stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2007, n. 172

Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2007
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 3,   recante  la  delega  al  Governo  per  la  disciplina
sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  il regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per
l'assegnazione  di bande orarie negli aeroporti della Comunita' e, in
particolare, l'articolo 14 di detto regolamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Visto  il  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2004,  n.  265,  recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 maggio  2005,  n. 96, recante la
revisione  della parte aeronautica del codice della navigazione, come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della   giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti  e
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e
del  Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE)
n.    95/93    del   Consiglio,   del   18 gennaio   1993,   relativo
all'assegnazione  di bande orarie negli aeroporti della Comunita', di
seguito denominato: regolamento.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse.
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  della  legge
          6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio 2007, n. 40, S.O.
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  le  quali  non  siano  gia' previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          europee  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i
          Ministri  competenti  per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          2, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.)
              -  La  legge  24 novembre  1981,  n. 689, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
              -  Il  regolamento (CE) n. 793/2004 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 138.
              -  Il  regolamento  (CEE)  n. 95/93 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 22 gennaio 1993, n. L 14.
              -  Il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              -   Il  decreto-legge  8 settembre  2004,  n.  237,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n.
          213.
              - La legge 9 novembre 2004, n. 265, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264.
              -  Il  decreto  legislativo  9 maggio  2005,  n. 96, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131,
          S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  15 marzo  2006, n. 151, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
          Nota all'art. 1.
              Per  i  regolamenti  (CE)  n. 793/2004 e 95/93, si veda
          nelle note alle premesse.