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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. 147

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-9-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 (in G.U. 26/10/2007, n.250).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal: 7-9-2007
al: 26-10-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare alle
istituzioni scolastiche la possibilita' di programmare ed organizzare
le loro attivita' dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le
condizioni  per  un ordinato avvio dello stesso, nonche' di garantire
l'immediata  assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti
di ricerca;
  Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le
istituzioni  scolastiche  in  relazione  a  specifiche  richieste  in
materia  di  "tempo scuola" avanzate dalle famiglie, agli adempimenti
connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del  secondo  ciclo  dell'istruzione,  nonche'  a  questioni relative
all'assunzione e gestione del personale scolastico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell'universita' e della ricerca;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Norme in materia di ordinamenti scolastici
  1.  Al  fine  di  realizzare gli obiettivi formativi del curriculum
arricchito  e'  reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione
di  classi  funzionanti  a  tempo pieno, secondo il modello didattico
gia'  previsto  dalle  norme  previgenti  al  decreto  legislativo 19
febbraio  2004,  n.  59,  con  un orario settimanale di quaranta ore,
comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione
e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di
diritto   determinata   con   decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello
nazionale  per  le  attivita'  di tempo pieno e tempo prolungato deve
essere  individuato  nell'ambito  dell'organico  di  cui  al  secondo
periodo  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale
della scuola dalla legge di bilancio.
  2.  All'articolo  2,  comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
come  modificato  dalla  legge  11  gennaio  2007,  n. 1, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti:
  "I  candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli
esami  di  Stato  indicando,  in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche  in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto
all'ufficio  scolastico  regionale  territorialmente  competente,  il
quale  provvede  ad  assegnare  i candidati medesimi, nel rispetto di
quanto  previsto  dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o
paritari  aventi  sede  nel  comune di residenza del candidato stesso
ovvero,  in  caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo di studio
indicato  nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento   dell'ambito   organizzativo   regionale  devono  essere
autorizzate,  previa  valutazione  dei  motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata   la   relativa  richiesta.  Gli  esami  preliminari,  ove
prescritti,   sono   sostenuti   dai   candidati  esterni  presso  le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
  3.  Il  limite  di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3,
comma  2,  della  legge  11  gennaio  2007,  n. 1, e' elevato ad euro
178.200.000  a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi
ai   commissari  degli  esami  di  Stato  del  Sistema  nazionale  di
istruzione.  Al  relativo  onere,  pari  ad  euro 40.200.000 annui, a
decorrere  dal  2007,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al
quale  sono  ammessi  gli  alunni  giudicati idonei a norma del comma
4-bis";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Il  consiglio  di  classe,  in sede di valutazione finale,
delibera  se  ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni
frequentanti  il  terzo  anno della scuola secondaria di primo grado,
formulando  un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione all'esame medesimo.".
  5.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d),
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito
dal  seguente: "Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e
da  due  membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei
quali  almeno  uno  proveniente dal mondo della scuola.". A decorrere
dall'anno  scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione
fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna
condotta  dal  Servizio  nazionale  di  valutazione  in  relazione al
sistema  scolastico  e  ai  livelli  di apprendimento degli studenti,
determinando   anche  gli  anni  di  corso  oggetto  di  valutazione,
concernenti il primo ed il secondo ciclo.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al
Sistema nazionale di istruzione.
  7.  Al  fine  di  dare  attuazione,  per  l'anno 2007, al punto 12)
dell'Accordo-quadro  sancito  in  Conferenza  unificata del 14 giugno
2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma
630,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  all'onere  di euro
9.783.656  di  pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si
provvede  mediante  utilizzo  delle disponibilita', in conto residui,
relative  all'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 91 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  che  a  tale  fine  e'  versata
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnata alla
competente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero  della  pubblica  istruzione  per  l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole
materne   che  chiedono  il  riconoscimento"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "nelle  scuole  materne  riconosciute  paritarie"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.".