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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 150

Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal: 26-9-2007
al: 13-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni, e in particolare  l'articolo  40,  comma  quinto,  che
prevede l'emanazione di  apposite  norme  regolamentari  esecutive  e
integrative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre  2004,
che  modifica,  per  quanto  riguarda  gli   esami   eseguiti   sotto
sorveglianza ufficiale e  l'equivalenza  delle  sementi  prodotte  in
Paesi  terzi,  le  direttive  66/401/CEE,   66/402/CEE,   2002/54/CE,
2002/55/CE  e  2002/57/CE  relative  alla  commercializzazione  delle
sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di  ortaggi
e di piante oleaginose e da fibra; 
  Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del  Consiglio,  del  14
giugno  1966,  relative,  rispettivamente,  alla  commercializzazione
delle sementi di piante foraggere,  e  successive  modificazioni,  ed
alla commercializzazione  delle  sementi  di  cereali,  e  successive
modificazioni; 
  Viste  le  direttive  2002/54/CE,  2002/55/CE  e   2002/57/CE   del
Consiglio,  del  13  giugno  2002,  relative,  rispettivamente,  alla
commercializzazione   delle    sementi    di    barbabietole,    alla
commercializzazione   delle    sementi    di    ortaggi    ed    alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da  fibra  e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 gennaio 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 14 giugno 2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della  direttiva
2004/117/CE del Consiglio, del 22  dicembre  2004,  che  modifica  le
direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14  giugno  1966,  66/402/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio,  del  13
giugno  2002,  2002/55/CE  del  Consiglio,  del  13  giugno  2002   e
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002. 
  2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi ad  esclusione  delle  sementi  geneticamente
modificate. 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          2005),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
          2006, n. 32, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 40, comma quinto, della legge 25
          novembre  1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attivita'
          sementiera»,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  22
          dicembre 1971, n. 322, e' il seguente:
              «Per  i materiali di moltiplicazione di patate e per le
          sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero
          e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da
          fibra,  saranno  emanate,  entro  sei  mesi  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari
          esecutive   ed  integrative  anche  al  fine  di  ulteriori
          attuazioni  delle  direttive  del Consiglio delle Comunita'
          europee  numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n.
          208  del  30 giugno  1969  e  successive  modificazioni  ed
          interazioni.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
          1973,  n.  1065,  recante  «Regolamento di esecuzione della
          legge  25 novembre 1997, n. 1096, concernente la disciplina
          della   produzione  e  del  commercio  delle  sementi»,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
          supplemento ordinario.
              - La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante «Modifiche e
          integrazioni  alla  legge  25 novembre 1971, n. 1096, sulla
          disciplina della attivita' sementiera», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.
              - Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  214,
          recante  attuazione  della direttiva 2002/89/CE concernente
          le   misure   di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
          diffusione  nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
          o  ai  prodotti  vegetali,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
              - La    direttiva   2004/117/CE   del   Consiglio   del
          22 dicembre  2004  che  modifica  le  direttive 66/401/CEE,
          66/402/CEE,  2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto
          riguarda  gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e
          l'equivalenza  delle  sementi  prodotte  in paesi terzi, e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  18 gennaio 2005, n. L 14 ed e'
          entrata in vigore il 25 gennaio 2005.
              - Le  direttive  66/401/CEE  e 66/402/CEE del Consiglio
          del   14 giugno   1966   relative,   rispettivamente,  alla
          commercializzazione  delle  sementi  di piante foraggere ed
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di cereali, sono
          pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
              - Le  direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del
          Consiglio  del  13 giugno  2002, relative, rispettivamente,
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di barbabietole,
          alla  commercializzazione  delle sementi di ortaggi ed alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,  sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L
          193.
          Nota all'art. 1:
              - Per  le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE,
          2002/54/CE,  2002/55/CE,  2002/57/CE si vedano le note alle
          premesse.