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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. 182

Regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2007
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 1,  lettera a),  della legge 23 agosto
1988,   n.  400,  recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per
il  riassetto  normativo  del settore dell'autotrasporto di persone e
cose;
  Visto   l'articolo 8,   commi 2   e   3,  del  decreto  legislativo
21 novembre  2005,  n.  284, recante riordino della Consulta generale
per  l'autotrasporto  e  del  Comitato  centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2003,  n.  326,  ed  in
particolare  l'articolo 17,  comma 3-ter,  che stanzia risorse per il
funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la gestione autonoma, da
parte della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica,
di  seguito  denominata:  «Consulta»,  delle  spese occorrenti per il
proprio  funzionamento, stabilendo altresi' i gettoni di presenza per
le  riunioni  degli  organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed
ogni altra indennita'.
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214), e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - La  legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per
          il  riassetto  normativo  del settore dell'autotrasporto di
          persone  e  cose),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 marzo 2005, n. 57.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          21 novembre  2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale
          per  l'autotrasporto  e  del  Comitato  centrale per l'Albo
          nazionale   degli   autotrasportatori),   pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  9 gennaio  2006,  n.  6,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.  8  (Disposizioni  contabili).  -  1.  Alle spese
          connesse  all'attivita'  ed al funzionamento della Consulta
          si  provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'art.
          17,  comma 3-ter,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326.
              2.  Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo, e' disciplinata la gestione
          autonoma,  da  parte della Consulta, delle spese occorrenti
          per il proprio funzionamento.
              3.  Con  lo  stesso regolamento di cui al comma 2, sono
          stabiliti  i  gettoni  di  presenza  per  le riunioni degli
          organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra
          indennita',  che sono corrisposti nell'ambito delle risorse
          di cui al comma 1.».
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114,
          e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge 17 luglio 2006, n. 233.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3-ter, del decreto-legge
          30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici  -  Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
          2003,  n. 229, supplemento ordinario), convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1,  della legge 24 novembre
          2003, n. 326, e' il seguente:
              «3-ter.  Ai  fini  dell'elaborazione delle strategie di
          ammodernamento  e  riqualificazione  dell'autotrasporto  di
          merci,   con   particolare  riguardo  allo  sviluppo  della
          logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di
          2   milioni   di   euro   annui  per  le  attivita'  ed  il
          funzionamento      della      Consulta     generale     per
          l'autotrasporto.».