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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/2010)
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Testo in vigore dal: 23-10-2007
al: 19-11-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  96/48/CE  del  Consiglio, del 23 luglio 1996,
relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita';
  Vista   la  direttiva  2001/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  19  marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario convenzionale;
  Vista   la  direttiva  2004/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29 aprile 2004, che modifica le direttive 96/48/CE e
2001/16/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  maggio  2001,  n. 299, recante
attuazione  della  direttiva  96/48/CE relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
  Visto  il  decreto  legislativo  30 settembre 2004, n. 268, recante
attuazione  della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,   recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri servizi di
trasporto;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  47  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria 1994;
  Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
  Visto  il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  che  stabilisce,  tra l'altro, la
necessita' di potenziare l'interoperabilita' della rete transeuropea;
  Considerata  la  conseguente  necessita'  che  i  nuovi progetti di
investimento promossi dal Ministero delle infrastrutture, di concerto
con   il   Ministero   dei  trasporti  rispettino  l'obiettivo  della
interoperabilita';
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei  trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  delle infrastrutture,
dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  definisce  le  condizioni  necessarie  a
realizzare  l'interoperabilita'  dei  sistemi ferroviari transeuropei
nazionali  ad  alta  velocita'  e  convenzionali con i corrispondenti
sistemi  ferroviari  transeuropei  ad  alta velocita' e convenzionali
come  definiti  negli  allegati  Ia  e  Ib, stabilite dalla direttiva
2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
e  dalla  direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, cosi'
come  modificate  dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  2.  Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la
costruzione,   la   messa   in   servizio,  la  ristrutturazione,  il
rinnovamento,  l'esercizio  e la manutenzione degli elementi di detti
sistemi,  nonche'  le  qualifiche  professionali  e  le condizioni di
salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed
alla manutenzione.
  3.    L'ambito    di   applicazione   del   presente   decreto   e'
progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario convenzionale,
inclusi  i  raccordi  ferroviari di accesso ai principali servizi nei
terminali  e  nei  porti  che servono o potrebbero servire piu' di un
cliente  finale,  ad  eccezione  delle infrastrutture e del materiale
rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico
o delle infrastrutture che sono isolate dal punto di vista funzionale
dal   resto  del  sistema  ferroviario,  e  fatte  salve  le  deroghe
all'applicazione  delle  STI  elencate  nell'articolo  4. Il presente
decreto  e'  applicato alle parti della rete convenzionale non ancora
contemplate  dal  comma  1, solo a decorrere dalla data di entrata in
vigore  delle  STI corrispondenti e per gli ambiti di applicazione da
esse fissati. Il presente comma non si applica in caso di progetti in
una  fase  avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto
in  corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinente
gruppo di STI.
  4.  Oltre  a  quelle  indicate  al comma 2, le condizioni di cui al
comma  1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti
di  interoperabilita',  le  interfacce  e  le  procedure,  nonche' la
coerenza globale dei sistemi ferroviari nazionali, convenzionale e ad
alta velocita', necessari per realizzare l'interoperabilita'.
  5.   Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto.  Alle  eventuali  modifiche  di  ordine tecnico ed esecutivo
degli  allegati,  apportate a livello comunitario, e' data attuazione
con  decreto  del  Ministro  dei trasporti, sentito il Ministro delle
infrastrutture, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          1'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo, se non con determinazione di principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva  27 luglio 1996, n. 96/48/CE «Direttiva
          del  Consiglio  relativa  all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario  transeuropeo ad alta velocita'.» e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235 ed e' entrata in
          vigore 1'8 ottobre 1996.
              - La  direttiva 19 marzo 2001, n. 2001/16/CE «Direttiva
          del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativa
          all'interoperabilita'      del      sistema     ferroviario
          convenzionale» e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001,
          n. L 110 ed e' entrata in vigore il 20 aprile 2001.
              - La direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/50/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che modifica la
          direttiva      96/48/CE      del     Consiglio     relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          ad  alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del
          sistema   ferroviario   transeuropeo   convenzionale»,   e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  30 aprile 2004, n. L 164 ed e'
          entrata  in  vigore  il  30 aprile  2004.  Il  testo  della
          presente   direttiva   e'   stato  cosi'  sostituito  dalla
          rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
          220.
              - Il  decreto  legislativo  24  maggio  2001,  n.  299,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: «Attuazione della
          direttiva   96/48/CE   relativa  all'interoperabilita'  del
          sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita».
              - Il  decreto  legislativo  30  settembre 2004, n. 268,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: «Attuazione della
          direttiva  2001/16/CE  in  materia di interoperabilita' del
          sistema ferroviario transeuropeo convenzionale».
              - Il  testo  dell'art.  1  e l'allegato «B» della legge
          25 gennaio   2006,   n.   29,   recante   disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  (Legge  comunitaria
          2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
          n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
          «Allegato   B  (Art.  1,  commi 1  e  3)      98/44/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 6 luglio 1998,
          sulla     protezione     giuridica     delle     invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi 2004/9/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e
          la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  Paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
          e  regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e di altri
          servizi   di  trasporto»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314
              - Il  testo  dell'ar. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante  la  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52,  «Disposizioni  per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria   1994»,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  10 febbraio  1996, n. 34, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
              3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di cui al
          comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
          al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle    attivita'   di   cui   ai   citati   commi e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
          rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza.».
              - Il testo degli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio
          2005,   n.   11   «Norme   generali   sulla  partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
          37, e' il setuente:
              «Art.  9  (Contenuti  della legge comunitaria). - 1. Il
          periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
          all'ordinamento   comunitario  e'  assicurato  dalla  legge
          comunitaria annuale, che reca:
                a) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
          disposizioni  statali vigenti in contrasto con gli obblighi
          indicati all'art. 1;
                b) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali  vigenti  oggetto  di  procedure  di
          infrazione   avviate   dalla  Commissione  delle  Comunita'
          europee nei confronti della Repubblica italiana;
                c) disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione  o
          assicurare  l'applicazione degli atti del Consiglio o della
          Commissione  delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
          e c)   del   comma 2   dell'art.   1,   anche  mediante  il
          conferimento al Governo di delega legislativa;
                d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
          in  via  regolamentare  le  direttive, sulla base di quanto
          previsto dall'art. 11;
                e) disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea;
                f) disposizioni    che    individuano    i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province   autonome   esercitano   la   propria  competenza
          normativa  per  dare attuazione o assicurare l'applicazione
          di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
          comma, della Costituzione;
                g) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          conferiscono  delega al Governo per l'emanazione di decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni  comunitarie  recepite  dalle  regioni e dalle
          province autonome;
                h) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 16, comma 3.
              2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
          legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
          carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
          determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
          predeterminate e pubbliche.» .
              - Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.».
              - La   legge   17  maggio  1985,  n.  210  «Istituzione
          dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato"»,  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126.
              - Il   decreto   legislativo  8  luglio  2003,  n.  118
          «Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria»,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
              - Il  Regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n. 881/2004
          «Regolamento  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio che
          istituisce   un'Agenzia  ferroviaria  europea  (regolamento
          sull'agenzia)»,  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  30 aprile
          2004,  n. L 164, ed e' entrato in vigore il 1° maggio 2004.
          Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito
          dalla  rettifica  pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004,
          n. L 220.
          Nota all'art. 1:
              - Per i riferimenti alle direttive 2001/16/CE, 96/48/CE
          e  2004/50/CE,  e  per  il  teto  dell'art.  13 della legge
          4 febbraio 2005, n. 11, vedano le note alle premesse.