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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 2-11-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
  Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e  di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita'  per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche'
il  personale  delle  Forze  armate,  con  esclusione  dei rispettivi
dirigenti  civili  e militari, del personale di leva ed ausiliario di
leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei  carabinieri  e  Corpo  della  guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n.  195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e  di  concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica   amministrazione   del   13   luglio  2006,  relativo  alla
"Individuazione   della  delegazione  sindacale  che  partecipa  alle
trattative   per   la   definizione  dell'Accordo  sindacale  per  il
quadriennio  normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il
biennio   2006-2007,   per  gli  aspetti  economici,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello
Stato)";
  Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  relativa  al  quadriennio
normativo   2006-2009  ed  al  biennio  economico  2006-2007  per  il
personale  non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello  Stato),  sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni
del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio
2007   dalla   delegazione   di   parte  pubblica  e  dalle  seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
    S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
    S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia
    S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
    Silp per la CGIL
    Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP)
    Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento
Sindacale per l'UGL
    COISP  -  UP  -  FPS  (Coordinamento per l'indipendenza sindacale
delle Forze di polizia
    UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato
per il Corpo della polizia penitenziaria:
    S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
    O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia
Penitenziaria
    CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA
    UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA
    S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
    CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA
    S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria
    U.S.P.P. (UGL - FNPP - CLPP - LISIAPP)
    Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.
per il Corpo forestale dello Stato:
    S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale
    UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL
    CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO
    Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  di  concertazione relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per
il  personale  non  dirigente  delle  Forze di polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri  e Corpo della guardia di finanza),
concertato  -  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla
delegazione  di  parte  pubblica,  dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza,
dalla  Sezione  COCER  carabinieri,  dalla  Sezione  COCER Guardia di
finanza;
  Visti l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per  il  2006), e l'articolo 1, comma 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
  Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato  che  l'ipotesi  di  accordo  sindacale per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile  e'  stata  sottoscritta da tutte le
organizzazioni  sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema
di  provvedimento  per le Forze di polizia ad ordinamento militare e'
stato  concertato  con  entrambe  le Sezioni Carabinieri e Guardia di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai  sensi  dell'articolo  7,  commi 4 e 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  3  agosto  2007, con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie e in
assenza  delle  osservazioni  di  cui  ai  commi  4  e 6 del medesimo
articolo  7,  l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale
non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e lo
schema   di   provvedimento   riguardante  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa,
con  il  Ministro  della  giustizia e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                   Ambito di applicazione e durata

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera a), del decreto
legislativo  12  maggio  1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente  decreto  si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato,  con  esclusione  dei  rispettivi dirigenti e del personale di
leva.
  2.  Il  presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31  dicembre  2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31
dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  degli  articoli  1,  2  e  7  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
          della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
          per  disciplinare  i  contenuti del rapporto di impiego del
          personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
          il seguente:
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma 4,   e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di
          separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica
          concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di
          polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
          armate.».
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
                A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma 1,  lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera b),   e   al  comma 2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.».
              «Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
          le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
          della difesa o del Comando generale corrispondente.
              1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo   di  cui  al  comma 3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
          Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
          sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
          schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello Stato maggiore
          della   difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
          14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.».
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 184,  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2006),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre   2005,  n.  302,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «184.  Per  il  biennio  2006-2007,  le  risorse  per i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  108 milioni di euro per l'anno 2006 e
          in  183  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007 con
          specifica   destinazione,  rispettivamente,  di  70  e  105
          milioni  di  euro per il personale delle Forze armate e dei
          Corpi  di  polizia  di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195. ».
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 549,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2007),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre   2006,  n.  299,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente::
              «549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
          per  l'anno  2007  di  374  milioni  di  euro e a decorrere
          dall'anno  2008  di  1.032  milioni  di euro, con specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
          805  milioni  di euro per il personale delle Forze armate e
          dei   Corpi  di  polizia  di  cui  al  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
          primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
          milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
          milioni  di euro da destinare al trattamento accessorio del
          personale  delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
          alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
          della   sicurezza   pubblica,   con  la  prevenzione  e  la
          repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
          difesa  nazionale,  anche  in  relazione  agli  accresciuti
          impegni in campo internazionale.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  2  del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.