stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 154

Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/10/2007
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-10-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa  alle  condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi
per  motivi  di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero  a  norma  dell'articolo 1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale,
della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
e delle attivita' culturali e per gli affari regionali e le autonomie
locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  1. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
  «Art.  27-bis  (Ingresso  e  soggiorno  per volontariato). - 1. Con
decreto  del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministero  dell'interno  e  degli affari esteri, da emanarsi entro il
30 giugno  di  ciascun  anno,  e'  determinato il contingente annuale
degli  stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai
sensi del presente testo unico.
  2. Nell'ambito  del  contingente  di  cui  al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i   20  e  i  30 anni  per  la  partecipazione  ad  un  programma  di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti:
    a) appartenenza  dell'organizzazione  promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie:
      1) enti  ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in
base  alle  leggi  di  approvazione  di  intese  con  le  confessioni
religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
      2) organizzazioni  non  governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
      3) associazioni  di  promozione  sociale  iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
    b) stipula   di   apposita   convenzione   fra   lo  straniero  e
l'organizzazione  promotrice  del  programma  di volontariato, in cui
siano  specificate  le  funzioni  del  volontario,  le  condizioni di
inquadramento   di  cui  beneficera'  per  espletare  tali  funzioni,
l'orario  cui  sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle
sue  spese  di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese
per   tutta   la  durata  del  soggiorno,  nonche',  ove  necessario,
l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana;
    c) sottoscrizione  da  parte  dell'organizzazione  promotrice del
programma  di  volontariato  di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso
terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle
spese  relative  al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di
durata  del  programma,  e  per  il viaggio di ingresso e ritorno. La
sottoscrizione   della   polizza   e'   obbligatoria   anche  per  le
associazioni  di  cui  al  n.  3)  della  lettera a) del comma 2, che
abbiano  stipulato  convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge
7 dicembre  2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
  3. La  domanda  di  nulla  osta  e' presentata dalla organizzazione
promotrice  del  programma  di  volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione  presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente  per  il  luogo  ove  si  svolge  il medesimo programma di
volontariato.  Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza  dei  motivi  ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
comma 1, rilascia il nulla osta.
  4. Il  nulla  osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello
unico  per  l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle  quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi
dal rilascio del nulla osta.
  5. Il  permesso  di  soggiorno  e'  richiesto e rilasciato ai sensi
delle   disposizioni   vigenti,   per  la  durata  del  programma  di
volontariato  e  di norma per un periodo non superiore ad un anno. In
casi   eccezionali,   specificamente  individuati  nei  programmi  di
volontariato  e valutati sulla base di apposite direttive che saranno
emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata  superiore  e  comunque pari a quella del programma. In nessun
caso   il   permesso   di  soggiorno,  che  non  e'  rinnovabile  ne'
convertibile  in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere
durata superiore a diciotto mesi.
  6. Il  periodo  di  durata  del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi  della  presente  disposizione  non  e' computabile ai fini del
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis.»;
    b) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
    «b) la  rinnovabilita'  del  permesso  di soggiorno per motivi di
studio,  anche  ai  fini  della  prosecuzione  del corso di studi con
l'iscrizione  ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo
straniero  ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita',
e  l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare di tale permesso;»;
      2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.  Nel  rispetto  degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno
per  studio  rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea,
in  quanto  iscritto  ad  un  corso universitario o ad un istituto di
insegnamento  superiore,  puo'  fare ingresso in Italia per soggiorni
superiori  a  tre  mesi senza necessita' del visto per proseguire gli
studi  gia'  iniziati  nell'altro  Stato  o  per  integrarli  con  un
programma  di  studi  ad  esso  connessi,  purche'  abbia i requisiti
richiesti  per  il  soggiorno  ai  sensi  del  presente testo unico e
qualora congiuntamente:
    a) partecipi  ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con  lo  Stato  di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare
per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per
almeno due anni;
    b) corredi  la  richiesta  di  soggiorno  con una documentazione,
proveniente  dalle  autorita'  accademiche  del Paese dell'Unione nel
quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma
di  studi  da  svolgere  in Italia e' effettivamente complementare al
programma di studi gia' svolto.
  4-ter.  Le  condizioni  di  cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste  qualora  il  programma  di  studi  dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.»;
    c) dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:
  «Art.  39-bis  (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale).  -  1. E'  consentito  l'ingresso  e il soggiorno per
motivi  di  studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di
attuazione, dei cittadini stranieri:
    a) maggiori  di  eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti  di  istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
    b) ammessi  a  frequentare  corsi  di  formazione professionale e
tirocini  formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con
decreto  del  Ministro  della solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri  dell'interno  e  degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui al decreto legislativo
29 agosto 1997, n. 281;
    c) minori  di  eta'  non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
    d) minori   di   eta'   non  inferiore  a  quattordici  anni  che
partecipano   a  programmi  di  scambio  o  di  iniziative  culturali
approvati  dal  Ministero  degli  affari  esteri, dal Ministero della
pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo, se non con determinazione di principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La   direttiva   l3 dicembre   2004,  n.  2004/114/CE
          «Direttiva   del  Consiglio  relativa  alle  condizioni  di
          ammissione  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  per motivi di
          studio,  scambio  di  alunni,  tirocinio  non  retribuito o
          volontariato»  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  23 dicembre
          2004, n. L 375 ed e' entrata in vigore il 12 gennaio 2005.
              - Il  testo  dell'art.  1  e l'allegato «A» della legge
          25 gennaio   2006,   n.   29,   recante   disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria
          2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
          n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
              «Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle   direttive   comprese   negli  elenchi  di  cui  agli
          allegati A e B.
              2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A,  sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5. Entro  diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6. Entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato B,  il  Governo,  nel  rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8. Il  Ministro  per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
                                                          "Allegato A
              2004/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004, concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative  all'applicazione dei principi di buona pratica di
          laboratorio  e  al controllo della loro applicazione per le
          prove sulle sostanze chimiche.
              2004/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
          sicurezza   per   la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
          controllo,  la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  che abroga alcune direttive recanti norme
          sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  le  disposizioni
          sanitarie  per  la  produzione  e la commercializzazione di
          determinati   prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo  umano  e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
          direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
          del Consiglio.
              2004/68/CE  del  Consiglio,  del  26 aprile  2004,  che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il  transito  nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
          che   modifica  la  direttiva  90/426/CEE  e  la  direttiva
          92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
              2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il
          mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
          nell'aria ambiente.
              2004/114/CE   del   Consiglio,  del  13 dicembre  2004,
          relativa  alle  condizioni  di  ammissione dei cittadini di
          Paesi  terzi  per  motivi  di  studio,  scambio  di alunni,
          tirocinio non retribuito o volontariato.
              2004/117/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2004, che
          modifica  la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
          la  direttiva  2002/54/CE,  la  direttiva  2002/55/CE  e la
          direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
          sotto  sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
          prodotte in Paesi terzi.
              2005/1/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 marzo  2005,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la
          direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
          92/49/CEE  e  la  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  e la
          direttiva  94/19/CE,  la  direttiva  98/78/CE, la direttiva
          2000/12/CE,   la   direttiva   2001/34/CE,   la   direttiva
          2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
          una  nuova  struttura  organizzativa  per  i  comitati  del
          settore dei servizi finanziari.
              2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005,  relativa  alle  pratiche commerciali
          sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
          modifica   la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e  2002/65/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio ("direttiva sulle
          pratiche commerciali sleali").
              2005/50/CE   della  Commissione,  dell'11 agosto  2005,
          relativa  alla  riclassificazione  delle protesi articolari
          dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della
          direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 6,   del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  «Testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione dello straniero», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1998,  n. 1998, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «6. Il  regolamento  di  attuazione  del presente testo
          unico,  di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
          emanato   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,  n.  394 «Regolamento recante norme di attuazione del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a  norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo
          25 luglio  1998,  n.  286»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.
              - La   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  recante  la
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 39 del citato decreto
          legislativo  25 luglio  1988,  n.  286, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  39 (Accesso  ai corsi delle universita) (Legge 6
          marzo  1998,  n.  40,  art. 37). - 1. In materia di accesso
          all'istruzione  universitaria  e di relativi interventi per
          il   diritto  allo  studio  e'  assicurata  la  parita'  di
          trattamento  tra  lo straniero e il cittadino italiano, nei
          limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
              2. Le  universita',  nella  loro autonomia e nei limiti
          delle  loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
          volte   al  conseguimento  degli  obiettivi  del  documento
          programmatico  di  cui  all'art.  3,  promuovendo l'accesso
          degli  stranieri  ai  corsi  universitari di cui all'art. 1
          della  legge  19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
          orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
          all'inserimento  di  una  quota  di  studenti  universitari
          stranieri,   stipulando  apposite  intese  con  gli  atenei
          stranieri    per    la   mobilita'   studentesca,   nonche'
          organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
              3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
                a) gli  adempimenti  richiesti  agli stranieri per il
          conseguimento  del  visto  di  ingresso  e  del permesso di
          soggiorno  per  motivi di studio anche con riferimento alle
          modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
          da   parte   di  enti  o  cittadini  italiani  o  stranieri
          regolarmente  soggiornanti  nel  territorio  dello Stato in
          luogo   della  dimostrazione  di  disponibilita'  di  mezzi
          sufficienti   di  sostentamento  da  parte  dello  studente
          straniero;
                b) la  rinnovabilita'  del  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio,  anche  ai  fini della prosecuzione del
          corso  di  studi  con  l'iscrizione  ad  un corso di laurea
          diverso  da  quello  per  il  quale  lo  straniero ha fatto
          ingresso,   previa   autorizzazione   dell'universita',   e
          l'esercizio  di  attivita' di lavoro subordinato o autonomo
          da parte dello straniero titolare di tale permesso;
                c) l'erogazione  di  borse di studio, sussidi e premi
          agli  studenti  stranieri, anche a partire da anni di corso
          successivi  al  primo,  in coordinamento con la concessione
          delle  provvidenze  previste  dalla  normativa  vigente  in
          materia  di  diritto  allo  studio  universitario  e  senza
          obbligo di reciprocita';
                d) i  criteri  per  la  valutazione  della condizione
          economica  dello  straniero  ai  fini  dell'uniformita'  di
          trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
          cui alla lettera c);
                e) la  realizzazione  di corsi di lingua italiana per
          gli   stranieri   che   intendono  accedere  all'istruzione
          universitaria in Italia;
                f) il  riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
          all'estero.
              4. In  base  alle  norme previste dal presente articolo
          dal   regolamento   di   attuazione,   sulla   base   delle
          disponibilita'    comunicate    dalle    universita',    e'
          disciplinato  annualmente,  con  decreto del Ministro degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
          dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
          permessi   di   soggiorno   per   l'accesso  all'istruzione
          universitaria    degli    studenti    stranieri   residenti
          all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
          per  l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
          per  materia  che  si  esprimono  entro i successivi trenta
          giorni.
              4-bis. Nel  rispetto  degli  accordi  internazionali ed
          europei  cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di
          un  titolo  di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato
          appartenente  all'Unione  europea, in quanto iscritto ad un
          corso  universitario  o  ad  un  istituto  di  insegnamento
          superiore,  puo'  fare  ingresso  in  Italia  per soggiorni
          superiori  a  tre  mesi  senza  necessita'  del  visto  per
          proseguire  gli  studi gia' iniziati nell'altro Stato o per
          integrarli  con  un  programma  di  studi ad esso connessi,
          purche'  abbia  i  requisiti  richiesti per il soggiorno ai
          sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
                a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o
          bilaterale  con  lo  Stato  di  origine  ovvero  sia  stato
          autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato
          appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
                b) corredi   la   richiesta   di  soggiorno  con  una
          documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del
          Paese  dell'Unione  nel  quale ha svolto il corso di studi,
          che  attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in
          Italia  e'  effettivamente  complementare  al  programma di
          studi gia' svolto.
              4-ter. Le  condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a)
          non  sono  richieste  qualora  il  programma di studi dello
          straniero  preveda  obbligatoriamente che una parte di esso
          si svolga in Italia.
              5. E    comunque    consentito   l'accesso   ai   corsi
          universitari   e  alle  scuole  di  specializzazione  delle
          universita',  a  parita'  di  condizioni  con  gli studenti
          italiani,  agli  stranieri  titolari di carta di soggiorno,
          ovvero  di  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato o
          per  lavoro  autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo
          politico,  per  asilo  umanitario,  o per motivi religiosi,
          ovvero  agli  stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
          un   anno   in  possesso  di  titolo  di  studio  superiore
          conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,  ovunque
          residenti,  che  sono  titolari  dei  diplomi  finali delle
          scuole  italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere o
          internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
          di  intese  bilaterali  o  di  normative  speciali  per  il
          riconoscimento   dei  titoli  di  studio  e  soddisfino  le
          condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.".