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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 152

Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal: 28-9-2007
al: 29-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio,
il  mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici aromatici
nell'aria ambiente;
  Vista  la  decisione  97/101/CE  della  Commissione, del 27 gennaio
1997,  che  instaura  uno scambio reciproco di informazioni e di dati
provenienti  dalle  reti  e  dalle  singole  stazioni  di misurazione
dell'inquinamento   atmosferico   negli   Stati  membri,  cosi'  come
modificata  dalla  decisione  2001/752/CE  della  Commissione, del 17
ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994,  recante  "Aggiornamento  delle  norme  tecniche  in materia di
limiti  di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per
gli  inquinanti  atmosferici  nelle aree urbane e disposizioni per la
misura  di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile
1994",  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 1994;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  351, recante
attuazione  della  direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  20  settembre  2002,  recante "Modalita' per la
garanzia  della  qualita'  del  sistema  delle misure di inquinamento
atmosferico  ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  1° ottobre 2002, n. 261, concernente "Regolamento recante
le  direttive  tecniche per la valutazione preliminare della qualita'
dell'aria  ambiente,  e  i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351";
  Considerato  che  il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per
il   rischio  cancerogeno  degli  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'aria  ambiente  alla  luce  dei  rapporti  quantitativi tra tale
sostanza  e  gli  altri  idrocarburi policiclici aromatici a maggiore
rilevanza  cancerogena  generalmente rilevati e che, per mantenere la
correttezza  della  scelta,  e'  necessario verificare la costanza di
tali  rapporti  nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni
di  misurazione  opportunamente  selezionate,  anche  gli idrocarburi
policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;
  Considerato  che  i valori obiettivo di cui al presente decreto non
sono  da  considerarsi  norme  di  qualita'  ambientale  quali quelle
definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
18  febbraio  2005,  n.  59,  le quali, conformemente all'articolo 8,
comma  1,  di  tale  decreto,  richiedono condizioni piu' rigorose di
quelle   ottenibili   con   l'applicazione  delle  migliori  tecniche
disponibili;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Preso  atto  che  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  non ha espresso il
prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie
locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

  1.  Il  presente  decreto  si propone l'obiettivo di migliorare, in
relazione  all'arsenico,  al  cadmio,  al  nichel ed agli idrocarburi
policiclici  aromatici,  lo stato di qualita' dell'aria ambiente e di
mantenerlo  tale  laddove  buono.  Assicura  inoltre la raccolta e la
diffusione  di  informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni
nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del
nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.
  2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:
    a)  i  valori  obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente
dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;
    b)  i  metodi  e  criteri per la valutazione delle concentrazioni
nell'aria  ambiente  dell'arsenico,  del  cadmio,  del  mercurio, del
nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;
    c)  i  metodi  e  criteri  per  la  valutazione della deposizione
dell'arsenico,   del   cadmio,  del  mercurio,  del  nichel  e  degli
idrocarburi policiclici aromatici.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio,
il  mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici aromatici
nell'aria ambiente;
  Vista  la  decisione  97/101/CE  della  Commissione, del 27 gennaio
1997,  che  instaura  uno scambio reciproco di informazioni e di dati
provenienti  dalle  reti  e  dalle  singole  stazioni  di misurazione
dell'inquinamento   atmosferico   negli   Stati  membri,  cosi'  come
modificata  dalla  decisione  2001/752/CE  della  Commissione, del 17
ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994,  recante  "Aggiornamento  delle  norme  tecniche  in materia di
limiti  di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per
gli  inquinanti  atmosferici  nelle aree urbane e disposizioni per la
misura  di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile
1994",  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 1994;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  351, recante
attuazione  della  direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  20  settembre  2002,  recante "Modalita' per la
garanzia  della  qualita'  del  sistema  delle misure di inquinamento
atmosferico  ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  1° ottobre 2002, n. 261, concernente "Regolamento recante
le  direttive  tecniche per la valutazione preliminare della qualita'
dell'aria  ambiente,  e  i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351";
  Considerato  che  il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per
il   rischio  cancerogeno  degli  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'aria  ambiente  alla  luce  dei  rapporti  quantitativi tra tale
sostanza  e  gli  altri  idrocarburi policiclici aromatici a maggiore
rilevanza  cancerogena  generalmente rilevati e che, per mantenere la
correttezza  della  scelta,  e'  necessario verificare la costanza di
tali  rapporti  nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni
di  misurazione  opportunamente  selezionate,  anche  gli idrocarburi
policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;
  Considerato  che  i valori obiettivo di cui al presente decreto non
sono  da  considerarsi  norme  di  qualita'  ambientale  quali quelle
definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
18  febbraio  2005,  n.  59,  le quali, conformemente all'articolo 8,
comma  1,  di  tale  decreto,  richiedono condizioni piu' rigorose di
quelle   ottenibili   con   l'applicazione  delle  migliori  tecniche
disponibili;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Preso  atto  che  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  non ha espresso il
prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie
locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

  1.  Il  presente  decreto  si propone l'obiettivo di migliorare, in
relazione  all'arsenico,  al  cadmio,  al  nichel ed agli idrocarburi
policiclici  aromatici,  lo stato di qualita' dell'aria ambiente e di
mantenerlo  tale  laddove  buono.  Assicura  inoltre la raccolta e la
diffusione  di  informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni
nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del
nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.
  2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:
    a)  i  valori  obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente
dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;
    b)  i  metodi  e  criteri per la valutazione delle concentrazioni
nell'aria  ambiente  dell'arsenico,  del  cadmio,  del  mercurio, del
nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;
    c)  i  metodi  e  criteri  per  la  valutazione della deposizione
dell'arsenico,   del   cadmio,  del  mercurio,  del  nichel  e  degli
idrocarburi policiclici aromatici.