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DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169

Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2008
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina
del   fallimento,  del  concordato  preventivo,  dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
  Vista   la  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali;
  Visto  il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma
organica  della  disciplina  delle  procedure  concorsuali,  ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 1,  comma 5-bis,  della citata
legge  14 maggio  2005,  n.  80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1
della  legge  12 luglio  2006, n. 228, che prevede la possibilita' di
emanare   disposizioni   correttive   ed   integrative   del  decreto
legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato  della  Repubblica  e dalla Commissione giustizia della Camera
dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2007;
  Sulla   proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro dello
sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
   Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1.  L'articolo  1,  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.   1   (Imprese   soggette   al  fallimento  e  al  concordato
preventivo).  -  Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato  preventivo  gli imprenditori che esercitano una attivita'
commerciale, esclusi gli enti pubblici.
  Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino
il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    a) aver  avuto,  nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore,  un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
    b) aver  realizzato,  in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti   la  data  di  deposito  dell'istanza  di  fallimento  o
dall'inizio  dell'attivita'  se di durata inferiore, ricavi lordi per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
    c) avere  un  ammontare di debiti anche non scaduti non superiore
ad euro cinquecentomila.
  I  limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono
essere  aggiornati  ogni  tre  anni  con  decreto  del Ministro della
giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
          del      fallimento,     del     concordato     preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa)   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
              - Il  decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
          organica  della  disciplina  delle  procedure concorsuali a
          norma  dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n.
          80.)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 gennaio
          2006, n. 12, supplemento ordinario.
              - Il   testo  dell'art.  1,  comma 5-bis,  della  legge
          14 maggio   2005,   n.   80   (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35,
          recante  disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano  di
          azione  per  lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
          Deleghe  al Governo per la modifica del codice di procedura
          civile  in materia di processo di cassazione e di arbitrato
          nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle
          procedure   concorsuali)   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              «5-bis.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore
          del   decreto  legislativo  adottato  nell'esercizio  della
          delega   di  cui  al  comma 5,  il  Governo  puo'  adottare
          disposizioni  correttive  e  integrative,  nel rispetto dei
          principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
          procedura di cui al medesimo comma 5.».
              - La  legge  12  luglio  2006,  n.  228 (Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006,
          n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti
          di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio
          di  deleghe  legislative  e  in  materia  di istruzione) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
          Nota all'art. 1:
              - Per  i riferimenti al regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, si vedano le note alle premesse.