stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. 151

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/2007
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-9-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004,  sulla  protezione  degli  animali  durante  il  trasporto e le
operazioni   correlate  che  modifica  la  direttiva  64/432/CEE  del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
  Vista   la   legge  25 gennaio  2006,  n.  29,  ed  in  particolare
l'articolo 5;
  Ritenuto  necessario  fornire disposizioni applicative del suddetto
Regolamento  (CE)  n.  1/2005  per  quanto concerne in particolare le
modalita'   per   l'esecuzione  dei  controlli  nonche'  le  sanzioni
applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento
e  l'individuazione  delle  misure  necessarie  affinche'  esse siano
attuate  in  applicazione  degli  articoli 25  e  26  del Regolamento
medesimo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con il Ministro della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la
violazione  delle  disposizioni  di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005
del   Consiglio,   del   22 dicembre  2004,  di  seguito  denominato:
«Regolamento»,  recante  disposizioni  sulla protezione degli animali
durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2   del   Regolamento   nonche'  le  seguenti  ulteriori
definizioni:  «conducente»,  la  persona che guida un veicolo che sta
effettuando  il  trasporto  di animali; «allevatore»: il soggetto che
esercita  professionalmente  l'attivita'  di  allevamento di animali;
«autorizzazione»,   l'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi  degli
articoli 10  ed  11  del  Regolamento;  «certificato di idoneita», il
certificato  rilasciato  ai  sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del
Regolamento;   «certificato   di   omologazione   per   veicoli»,  il
certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il   regolamento  CE  n.  1/2005  del  Consiglio  del
          22 dicembre  2004 sulla protezione degli animali durante il
          trasporto   e  le  operazioni  correlate  che  modifica  la
          direttiva  n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977,
          e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
              -  Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n.
          29,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee,   (Legge   comunitaria   2005),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e'
          il seguente:
              «Art.   5   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          3, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
          Note all'art. 1:
              - Per  i  riferimenti  al  regolamento  CE n. 1/2005 si
          vedano le note alle premesse.