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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 28 agosto 2007, n. 173

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2007
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Testo in vigore dal: 7-11-2007
                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali»;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante
«Codice  dei  beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro,
disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la
conservazione,   l'ordinamento   e  la  comunicazione  dei  documenti
detenuti  negli  archivi  di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici,   nonche'  il  codice  deontologico  e  di  buona  condotta
concernente  il  trattamento dei dati personali per scopi storici, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia
di protezione dei dati personali» - allegato A.2;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 24 settembre 2004, recante
«Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti
e  delle  direzioni  generali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali»,  registrato  dalla  Corte  dei conti il 28 ottobre 2004 e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271
del 18 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, recante
«Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati  personali»  e,  in
particolare:
    l'articolo  20,  comma  1,  ai sensi del quale il trattamento dei
dati  sensibili  da  parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato  da  espressa  disposizione  di  legge  nella  quale sono
specificati  i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati  e  di
operazioni  eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite;
    l'articolo  20,  comma  2, ai sensi del quale nei casi in cui una
disposizione  di  legge specifica la finalita' di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati  e  resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano  il  trattamento,  in  relazione alle specifiche finalita'
perseguite  nei  singoli  casi  e  nel  rispetto  dei principi di cui
all'articolo   22   dello   stesso   decreto,   con  atto  di  natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
per  la  protezione  dei  dati  personali ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), del medesimo provvedimento;
    l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati
giudiziari  da  parte  di  soggetti  pubblici  e'  consentito solo se
autorizzato  da  espressa  disposizione  di legge o provvedimento del
Garante  che  specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
    l'articolo  21,  comma  2,  ai  sensi  del  quale la disposizione
dell'articolo  20,  comma 2, si applica anche al trattamento dei dati
giudiziari;
  Vista  la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella
quale  sono  indicate  finalita'  di rilevante interesse pubblico che
rendono  ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da
parte di soggetti pubblici;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali  in  data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005
al  trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
  Ravvisata  la  necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi
di  dati  sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi
degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali
effettuati,  per le finalita' di interesse pubblico individuate dalla
legge,  dal  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, nonche'
dagli  enti  pubblici  non  economici  sottoposti  alla vigilanza del
Ministero  limitatamente  ai  trattamenti  in materia di gestione del
personale e di contenzioso, nonche' di formazione;
  Ritenuto  di  indicare  analiticamente negli allegati le operazioni
effettuate  dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e dai
precitati  enti  pubblici  che  possono spiegare effetti maggiormente
significativi  per  l'interessato,  con  particolare riferimento alle
operazioni di comunicazione a terzi;
  Ritenuto  di  indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie
che  il Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai precitati
enti  pubblici  devono  necessariamente  svolgere  per  perseguire le
finalita'  di  rilevante  interesse pubblico individuate dalla legge:
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;
  Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli
allegati  e'  stato  verificato  il  rispetto  dei  principi  e delle
garanzie  previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  con  particolare  riferimento  alla  pertinenza, non
eccedenza   e  indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
utilizzati  rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita'
delle  predette  operazioni  per  il perseguimento delle finalita' di
rilevante   interesse   pubblico  individuate  dalla  legge,  nonche'
all'esistenza  di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime
operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
  Rilevato  che  il  presente regolamento non comporta alcun onere di
spesa a carico dell'Amministrazione;
  Acquisito  in  data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante
per  la  protezione  dei  dati personali, ai sensi degli articoli 20,
comma  2,  21,  comma  2,  e  154,  comma 1,  lettera g), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva   per   gli   atti   normativi   in   via  interlocutoria,
nell'adunanza  del  19  marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza
del 9 luglio 2007;
  Vista  la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. In  attuazione  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante  «Codice  in materia di protezione dei dati personali», d'ora
innanzi  denominato  «Codice», il regolamento identifica le tipologie
di  dati  sensibili  e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte
del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
con  esclusione  dei  trattamenti  effettuati per scopi storici, gia'
regolati  dal  decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio», nonche' dal codice
deontologico  e di buona condotta concernente il trattamento dei dati
personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.
  2. Il  presente  regolamento  identifica  altresi'  i  tipi di dati
sensibili  e  giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai
trattamenti  in  materia  di gestione del personale e di contenzioso,
nonche'  di  formazione,  da  parte degli enti pubblici non economici
sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville
Vesuviane,  istituito  con  legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di
Atene,  istituita  con  legge  n. 118/1987; Fondazione «Il Vittoriale
degli  Italiani»,  istituita  con  R.D.  n.  1050/1925  e  R.D.L.  n.
1447/1937,  convertito  con  legge  n.  2554/1937;  Domus Mazziniana,
istituita  con  legge  n.  1230/1952;  Fondazione  Guglielmo Marconi,
istituita  con  R.D.  n.  354/1938; Istituto Italiano di Numismatica,
istituito  con  R.D.L.  n.  223/1936;  Istituto  per  la  Storia  del
Risorgimento  Italiano,  istituito  con  R.D.  n. 1068/1935; Istituto
Storico  Italiano  per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934;
Accademia  Nazionale  dei  Lincei,  ricostituita  con  D.Lgs.Lgt.  n.
359/1944,  riordinata  con  legge  n.  70/1975;  Museo  storico della
liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche»,   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
          2001, n. 106.
              - Il  decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
          «Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
          n.   137»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          15 gennaio 2004, n. 11.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2004,  n.  173,  recante «Regolamento di organizzazione del
          Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 17 luglio 2004, n. 166.
              - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante  «Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45.
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [abrogata].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il  testo  degli  articoli 20,  21  e  22 del decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in
          materia  di  protezione dei dati personali», pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
          2003, n. 174, e' il seguente:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1. Il  trattamento  di  dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  1  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    in    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          recante   «Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
          personali», si veda in note alla premessa.
              - Per  il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
          recante  «Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio», si
          veda in note alla premessa.
              - Il  testo della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante
          «Provve-dimenti  per  le ville vesuviane del XVIII secolo»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1971,
          n. 202.
              - Il  testo  della legge 16 marzo 1987, n. 118, recante
          «Norme   relative  alla  Scuola  archeologica  italiana  in
          Atene», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo
          1987, n. 73.
              - Il  testo  del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
          1447,  recante  «Conferimento  della personalita' giuridica
          alla   Fondazione  del  "Vittoriale  degli  Italiani"»,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1937, n.
          202;  il testo della legge di conversione 27 dicembre 1937,
          n.   2554   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          25 febbraio 1938, n. 46.
              - Il testo della legge 14 agosto 1952, n. 1230, recante
          «Istituzione,   in  Pisa,  della  "Domus  Mazziniana"»,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1952,
          n. 225.
              - Il  testo  del  regio  decreto 2 aprile 1938, n. 354,
          recante  «Erezione  in  ente  morale  e  approvazione dello
          statuto   della   Fondazione   "Guglielmo   Marconi"»,   e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1938, n.
          93.
              - Il  testo del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n.
          223,   recante   «Costituzione  di  un  Regio  istituto  di
          numismatica»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del
          24 febbraio 1936, n. 45.
              - Il  testo  del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1068,
          recante «Attribuzione alla Societa' nazionale per la storia
          del  Risorgimento  del  titolo  di  "Regio  istituto per la
          storia  del  Risorgimento  italiano"»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1935, n. 152.
              - Il  testo  del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
          1226,  recante  «Coordinamento  degli istituti nazionali di
          studi  storici  in  Roma»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  2 agosto 1934, n. 180; il testo della legge
          di  conversione  20 dicembre  1934,  n. 2124, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1935, n. 13.
              - Il  testo  del  decreto  legislativo  luogotenenziale
          28 settembre   1944,   n.   359,   recante  «Ricostituzione
          dell'Accademia  Nazionale  dei Lincei», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale (serie speciale) del 9 dicembre 1944, n.
          92.
              - Il  testo  della  legge 20 marzo 1975, n. 70, recante
          «Disposizioni  sul  riordinamento degli enti pubblici e del
          rapporto di lavoro del personale dipendente», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87.
              - Il  testo della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante
          «Istituzione   in   Roma   di   un   Museo   storico  della
          Liberazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
          maggio 1957, n. 117.