di  ordine  pubblico  o  di  sicurezza dello Stato, nonche' i
provvedimenti  di  allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al
comma  5  sono  adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato,
salvo  che  vi  ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e
tradotti  in  una  lingua  comprensibile  al  destinatario, ovvero in
inglese.   Il   provvedimento   di   allontanamento   e'   notificato
all'interessato  e  riporta  le modalita' di impugnazione e la durata
del  divieto  di  reingresso  sul  territorio nazionale, che non puo'
essere  superiore  a  3  anni.  Salvo  quanto previsto al comma 9, il
provvedimento  di  allontanamento  indica  il  termine  stabilito per
lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese  dalla  data  della  notifica,  fatti salvi i casi di comprovata
urgenza.";
    e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  "7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
per  motivi  di  pubblica sicurezza e' adottato con atto motivato dal
prefetto  territorialmente  competente  secondo la residenza o dimora
del   destinatario,   e  tradotto  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero  in inglese. Il provvedimento di allontanamento
e'  notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione
e  la  durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che
non   puo'   essere   superiore   a   3  anni.  Il  provvedimento  di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale,  che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica,  fatti  salvi  i  casi  di  comprovata  urgenza. Per motivi
imperativi  di  pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento
e'   immediatamente   eseguito   dal   questore  e  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  13, comma 5-bis, del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
  7-ter.  I  motivi  di  pubblica sicurezza sono imperativi quando il
cittadino  dell'Unione  o  un  suo  familiare,  qualunque  sia la sua
cittadinanza,  abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela
della  dignita'  umana o dei diritti fondamentali della persona umana
ovvero   l'incolumita'  pubblica,  rendendo  la  sua  permanenza  sul
territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.";
    f)  al comma 8 le parole: "e' punito con l'arresto da tre mesi ad
un  anno  e  con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni";
    g)  al  comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7,"
sono  sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7
e  7-bis," e le parole: "quando il provvedimento e' fondato su motivi
di  pubblica  sicurezza  che mettano a repentaglio la sicurezza dello
Stato,"  sono  sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento e'
fondato  su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza,".
  2.  Al  decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo
20 e' inserito il seguente:
  "Art.  20-bis (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo
familiare  sottoposto  a  procedimento  penale.).  -  1.  Qualora  il
destinatario   del   provvedimento   di   allontanamento  per  motivi
imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale
si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis,
3-ter,  3-quater  e  3-quinquies,  del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
  2.  Non  si  da'  luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma
3-quater,   del   citato   decreto   legislativo  n.  286  del  1998,
nell'ipotesi  dei  reati  di  cui  all'articolo  380  del  codice  di
procedura penale.
  3.  Per  i  reati  di  cui all'articolo 380 del codice di procedura
penale,  puo'  procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui
il  soggetto,  per  qualsiasi  causa,  non  sia  sottoposto  a misura
cautelare detentiva.".
  3.  All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 2, dopo le parole: "che non puo' essere inferiore ad
un  mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di
allontanamento  e'  consegnata  all'interessato  una  attestazione di
obbligo   di  adempimento  dell'allontanamento,  secondo  un  modello
stabilito  con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli
affari  esteri,  da presentare presso il consolato italiano del Paese
di cittadinanza dell'allontanato.";
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Qualora  il  cittadino  dell'Unione  o  il  suo  familiare
allontanato  sia  individuato  sul  territorio  dello  Stato oltre il
termine  fissato  nel  provvedimento  di  allontanamento,  senza aver
provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, e'
punito  con  l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a
2.000 euro.".
  4.  All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 20, comma 7,";
    b)  al  comma  3  sono  soppresse  le  seguenti parole: "pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la";
    c) al comma 4 le parole: "di cui all'articolo 21" sono sostituite
dalle  seguenti: "di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo
21";
    d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  "7.  Contestualmente  al  ricorso  di  cui  al  comma 4 puo' essere
presentata    istanza    di    sospensione   dell'esecutorieta'   del
provvedimento  di  allontanamento.  Fino  all'esito  dell'istanza  di
sospensione,  l'efficacia  del provvedimento impugnato resta sospesa,
salvo   che  il  provvedimento  di  allontanamento  si  basi  su  una
precedente  decisione  giudiziale  ovvero  su  motivi  imperativi  di
pubblica sicurezza.
  8.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua   cittadinanza,   cui   e'   stata   negata  la  sospensione  del
provvedimento  di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed  il  soggiorno  nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali  del  procedimento  di  ricorso, salvo che la sua presenza
possa  procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico
o   alla  pubblica  sicurezza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
questore  anche  per  il  tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta dell'interessato.".