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DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. 179

Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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  • Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di
    indennizzo
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Testo in vigore dal: 14-11-2007
al: 25-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in
particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  5,  e  successive
modificazioni, recante definizione dei  procedimenti  in  materia  di
diritto societario  e  di  intermediazione  finanziaria,  nonche'  in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo  12  della
legge 3 ottobre 2001, n. 366; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2007; 
  Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2007; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente capo si intendono per: 
    a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali
di cui all'articolo 6, commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
    b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi
e attivita' di investimento di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni. 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo degli articoli 27, commi 1 e 2, e
          44  della  legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per
          la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati
          finanziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
          28 dicembre 2005, supplemento ordinario:
              «Art.  27  (Procedure  di conciliazione e di arbitrato,
          sistema   di   indennizzo   e   fondo  di  garanzia  per  i
          risparmiatori  e  gli  investitori).  -  1. Il  Governo  e'
          delegato  ad  adottare,  entro  diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  un  decreto
          legislativo  per  l'istituzione,  in  materia di servizi di
          investimento,  di procedure di conciliazione e di arbitrato
          e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e
          dei  risparmiatori,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza  pubblica,  secondo  i  seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) previsione  di  procedure  di  conciliazione  e di
          arbitrato  da  svolgere in contraddittorio, tenuto conto di
          quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
          5,    secondo   criteri   di   efficienza,   rapidita'   ed
          economicita',  dinanzi  alla  CONSOB  per  la  decisione di
          controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori,
          esclusi  gli  investitori  professionali, e le banche o gli
          altri  intermediari  finanziari  circa  l'adempimento degli
          obblighi   di   informazione,   correttezza  e  trasparenza
          previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
                b) previsione    dell'indennizzo    in   favore   dei
          risparmiatori  e degli investitori, esclusi gli investitori
          professionali,  da  parte delle banche o degli intermediari
          finanziari  responsabili,  nei  casi  in  cui,  mediante le
          procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato
          l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando
          l'applicazione  delle  sanzioni  previste per la violazione
          dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i presupposti;
                c) salvaguardia  dell'esercizio del diritto di azione
          dinanzi  agli  organi  della giurisdizione ordinaria, anche
          per  il  risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
          all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
                d) salvaguardia  in  ogni  caso  del diritto ad agire
          dinanzi  agli  organi  della giurisdizione ordinaria per le
          azioni  di  cui  all'art.  3 della legge 30 luglio 1998, n.
          281, e successive modificazioni;
                e) attribuzione   alla   CONSOB,   sentita  la  Banca
          d'Italia,  del potere di emanare disposizioni regolamentari
          per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
          comma.
              2.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per l'istituzione di un
          fondo  di  garanzia  per i risparmiatori e gli investitori,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) destinazione  del fondo all'indennizzo, nei limiti
          delle   disponibilita'   del   fondo  medesimo,  dei  danni
          patrimoniali,   causati  dalla  violazione,  accertata  con
          sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano
          le attivita' di cui alla parte II del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui
          al  comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e
          gli  importi  dallo  stesso  comunque percepiti a titolo di
          risarcimento;
                b) previsione   della   surrogazione  del  fondo  nei
          diritti   dell'indennizzato,   limitatamente  all'ammontare
          dell'indennizzo  erogato,  e  facolta' di rivalsa del fondo
          stesso   nei  riguardi  della  banca  o  dell'intermediario
          responsabile;
                c) legittimazione  della CONSOB ad agire in giudizio,
          in  rappresentanza  del  fondo, per la tutela dei diritti e
          l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la
          facolta'   di  farsi  rappresentare  in  giudizio  a  norma
          dell'art. 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,
          n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
          1974,  n.  216, e successive modificazioni, ovvero anche da
          propri funzionari;
                d) finanziamento  del  fondo  esclusivamente  con  il
          versamento   della   meta'  degli  importi  delle  sanzioni
          irrogate   per  la  violazione  delle  norme  di  cui  alla
          lettera a);
                e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
                f) individuazione  dei  soggetti  che  possono fruire
          dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli
          investitori   professionali,  e  determinazione  della  sua
          misura massima;
                g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di
          attuazione alla CONSOB.».
              «Art.  44  (Procedura  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative).  -  1. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi
          previsti  dalla  presente  legge,  ciascuno  dei quali deve
          essere   corredato   di  relazione  tecnica  sugli  effetti
          finanziari  delle  disposizioni  in  esso  contenute,  sono
          trasmessi  alle  Camere ai fini dell'espressione dei pareri
          da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per
          materia  e  per le conseguenze di carattere finanziario. Le
          competenti  Commissioni  parlamentari  esprimono  il parere
          entro  quaranta  giorni dalla data di trasmissione. Qualora
          il   termine   per   l'espressione   del   parere   decorra
          inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque
          adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del
          parere  delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei trenta
          giorni   che   precedono   la   scadenza  del  termine  per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di novanta giorni.».
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,
          recante  il  testo  unico  delle disposizioni in materia di
          intermediazione  finanziaria,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante
          norme in materia di definizione dei procedimenti in materia
          di  diritto  societario  e  di intermediazione finanziaria,
          nonche'  in  materia  bancaria  e creditizia, in attuazione
          dell'art.  12  della  legge  3 ottobre  2001,  n.  366,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n. 206,
          recante  il  codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della
          legge  29 luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Si riportano i commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art.
          6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
              «2-quinquies.  La  Consob,  sentita  la Banca d'Italia,
          individua  con  regolamento i clienti professionali privati
          nonche'  i  criteri di identificazione dei soggetti privati
          che  su  richiesta  possono  essere  trattati  come clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.
              2-sexies.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua con
          regolamento  i  clienti  professionali  pubblici  nonche' i
          criteri  di  identificazione  dei  soggetti pubblici che su
          richiesta    possono    essere    trattati   come   clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta.».
              - Si  riporta la lettera r) del comma 1 dell'art. 1 del
          decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.  58,  come
          modificato con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n.
          164:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a) - q) (omissis):
                r) «soggetti   abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese   di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,  le
          societa'  di  gestione  armonizzate,  le  Sicav nonche' gli
          intermediari   finanziari   iscritti  nell'elenco  previsto
          dall'art.   107  del  testo  unico  bancario  e  le  banche
          italiane,  le banche comunitarie con succursale in Italia e
          le  banche  extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
          servizi o delle attivita' di investimento;».