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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2007, n. 157

Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/10/2007
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Testo in vigore dal: 6-10-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1346;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
ed  in  particolare  l'articolo 27, che disciplina la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi;
  Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione
delle   funzioni   della   Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi,  ai  sensi  del  citato articolo 1, comma 1346, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 giugno 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Funzioni e compiti
  1.  All'articolo 18,  comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il secondo periodo e' soppresso.
  2.  L'articolo  27,  comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
abrogato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma 2,  dell'art.  17, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
            -  Il  testo  del  comma 1346  dell'art.  1  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2007),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre  2006,  n.  299,  supplemento  ordinario, e' il
          seguente:
              «1346.  Con  decreto del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, si provvede al
          riordino  della  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi  prevista  dall'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  in  modo da assicurare un contenimento dei
          relativi  costi  non  inferiore al 20 per cento delle spese
          sostenute  nell'esercizio  2006, e prevedendo un riordino e
          una   razionalizzazione   delle  relative  funzioni,  anche
          mediante  soppressione  di quelle che possono essere svolte
          da altri organi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto   1990,  n.  192,  come  modificato  al  presente
          decreto:
              «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',  nominati  ai  sensi  dell'art.  29  della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4. (Abrogato).
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma  4;  vigila  affinche' sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7. (Abrogato).».
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
          7 agosto   1990,  n.  241,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              «Art.  18  (Autocertificazione).  -  1.  Entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge le
          amministrazioni     interessate    adottano    le    misure
          organizzative   idonee  a  garantire  l'applicazione  delle
          disposizioni   in   materia   di  autocertificazione  e  di
          presentazione  di  atti e documenti da parte di cittadini a
          pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
              2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
          soggettivi,  necessari  per l'istruttoria del procedimento,
          sono   acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in  possesso
          dell'amministrazione   procedente,  ovvero  sono  detenuti,
          istituzionalmente,   da  altre  pubbliche  amministrazioni.
          L'amministrazione    procedente    puo'   richiedere   agli
          interessati  i  soli  elementi necessari per la ricerca dei
          documenti.
              3.  Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare.».
              -  Per  il  testo dell'art. 27, stessa legge n. 241 del
          1990 si vedano le note alle premesse.