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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. 147

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-9-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 (in G.U. 26/10/2007, n.250).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal: 1-9-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare  alle
istituzioni scolastiche la possibilita' di programmare ed organizzare
le loro attivita' dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le
condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonche'  di  garantire
l'immediata assunzione di ricercatori nelle universita' e negli  enti
di ricerca; 
  Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le
istituzioni  scolastiche  in  relazione  a  specifiche  richieste  in
materia di "tempo scuola" avanzate dalle famiglie,  agli  adempimenti
connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo  ciclo  dell'istruzione,  nonche'  a  questioni  relative
all'assunzione e gestione del personale scolastico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 settembre 2007; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni  nella
pubblica amministrazione e dell'universita' e della ricerca; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
             Norme in materia di ordinamenti scolastici 
 
  1. Al fine di realizzare gli  obiettivi  formativi  del  curriculum
arricchito e' reintrodotta, nella scuola  primaria,  l'organizzazione
di classi funzionanti a tempo pieno, con  un  orario  settimanale  di
quaranta  ore,   comprensivo   del   tempo   dedicato   alla   mensa.
Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono  soppresse
le parole:  ",  entro  il  limite  dei  posti  funzionanti  nell'anno
scolastico 1988-1989,". La predetta organizzazione e' realizzata  nei
limiti  della  dotazione   complessiva   dell'organico   di   diritto
determinata con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448.  Il
numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le
attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve  essere  individuato
nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo  e  nel  rispetto
dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il  personale
della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
"Conferenza unificata", definisce un piano triennale  di  intervento,
anche in relazione  alle  competenze  delle  regioni  in  materia  di
diritto allo  studio  e  di  programmazione  dell'offerta  formativa,
volto, in particolare, a: a) individuare misure di  incentivazione  e
sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di  classi  a  tempo
pieno da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  anche  al  fine  di
garantire condizioni di  accesso  omogenee  su  tutto  il  territorio
nazionale; b) sostenere la qualita'  del  modello  del  tempo  pieno,
anche in relazione  alle  esigenze  di  sostegno  ai  disabili  e  di
integrazione sociale e culturale dei minori  immigrati.  Il  predetto
piano e' finanziato sulla base delle  risorse  definite  in  sede  di
intesa  con  la  Conferenza  unificata  nell'ambito  delle  esistenti
disponibilita' di bilancio. 
  2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre  1997,  n.  425,
come modificato dalla legge 11  gennaio  2007,  n.  1,  i  primi  due
periodi sono sostituiti dai seguenti: 
    "I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione
agli  esami  di  Stato  indicando,  in   ordine   preferenziale,   le
istituzioni  scolastiche  in  cui  intendono  sostenere  l'esame   al
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale  territorialmente
competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del  candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza  anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento  dell'ambito  organizzativo   regionale   devono   essere
autorizzate, previa valutazione dei  motivi  addotti,  dal  dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata  la  relativa  richiesta.  Gli  esami   preliminari,   ove
prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.". 
  3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  e'  elevato  ad  euro
183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei  compensi
ai  commissari  degli  esami  di  Stato  del  Sistema  nazionale   di
istruzione. Al relativo onere,  pari  ad  euro  45.000.000  annui,  a
decorrere dal 2007, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)). 
  5. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente  e
da due membri, nel rispetto del principio di  pari  opportunita',  in
possesso di requisiti  di  qualificazione  scientifica  e  conoscenza
riconosciuta dei sistemi di istruzione  e  valutazione  in  Italia  e
all'estero. Almeno uno dei membri  deve  provenire  dal  mondo  della
scuola.". A decorrere  dall'anno  scolastico  2007-2008  il  Ministro
della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi
della  valutazione  esterna  condotta  dal  Servizio   nazionale   di
valutazione in relazione  al  sistema  scolastico  e  ai  livelli  di
apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche  periodiche  e
sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli  studenti,  di  norma,
alla classe seconda e quinta della  scuola  primaria,  alla  prima  e
terza classe della scuola secondaria di I  grado  e  alla  seconda  e
quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie
per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176. 
  7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) 
dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza  unificata  del  14  giugno
2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma
630, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  all'onere  di  euro
9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta'  sociale  si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita',  in  conto  residui,
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  91  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  che  a  tale  fine  e'  versata
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnata  alla
competente unita' previsionale di base dello stato di previsione  del
Ministero della pubblica istruzione  per  l'anno  2007.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole
materne  che  chiedono  il  riconoscimento"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.".