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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 142

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di catasto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/9/2007
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Testo in vigore dal: 19-9-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis     dello     statuto    speciale,    introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 febbraio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Le  funzioni  amministrative in materia di catasto terreni e di
catasto  edilizio  urbano  sono esercitate dalla Regione e dagli enti
locali   della   Valle   d'Aosta.   La   legge   regionale   provvede
all'allocazione  delle  funzioni tra gli enti locali, salve quelle da
esercitarsi  direttamente  dalla Regione sulla base delle esigenze di
adeguatezza e unitarieta'.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  48-bis  dello  statuto speciale
          della   regione   Valle   d'Aosta,   approvato   con  legge
          costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4  e  pubblicato in
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 10 marzo 1948, e' il seguente:
                «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno
          o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  disposizioni di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.».