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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007, n. 161

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
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Testo in vigore dal: 20-10-2007
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e in specie
l'articolo 104,  comma 1,  lettera nn), che ha mantenuto in capo allo
Stato  le  funzioni  relative  alle revisioni generali e parziali sui
veicoli  a  motore  e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte
anche  tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste
ultime,  nonche'  l'articolo 105,  comma 3,  lettera d),  il quale ha
attribuito   alle  province  le  funzioni  relative  al  rilascio  di
autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
  Visto  l'articolo 80,  comma 12,  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  compito  di
stabilire  le  tariffe  per  le operazioni di revisione dei veicoli a
motore  e  dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione
civile  e  dalle  imprese  di  cui  all'articolo 80, comma 8, nonche'
quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici
della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80, comma 10;
  Considerata  la  necessita'  che  l'espletamento delle revisioni da
parte  degli  uffici  della motorizzazione civile avvenga senza oneri
per  lo  Stato  e,  pertanto,  che ogni spesa relativa resti a carico
degli utenti;
  Ritenuto  che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese
di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285
del  1992  debba  consentire  alle stesse un equo utile, connesso con
l'esercizio della loro attivita';
  Visto  il  decreto  22 marzo  1999, n. 143, con il quale sono state
fissate  le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi;
  Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio
2007  venga  stabilito,  con  decreto  del  Ministro dei trasporti di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai   sensi   del   richiamato   articolo 80,  comma 12,  del  decreto
legislativo  n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili
alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
in  misura  eguale  per  le  operazioni  eseguite  dagli uffici della
motorizzazione  civile  e per quelle eseguite dalle imprese di cui al
citato  articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992;
  Ritenuta  la necessita' che le predette tariffe siano adeguate alle
mutate   esigenze   del   mercato,  tenuto  conto  degli  intervenuti
incrementi   del  costo  del  servizio  erogato  dagli  uffici  della
motorizzazione  civile  e dalle imprese di cui al citato articolo 80,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  del  citato  articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
(nota n. 9260 del 5 giugno 2007);
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi (nota n.
DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Revisioni svolte presso gli uffici
                     della motorizzazione civile
  1.  La  tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della
motorizzazione   civile   ai   sensi   dell'articolo 80  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e' fissata in Euro 45,00 che
l'utente  corrisponde  anticipatamente  mediante versamento sul conto
corrente   postale   n.  9001  intestato  al  Dipartimento  trasporti
terrestri - Roma.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. l092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  104,  comma 1,  lettera  nn) e
          dell'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e
          compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997,  n.  59»,  pubblicato  nel Supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, cosi' recita:
              «Art.  104  (Funzioni  mantenute allo Stato). - 1. Sono
          mantenute allo Stato le funzioni relative:
                (omissis);
                nn)  alle revisioni generali e parziali sui veicoli a
          motore   e   i   loro   rimorchi,  anche  tramite  officine
          autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art.
          105,  del presente decreto legislativo, nonche' alle visite
          e  prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali
          e  internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti
          al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo
          tecnico sulle imprese autorizzate;».
              «Art.  105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali). - (Omissis).
              3. Sono  attribuite alle province, ai sensi del comma 2
          dell'art.  4  della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
          relative:
                (omissis);
                d) al  rilascio  di  autorizzazione  alle  imprese di
          autorizzazione   per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
          controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;».
              -  Il  testo dell'art. 80, commi 8, 10 e 12 del decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada)  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita:
              «Art. 80 (Revisioni). - (Omissis).
              8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
          fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
          situazioni    operative   degli   uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri, il rispetto dei
          termini  previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
          motore  capaci  di  contenere  al  massimo  sedici  persone
          compreso  il  conducente,  ovvero  con  massa complessiva a
          pieno  carico  fino  a  3,5  t,  puo'  per singole province
          individuate  con  proprio  decreto  affidare in concessione
          quinquennale   le   suddette   revisioni   ad   imprese  di
          autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
          della  meccanica  e  motoristica, carrozzeria, elettrauto e
          gommista  ovvero  ad  imprese  che, esercendo in prevalenza
          attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
          carattere   strumentale   o   accessorio,   l'attivita'  di
          autoriparazione.  Tali  imprese  devono essere iscritte nel
          registro    delle    imprese    esercenti    attivita'   di
          autoriparazione  di  cui  all'art.  2, comma 1, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  122.  Le  suddette revisioni possono
          essere  altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
          societa'   consortili,   anche  in  forma  di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione del medesimo registro, in modo da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
              (Omissis).
              10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri effettua periodici
          controlli  sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
          controlli,  anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti a
          revisione  presso  le medesime. I controlli periodici sulle
          officine  delle  imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
          con  le  modalita'  di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
          della  legge  1° dicembre  1986,  n.  870, da personale del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  in  possesso di
          laurea  ad  indirizzo  tecnico  ed inquadrato in qualifiche
          funzionali  e  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
          nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
          dovranno  essere  versati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo 3566  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
          trasporti,  la  cui  denominazione  viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
              (Omissis).
              12.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          con   proprio   decreto,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni  di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per i
          trasporti  terrestri  e  dalle  imprese  di cui al comma 8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine   ed   ai  controlli  a  campione  effettuati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  -
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  ai  sensi  del
          comma 10.».
              -  Il  decreto  22 marzo  1999,  n.  143,  abrogato dal
          presente decreto, reca: «Regolamento recante determinazione
          delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di
          revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi
          dell'art. 80, comma 12, del codice della strada».
              -   Il  testo  dell'art.  1,  comma  923,  della  legge
          27 dicembre   2006,   n.   296  (legge  finanziaria  2007),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, cosi' recita:
              «923. Con   decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  il  31 gennaio  2007, ai sensi del comma 12
          dell'art.  80  del  codice  della strada, di cui al decreto
          legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  e'  stabilito  un
          incremento  delle  tariffe applicabili per le operazioni di
          revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra
          uguale  per  le  operazioni  eseguite  dagli  uffici  della
          Motorizzazione  e  per  quelle  eseguite dai centri privati
          concessionari  di  dette  operazioni  ai sensi dello stesso
          art. 80, comma 8.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.
              Tali  regolamenti,  per  materie  di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n.
          285/1992 si vedano le note alle premesse.