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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 162

Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2019)
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vigente al 15/06/2019
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-10-2007
al: 15-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vita la legge 25 gennaio 2006,  n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. legge comunitaria  2005,  e  in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B); 
  Vista  la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004; 
  Vista  la  direttiva  2004/51/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
paragrafo 2; 
  Vista la direttiva 96/48/CE del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,
relativa all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  transeuropeo
ad alta velocita'; 
  Vista  la  direttiva  2001/16/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2001,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; 
  Vista  la  direttiva  2004/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica  le  precedenti  96/48  e
2001/16; 
  Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210; 
  Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
attuazione delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  2001/14,  in
materia ferroviaria; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5 agosto 2006 attuativo dell'articolo  1,  comma  5,  del  citato
decreto legislativo  n.  188  del  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 27 giugno 2007; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le condizioni  di  sicurezza  per
l'accesso al mercato dei servizi ferroviari  ed  ha  l'obiettivo  del
mantenimento  e,  ove  ragionevolmente  praticabile,   del   costante
miglioramento  della  sicurezza  del  sistema  ferroviario  italiano,
tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso  tecnico
e scientifico e dando la priorita' alla prevenzione  degli  incidenti
gravi, mediante: 
    a) l'adeguamento e  l'armonizzazione  della  struttura  normativa
nazionale con quella comunitaria; 
    b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza  e
dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli  allegati  al  presente
decreto; 
    c) l'individuazione  di  un  organismo  nazionale  preposto  alla
sicurezza e di un organismo investigativo  incaricato  di  effettuare
indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari; 
    d) l'assegnazione dei compiti  e  delle  competenze  ai  suddetti
organismi e la ripartizione  delle  responsabilita'  fra  i  soggetti
interessati. 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica il potere di' promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1  e  l'allegato  «B»  della legge 25 gennaio
          2006,  n.  29,  recante  disposizioni  per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee,  (Legge  comunitaria 2005.), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n.
          9, cosi' dispongono:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
          «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
              - La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla
          sicurezza  delle  ferrovie  comunitarie  e recante modifica
          della   direttiva  95/18/CE  del  Consiglio  relativa  alle
          licenze   delle   imprese  ferroviarie  e  della  direttiva
          2001/14/CE  relativa  alla  ripartizione  della capacita di
          infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
          l'utilizzo    dell'infrastruttura    ferroviaria   e   alla
          certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla  sicurezza
          delle  ferrovie)»,  e'  pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
          2004,  n. L 164; e' entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il
          testo  della  presente  direttiva e' stato cosi' sostituito
          dalla  rettifica  pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004,
          n. L 220.».
              - La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/51/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che modifica la
          direttiva  91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
          comunitarie»,  e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,
          n. L 164 ; e' entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo
          della  presente  direttiva  e' stato cosi' sostituito dalla
          rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
          220.
              - La  Direttiva  23 luglio 1996, n. 96/48/CE «Direttiva
          del  Consiglio  relativa  all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario  transeuropeo ad alta velocita'.» e' pubblicata
          nella  G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235.; e' entrata in
          vigore l'8 ottobre 1996.
              - La  Direttiva 19 marzo 2001, n. 2001/16/CE «Direttiva
          del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativa
          all'interoperabilita'      del      sistema     ferroviario
          convenzionale» e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001,
          n. L 110, e' entrata in vigore il 20 aprile 2001.
              - La Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/50/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che modifica la
          direttiva      96/48/CE      del     Consiglio     relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          ad  alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del
          sistema   ferroviario   transeuropeo   convenzionale»,   e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  30 aprile  2004,  n. L 164; e'
          entrata  in  vigore  il  30 aprile  2004.  Il  testo  della
          presente   direttiva   e'   stato  cosi'  sostituito  dalla
          rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
          220.
              - La   legge   17 maggio   1985,  n.  210  «Istituzione
          dell'ente  «Ferrovie  dello  Stato»»,  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126.
              - L'art.   47   della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria   1994»,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  10 febbraio  1996, n. 34, supplemento ordinario,
          cosi' dispone:
              «Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
              3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di cui al
          comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
          al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle    attivita'   di   cui   ai   citati   commi e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
          rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di spettiva competenza.».
              - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
          la  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
          e  regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e di altri
          servizi   di  trasporto»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          orinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1980, n.
          314.
              - L'art.  131  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2001)»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, supplemento ordinario, cosi' dispone:
              «Art.   131   (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          ferroviario  e  di  applicazione della normativa vigente in
          materia  di  appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
          il  contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
          delle  attivita'  di trasporto ferroviario, il Ministro dei
          trasporti   e  della  navigazione  puo'  rilasciare  titoli
          autorizzatori   ai   soggetti  in  possesso  dei  requisiti
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          16 marzo  1999,  n.  146, anche in deroga a quanto disposto
          dagli   articoli 1,  comma 1,  lettera a),  e  3,  comma 1,
          lettera a),   del   medesimo   decreto,   a  condizione  di
          reciprocita'  qualora  si  tratti  di  imprese  aventi sede
          all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  e  le  aziende in
          concessione   ad   effettuare  operazioni  in  leasing  per
          l'approvvigionamento   d'uso  di  materiale  rotabile.  Gli
          articoli 14  e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.   359,   si   applicano   per   la   parte   concernente
          l'infrastruttura  ferroviaria  e  cessano  di applicarsi al
          trasporto  ferroviario.  La  societa'  Ferrovie dello Stato
          S.p.A. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
              2.
              3.  Al  fine  di garantire la sollecita conclusione dei
          lavori  relativi  alla tratta ferroviaria ad alta capacita'
          Torino-Milano   approvati   nella   conferenza  di  servizi
          tenutasi  il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
          realizzazione,  anche  in  relazione alle esigenze connesse
          allo  svolgimento  delle  Olimpiadi  invernali del 2006, il
          Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici
          giorni  successivi  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge istituisce l'Osservatorio permanente per il
          monitoraggio  dei  lavori  relativi  alla  medesima  tratta
          ferroviaria,   composto  da  sei  componenti,  di  cui  uno
          nominato  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
          trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente,
          dal   Ministro   medesimo,  dal  presidente  della  regione
          Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV
          S.p.A.   e   dal   General   Contractor  affidatario  della
          progettazione  esecutiva  e  dei  lavori di costruzione. Ai
          componenti   non   spetta  alcun  compenso.  I  servizi  di
          segreteria  dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero
          dei   trasporti   e  della  navigazione  nell'ambito  delle
          ordinarie  dotazioni  organiche e finanziarie. Ai lavori di
          cui  al presente comma non si applicano le disposizioni del
          comma 2.
              4.
              5.   Tutte  le  operazioni  di  ristrutturazione  della
          societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a decorrere
          dal   1° gennaio   2000   in   esecuzione  delle  direttive
          comunitarie  91/440/CEE,  95/18/CE  e  95/19/CE, cosi' come
          recepite   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 luglio  1998,  n.  277, e successive modificazioni, e dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          146,  nonche'  della direttiva del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  113  del  17 maggio 1999, sono effettuate in
          regime  di  neutralita'  fiscale e pertanto escluse da ogni
          imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o
          iscritti,  in  conseguenza  delle  predette operazioni, nei
          bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive.».
              - Il   decreto   legislativo   8 luglio  2003,  n.  188
          «Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria»,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
              - Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006, n. 233,
          recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 2006, n. 114.
              - La  legge  17 luglio  2006,  n.  233  «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   e  dei  Ministeri.  Delega  al  Governo  per  il
          coordinamento  delle  disposizioni in materia di funzioni e
          organizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e  dei  Ministeri»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164.