stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2007
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 25-10-2007
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                  la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
  1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: 
«, se non nei casi previsti dalle  leggi  militari  di  guerra»  sono
soppresse. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
                    Avvertenza: 
            Il testo della  nota  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  prumulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
                    Nota all'art. 1: 
            Il testo dell'art. 27 della Costituzione, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
            «Art. 27.  -  La  responsabilita'  penale  e'  personale.
          L'imputato non e' considerato colpevole sino alla  condanna
          definitiva. 
            Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
          senso di umanita' e devono tendere  alla  rieducazione  del
          condannato. 
            Non e' ammessa la pena di morte.».