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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 162

Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2019)
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Testo in vigore dal: 23-10-2007
al: 15-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vita la legge 25 gennaio 2006,  n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. legge comunitaria  2005,  e  in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B); 
  Vista  la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004; 
  Vista  la  direttiva  2004/51/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
paragrafo 2; 
  Vista la direttiva 96/48/CE del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,
relativa all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  transeuropeo
ad alta velocita'; 
  Vista  la  direttiva  2001/16/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2001,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; 
  Vista  la  direttiva  2004/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica  le  precedenti  96/48  e
2001/16; 
  Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210; 
  Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
attuazione delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  2001/14,  in
materia ferroviaria; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5 agosto 2006 attuativo dell'articolo  1,  comma  5,  del  citato
decreto legislativo  n.  188  del  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 27 giugno 2007; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le condizioni  di  sicurezza  per
l'accesso al mercato dei servizi ferroviari  ed  ha  l'obiettivo  del
mantenimento  e,  ove  ragionevolmente  praticabile,   del   costante
miglioramento  della  sicurezza  del  sistema  ferroviario  italiano,
tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso  tecnico
e scientifico e dando la priorita' alla prevenzione  degli  incidenti
gravi, mediante: 
    a) l'adeguamento e  l'armonizzazione  della  struttura  normativa
nazionale con quella comunitaria; 
    b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza  e
dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli  allegati  al  presente
decreto; 
    c) l'individuazione  di  un  organismo  nazionale  preposto  alla
sicurezza e di un organismo investigativo  incaricato  di  effettuare
indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari; 
    d) l'assegnazione dei compiti  e  delle  competenze  ai  suddetti
organismi e la ripartizione  delle  responsabilita'  fra  i  soggetti
interessati. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vita la legge 25 gennaio 2006,  n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. legge comunitaria  2005,  e  in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B); 
  Vista  la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004; 
  Vista  la  direttiva  2004/51/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
paragrafo 2; 
  Vista la direttiva 96/48/CE del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,
relativa all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  transeuropeo
ad alta velocita'; 
  Vista  la  direttiva  2001/16/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2001,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; 
  Vista  la  direttiva  2004/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica  le  precedenti  96/48  e
2001/16; 
  Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210; 
  Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
attuazione delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  2001/14,  in
materia ferroviaria; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5 agosto 2006 attuativo dell'articolo  1,  comma  5,  del  citato
decreto legislativo  n.  188  del  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 27 giugno 2007; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le condizioni  di  sicurezza  per
l'accesso al mercato dei servizi ferroviari  ed  ha  l'obiettivo  del
mantenimento  e,  ove  ragionevolmente  praticabile,   del   costante
miglioramento  della  sicurezza  del  sistema  ferroviario  italiano,
tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso  tecnico
e scientifico e dando la priorita' alla prevenzione  degli  incidenti
gravi, mediante: 
    a) l'adeguamento e  l'armonizzazione  della  struttura  normativa
nazionale con quella comunitaria; 
    b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza  e
dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli  allegati  al  presente
decreto; 
    c) l'individuazione  di  un  organismo  nazionale  preposto  alla
sicurezza e di un organismo investigativo  incaricato  di  effettuare
indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari; 
    d) l'assegnazione dei compiti  e  delle  competenze  ai  suddetti
organismi e la ripartizione  delle  responsabilita'  fra  i  soggetti
interessati.