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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 giugno 2007, n. 131

Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/9/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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Testo in vigore dal: 6-9-2007
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
  Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge
4 giugno 2004, n. 143;
  Visto  il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
delle  supplenze  al  personale  docente  e  educativo,  adottato con
decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare modifiche e integrazioni
alle norme contenute nel predetto regolamento;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ed  il  relativo  nulla  osta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi, reso
in data 1° giugno 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
    a) supplenze  annuali  per  la  copertura  delle cattedre e posti
d'insegnamento  vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b) supplenze   temporanee   sino   al   termine  delle  attivita'
didattiche  per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non
vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine  dell'anno  scolastico  e  per le ore di insegnamento che non
concorrano a costituire cattedre o posti orario;
    c) supplenze  temporanee  per  ogni altra necessita' di supplenza
diversa    dai    casi   precedenti,   secondo   quanto   specificato
all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
  3.  Per  le  supplenze  temporanee  si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
  4.  Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
che  non  concorrono  a  costituire  cattedre  o posti orario, si da'
luogo,  in  applicazione  del  comma 4  dell'articolo 22  della legge
finanziaria  28 dicembre  2001,  n.  448,  all'attribuzione,  con  il
consenso  degli  interessati,  dei  citati  spezzoni  ai  docenti  in
servizio  nella  scuola,  in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
  5.  In  caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2
o,  comunque,  in  carenza  di  aspiranti  interessati,  le  relative
supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle attivita'
didattiche,  vengono  conferite dai dirigenti scolastici delle scuole
ove   si   verifica  la  disponibilita',  utilizzando  le  rispettive
graduatorie di circolo e di istituto.
  6.   Fatte   salve   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto
2001,  n.  333,  l'individuazione del destinatario della supplenza e'
operata     dal     dirigente     dell'amministrazione     scolastica
territorialmente   competente   nel   caso   di  utilizzazione  delle
graduatorie  ad  esaurimento  e  dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
  7.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche,  il  giorno  annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
  Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge
4 giugno 2004, n. 143;
  Visto  il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
delle  supplenze  al  personale  docente  e  educativo,  adottato con
decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare modifiche e integrazioni
alle norme contenute nel predetto regolamento;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ed  il  relativo  nulla  osta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi, reso
in data 1° giugno 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
    a) supplenze  annuali  per  la  copertura  delle cattedre e posti
d'insegnamento  vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b) supplenze   temporanee   sino   al   termine  delle  attivita'
didattiche  per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non
vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine  dell'anno  scolastico  e  per le ore di insegnamento che non
concorrano a costituire cattedre o posti orario;
    c) supplenze  temporanee  per  ogni altra necessita' di supplenza
diversa    dai    casi   precedenti,   secondo   quanto   specificato
all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
  3.  Per  le  supplenze  temporanee  si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
  4.  Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
che  non  concorrono  a  costituire  cattedre  o posti orario, si da'
luogo,  in  applicazione  del  comma 4  dell'articolo 22  della legge
finanziaria  28 dicembre  2001,  n.  448,  all'attribuzione,  con  il
consenso  degli  interessati,  dei  citati  spezzoni  ai  docenti  in
servizio  nella  scuola,  in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
  5.  In  caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2
o,  comunque,  in  carenza  di  aspiranti  interessati,  le  relative
supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle attivita'
didattiche,  vengono  conferite dai dirigenti scolastici delle scuole
ove   si   verifica  la  disponibilita',  utilizzando  le  rispettive
graduatorie di circolo e di istituto.
  6.   Fatte   salve   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto
2001,  n.  333,  l'individuazione del destinatario della supplenza e'
operata     dal     dirigente     dell'amministrazione     scolastica
territorialmente   competente   nel   caso   di  utilizzazione  delle
graduatorie  ad  esaurimento  e  dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
  7.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche,  il  giorno  annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.