stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 141

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/9/2007
nascondi
Testo in vigore dal: 19-9-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n.
320;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis     dello     statuto    speciale,    introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  L'articolo  5  del  decreto  legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  5  (Requisiti  per l'esercizio del diritto elettorale attivo
per  l'elezione  del  Consiglio  regionale della Valle d'Aosta). - 1.
Sono   elettori  del  Consiglio  regionale  della  Valle  d'Aosta,  i
cittadini  in  possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle
leggi  per  la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione   delle   liste   elettorali,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 marzo  1967,  n.  223, e successive
modificazioni,  che,  alla  data  di  pubblicazione  del manifesto di
convocazione  dei  comizi  elettorali,  risiedono  in  Valle  d'Aosta
ininterrottamente  da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti
condizioni:
    a) risiedono  nella  provincia  di  Trento o in quella di Bolzano
senza  avervi  maturato  il  diritto  di  voto avendovi trasferito la
residenza  da  un  comune  della  regione  Valle  d'Aosta  dove hanno
maturato il diritto di voto;
    b) risiedono  in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la
residenza  dalla  provincia  di  Trento o da quella di Bolzano, senza
aver  ivi  acquisito  il  diritto  elettorale  attivo  per i consigli
provinciali   e  prima  del  trasferimento  avevano  maturato  l'anno
ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;
    c) sono  elettori  residenti  all'estero, secondo quanto previsto
dall'articolo 6-ter.
  2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente
per  irreperibilita'  accertata  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio
1989,  n.  223,  sono  elettori  del  Consiglio regionale della Valle
d'Aosta  purche'  si  rendano  nuovamente reperibili e siano stati in
possesso  dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo
alla data della cancellazione.».
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
          22 aprile  1994,  n. 320 (Norme di attuazione dello statuto
          speciale della regione Valle d'Aosta) e' il seguente:
              «Art.   5  (Diritto  di  voto).  -  1.  Nei  comuni  di
          provenienza  e'  istituita la lista elettorale aggiunta dei
          cittadini  che hanno trasferito la residenza nel territorio
          della regione Valle d'Aosta.
              2.  I  cittadini  che  trasferiscono la residenza in un
          comune  della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste
          elettorali  del  comune  di  emigrazione  a norma del testo
          unico  delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
          e  per  la  tenuta  e  la revisione delle liste elettorali,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          20 marzo  1967, n. 223, e successive modificazioni, restano
          iscritti  per la durata di un anno nella lista indicata dal
          comma 1.
              3. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre
          dalla  data  in  cui  il  cittadino viene iscritto, a norma
          delle   vigenti   leggi,  nell'anagrafe  della  popolazione
          residente  del  comune  di immigrazione sito nel territorio
          della  predetta  regione.  A  tal fine i sindaci dei comuni
          della  regione devono comunicare i nominativi dei cittadini
          di  cui  trattasi  ai  comuni  di loro ultima residenza nel
          restante territorio della Repubblica.».
              «Art.  6  (Liste  elettorali).  - Gli elettori iscritti
          nella  lista  elettorale  aggiunta,  prevista  nell'art. 5,
          hanno  diritto  di  esercitare  il voto nel relativo comune
          nelle  elezioni per il rinnovo dei consigli della regione e
          della provincia in cui e' compreso il comune medesimo.
              2.  Gli interessati continuano ad essere assegnati alla
          sezione  a cui erano iscritti prima del trasferimento della
          residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.
              3.  I  sindaci  dei comuni della regione Valle d'Aosta,
          nel  termine  di  48  ore,  devono  comunicare a quelli dei
          comuni  indicati  nel  precedente  comma,  perche' ne venga
          presa   nota   nella   lista   elettorale   aggiunta,  ogni
          trasferimento che, nel corso dell'anno, l'elettore effettua
          nell'ambito  del territorio regionale. Tale variazione deve
          essere   comunicata  a  cura  dei  sindaci  dei  comuni  di
          immigrazione.
              4. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta
          ne  vengono  cancellati alla scadenza del periodo di cui al
          comma 2 dell'art. 5, oppure quando, nel corso dello stesso,
          hanno  ulteriormente  trasferito  la  residenza  fuori  dal
          territorio della regione Valle d'Aosta.».
              - Il  testo  dell'art.  48-bis  dello  Statuto speciale
          della   regione   Valle   d'Aosta,   approvato   con  legge
          costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 4 e pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 10 marzo 1948, e' il seguente:
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.».
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  22  aprile  1994,  n. 320,
          recante:  «Norme di attuazione dello statuto speciale della
          regione   Valle   d'Aosta»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125.