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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 140

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/9/2007
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Testo in vigore dal: 19-9-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della Regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.
878;
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico, e dell'economia e delle
finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  All'articolo  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma,  la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g)  le  linee  elettriche  di  trasporto  con  tensione superiore ai
150.000  volts,  facenti  parte  della rete elettrica di trasmissione
nazionale;»;
    b) dopo  il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Al
fine  di  garantire  la  sicurezza  del sistema energetico nazionale,
fermo  restando  quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee
elettriche  con  tensione  pari  o  inferiore a 150.000 volts facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate
dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio
          1950,  n.  878  (Norme  di  attuazione  dello statuto della
          Regione   siciliana  in  materia  di  opere  pubbliche)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 13 novembre
          1950.
              -   Il   testo  dell'art.  43  dello  statuto  speciale
          approvato  con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
          2,   e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
          1° febbraio 1963, e' il seguente:
              «Art.  43.  -  Una  Commissione  paritetica  di quattro
          membri  nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal
          Governo  dello  Stato,  determinera'  le  norme transitorie
          relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dello
          Stato  alla  regione, nonche' le norme per l'attuazione del
          presente Statuto.».
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  30 luglio  1950,  n.  878,  come modificato dal
          presente decreto e' il seguente:
              «Art.  3.  - Sono considerate grandi opere pubbliche di
          prevalente  interesse  nazionale  ai  sensi  dell'art.  14,
          lettere g) ed i), dello statuto:
                a) costruzione,  manutenzione e riparazione di strade
          statali;
                b) le  nuove  costruzioni  ferroviarie  ad  eccezione
          delle linee metropolitane;
                c) le  opere concernenti i porti di prima categoria e
          quelli di seconda categoria, 1ª classe;
                d)  le  opere  concernenti gli aeroporti ad eccezione
          degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
                e)  le  opere di ricostruzione e riparazione di danni
          bellici;
                f)  le  opere  dipendenti  da  calamita'  naturali di
          estensione ed entita' particolarmente gravi;
                g)  le  linee  elettriche  di  trasporto con tensione
          superiore  ai  150.000  volts,  facenti  parte  della  rete
          elettrica di trasmissione nazionale;
                h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;
                i) le  costruzioni  di  edifici  per servizi statali,
          nonche'  gli  edifici  destinati  a sedi giudiziarie la cui
          costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
                l)  gli  interventi  relativi  ad opere idrauliche ad
          eccezione di quelle di 4ª e 5ª categoria;
                m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la
          regione, riconoscera' di prevalente interesse nazionale.
              Alla  classificazione  e declassificazione delle strade
          statali  in  Sicilia provvedono i competenti organi statali
          d'intesa  con  la  Regione siciliana; competono agli organi
          regionali   le   funzioni   amministrative   relative  alla
          classificazione delle strade non statali.
              Al   fine   di   garantire  la  sicurezza  del  sistema
          energetico  nazionale,  fermo  restando  quanto previsto al
          primo  comma,  lettera  g) le linee elettriche con tensione
          pari  o  inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete
          elettrica  di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla
          Regione,   d'intesa   con   le  competenti  amministrazioni
          statali.».