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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n. 116

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
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Testo in vigore dal: 17-8-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma 1,  lettera a),  della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 343 e 345;
  Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 giugno 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a) «intermediari»:
      1)  le  banche  italiane  e  le  succursali in Italia di banche
comunitarie   ed   extracomunitarie,   come   definite   dal  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      2)  gli  intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      3)  le  imprese  di  assicurazione  operanti  in  Italia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
      4)   le   societa'   di   intermediazione   mobiliare   di  cui
all'articolo 1,   comma 1,   lettera e),   del   decreto  legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  e  le succursali in Italia di imprese di
investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  di  cui  al medesimo
decreto;
      5) le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
lettera o),  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e le
succursali in Italia delle societa' di gestione armonizzate di cui al
medesimo decreto;
      6) la societa' per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta
di  cui  all'articolo 2,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
    b) «Dormienti»,  i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in
relazione  ai  quali  non  sia  stata  effettuata alcuna operazione o
movimentazione  ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo   delegati,   escluso   l'intermediario  non  specificatamente
delegato  in  forma  scritta,  per  il  periodo  di  tempo di 10 anni
decorrenti  dalla  data  di libera disponibilita' delle somme e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
    c) «fondo»,  il  fondo  di  cui  all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  La  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2006),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.
              -  Si  riporta il testo dei commi 343 e 345 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
              «345.  Il  fondo  e'  alimentato dall'importo dei conti
          correnti  e  dei  rapporti  bancari definiti come dormienti
          all'interno  del  sistema  bancario  nonche'  del  comparto
          assicurativo   e   finanziario,  definiti  con  regolamento
          adottato  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,  e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;  con  lo stesso
          regolamento   sono   altresi'   definite  le  modalita'  di
          rilevazione dei predetti conti e rapporti.».
              - Si  riporta  il testo del comma 420 dell'art. 1 della
          legge   27 dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «420.   Per  il  finanziamento  del  Fondo  di  cui  al
          comma 417  e'  autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2007.  Il medesimo Fondo puo' essere,
          altresi', alimentato da:
                a) una somma pari al risparmio di interessi derivante
          dalla   riduzione   del  debito  pubblico,  conseguente  al
          versamento,   al  Fondo  di  cui  all'art.  2  della  legge
          27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una
          quota  fino  al  venti  per  cento delle somme giacenti sui
          conti di cui all'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266, a seguito della definizione del regolamento
          prevista dal medesimo comma;
                b) una somma pari al risparmio di interessi derivante
          dalla   riduzione   del  debito  pubblico,  conseguente  al
          versamento,   al  Fondo  di  cui  all'art.  2  della  legge
          27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una
          quota  fino  al  5  per  cento  dei  versamenti a titolo di
          dividendi   derivanti   da  societa'  pubbliche,  eccedenti
          rispetto   alle  previsioni  ed  alla  realizzazione  degli
          obiettivi    di   indebitamento   netto   delle   pubbliche
          amministrazioni,  definiti  nel documento di programmazione
          economico finanziaria.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 106 e 107 del
          decreto  legislativo  l settembre 1993, n. 385 (testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia):
              «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
              «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse  configurazioni,  l'organizzazione amministrativa e
          contabile  e  i controlli interni, nonche' l'informativa da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              2-bis.  Le  disposizioni  emanate  ai sensi del comma 2
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari  iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare:
                a) le  valutazioni  del rischio di credito rilasciate
          da   societa'   o   enti  esterni  previsti  dall'art.  53,
          comma 2-bis, lettera a);
                b) sistemi  interni  di misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali.   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il  divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di  utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 4.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.  209  (Codice  delle
          assicurazioni private):
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Agli effetti del codice
          delle assicurazioni private si intendono per:
                a) assicurazione  contro  i  danni:  le assicurazioni
          indicate all'art. 2, comma 3;
                b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
                d) attivita'   riassicurativa:   l'assunzione   e  la
          gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
          la  retrocessione  dei  rischi  effettuata da un'impresa di
          riassicurazione;
                e) attivita'  in regime di liberta' di prestazione di
          servizi   o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da  uno  stabilimento  situato  nel territorio di uno Stato
          membro  assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi il
          domicilio,  ovvero,  se  persone  giuridiche, la sede in un
          altro  Stato  membro  o il rischio che un'impresa assume da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
                f) attivita'  in  regime  di  stabilimento  o rischio
          assunto   in   regime   di  stabilimento:  l'attivita'  che
          un'impresa   esercita   da  uno  stabilimento  situato  nel
          territorio  di  uno Stato membro assumendo obbligazioni con
          contraenti   aventi   il   domicilio,  ovvero,  se  persone
          giuridiche,  la  sede  nello  stesso Stato o il rischio che
          un'impresa   assume   da   uno   stabilimento  situato  nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
                g) autorita'   di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata   della   vigilanza   sulle   imprese   e  sugli
          intermediari    e   gli   altri   operatori   del   settore
          assicurativo;
                h) carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione  emesso  da  un  ufficio nazionale secondo la
          raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti  interni della Commissione economica per l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
                i) codice   della   strada:  il  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                l) codice   in   materia   di   protezione  dei  dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.a.;
                n) credito  di  assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'art.  2,  commi 1  e  3,  nell'ambito  di  attivita' di
          assicurazione  diretta,  compresi  gli  importi detenuti in
          riserva  per  la  copertura  a  favore  dei medesimi aventi
          diritto  allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono
          ancora  conosciuti.  Sono  parimenti considerati crediti di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,   prima   dell'avvio   delle   procedure  di
          liquidazione  dell'impresa  stessa, in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla risoluzione dei medesimi contratti ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni;
                o) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
          Stato  membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle  persone  causati da un veicolo non identificato o per
          il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo di
          assicurazione;
                p) fondo  di  garanzia delle vittime della caccia: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
                q) fondo  di  garanzia delle vittime della strada: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
                r) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
          quelli  rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
          di seguito indicati:
                  1)  4  (corpi  di  veicoli ferroviari), 5 (corpi di
          veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
          previsto al numero 3);
                  2)   14   (credito)   e   15   (cauzione),  qualora
          l'assicurato    eserciti   professionalmente   un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita';
                  3)  3  (corpi  di veicoli terrestri, esclusi quelli
          ferroviari),  8  (incendio  ed elementi naturali), 9 (altri
          danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
          dell'art.   123,   13   (r.c.   generale)   e  16  (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due  dei  tre  criteri  seguenti:  1) il totale dell'attivo
          dello    stato    patrimoniale    risulti    superiore   ai
          seimilionieduecentomila   euro;  2)  l'importo  del  volume
          d'affari  risulti  superiore ai dodicimilionieottocentomila
          euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
          l'esercizio   risulti   superiore   alle  duecentocinquanta
          unita'.  Qualora  l'assicurato sia un'impresa facente parte
          di  un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
          condizioni   di   cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio
          consolidato del gruppo;
                s) impresa:   la   societa'  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione autorizzata;
                t) impresa  di assicurazione: la societa' autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                u) impresa  di  assicurazione  autorizzata  in Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                v) impresa  di assicurazione comunitaria: la societa'
          avente  sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia o in uno
          Stato  aderente  allo Spazio economico europeo, autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                z) impresa   di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'    di   assicurazione   avente   sede   legale   e
          amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non appartenente
          all'Unione  europea  o  non  aderente allo Spazio economico
          europeo,  autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                aa)   impresa  di  partecipazione  assicurativa:  una
          societa'  controllante  il  cui  unico o principale oggetto
          consiste  nell'assunzione  di  partecipazioni di controllo,
          nonche'    nella    gestione    e   valorizzazione   ditali
          partecipazioni,    se    le    imprese   controllate   sono
          esclusivamente  o  principalmente imprese di assicurazione,
          imprese   di  assicurazione  extracomunitarie,  imprese  di
          riassicurazione,  sempre  che  almeno  una  di  esse sia un
          impresa  di assicurazione avente sede legale nel territorio
          della   Repubblica   e   che   non   sia  una  societa'  di
          partecipazione   finanziaria  mista  secondo  le  rilevanti
          disposizioni  dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza
          supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
          finanziario;
                bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
          societa'    controllante    diversa    da   un'impresa   di
          assicurazione,     da     un'impresa    di    assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione o da
          un'impresa   di  partecipazione  assicurativa,  sempre  che
          almeno  una delle sue imprese controllate sia un impresa di
          assicurazione  avente  sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica  e  che  non  sia una societa' di partecipazione
          finanziaria   mista   secondo   le  rilevanti  disposizioni
          dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza supplementare
          delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata   all'esercizio   della  sola  riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste  nell'accettare  rischi  ceduti  da una impresa di
          assicurazione,  da una impresa di assicurazione avente sede
          legale   in   uno  Stato  terzo,  o  da  altre  imprese  di
          riassicurazione;
                dd)   ISVAP:   l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                ee)  legge  fallimentare:  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                ff)   localizzazione:   la   presenza   di  attivita'
          mobiliari  ed  immobiliari all'interno del territorio di un
          determinato   Stato.   I   crediti  sono  considerati  come
          localizzati   nello   Stato   nel  quale  gli  stessi  sono
          esigibili;
                gg)   margine   di   solvibilita'   disponibile:   il
          patrimonio   dell'impresa,   libero  da  qualsiasi  impegno
          prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
                hh)  margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare
          minimo  del  patrimonio  netto  del quale l'impresa dispone
          costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta;
                ii)  mercato  regolamentato:  un  mercato finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,   del   testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria,
          nonche'  i  mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
          istituiti,   organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che  soddisfano  requisiti  analoghi  a  quelli dei mercati
          regolamentati  di  cui  al testo unico dell'intermediazione
          finanziaria;
                ll)  natante:  qualsiasi unita' che e' destinata alla
          navigazione   marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e'
          azionata da propulsione meccanica;
                mm)  organismo  di  indennizzo  italiano: l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
                nn)  partecipazioni:  le azioni, le quote e gli altri
          strumenti     finanziari    che    attribuiscono    diritti
          amministrativi  o  comunque  i  diritti  previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile;
                oo)  partecipazioni  rilevanti: le partecipazioni che
          comportano  il controllo della societa' e le partecipazioni
          individuate   dall'ISVAP,   in   conformita'   ai  principi
          stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
          disciplinate,  tenendo  conto  dei  diritti di voto e degli
          altri diritti che consentono di influire sulla societa';
                pp)  portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
          contratti  stipulati  da imprese di assicurazione italiane,
          ad  eccezione  di  quelli stipulati da loro sedi secondarie
          situate in Stati terzi;
                qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano: i
          contratti,  ovunque  stipulati,  da  imprese  italiane o da
          stabilimenti  in Italia di imprese aventi la sede legale in
          altro  Stato,  se  l'impresa cedente e' essa stessa impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale  in  altro  Stato.  Si considerano facenti parte del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in  cui  l'impresa  cedente  sia  un'impresa avente la sede
          legale  in  altro  Stato.  I contratti stipulati da imprese
          italiane  attraverso  uno  stabilimento costituito in altro
          Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
                rr)  principi  contabili  internazionali:  i principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio;
                ss)  prodotti  assicurativi: tutti i contratti emessi
          da  imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
          rientranti  nei  rami  vita  o nei rami danni come definiti
          all'art. 2;
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un  insieme  omogeneo  di rischi od operazioni che descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione;
                uu)  retrocessione:  cessione  dei  rischi assunti in
          riassicurazione;
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione e che
          effettua  direttamente,  in  tutto  o in parte, l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa;
                zz)   stabilimento:   la  sede  legale  od  una  sede
          secondaria    di   un'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione;
                aaa)  Stato  aderente  allo Spazio economico europeo;
          uno   Stato   aderente   all'accordo  di  estensione  della
          normativa  dell'Unione  europea in materia, fra l'altro, di
          circolazione  delle  merci, dei servizi e dei capitali agli
          Stati   appartenenti  all'Associazione  europea  di  libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300;
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
                ccc)  Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
          alla  lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto;
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di  cui  alla  lettera  bbb)  dell'obbligazione o in cui e'
          ubicato  il  rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
          assunto  da  uno  stabilimento situato in un altro Stato di
          cui alla lettera bbb);
                eee)  Stato  membro  di stabilimento: lo Stato di cui
          alla  lettera  bbb)  in  cui e' situato lo stabilimento dal
          quale l'impresa opera;
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
                  1)  lo  Stato  di  cui  alla lettera bbb) in cui si
          trovano   i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni
          immobili,  ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in essi
          contenuti,  sempre  che entrambi siano coperti dallo stesso
          contratto di assicurazione;
                  2)   lo   Stato   di   cui  alla  lettera  bbb)  di
          immatricolazione,  quando  l'assicurazione riguardi veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
                  3)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in cui
          l'assicurato  ha  sottoscritto  il  contratto, quando abbia
          durata  inferiore  o  pari  a quattro mesi e sia relativo a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
                  4)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in cui
          l'assicurato  ha  il  domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
          una  persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa
          alla  quale  si riferisce il contratto, in tutti i casi non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
                ggg)   Stato   membro   d'origine:  lo  Stato  membro
          dell'Unione   europea  o  lo  Stato  aderente  allo  Spazio
          economico   europeo  in  cui  e'  situata  la  sede  legale
          dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo;
                iii)  stretti  legami:  il  rapporto  fra  due o piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
                  1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
                  2)  una partecipazione, detenuta direttamente o per
          il  tramite  di societa' controllate, societa' fiduciarie o
          per  interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
          capitale  o  dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
          che,  pur  restando  al di sotto del limite sopra indicato,
          da'  comunque  la  possibilita'  di esercitare un'influenza
          notevole ancorche' non dominante;
                  3)  un  legame  in  base al quale le stesse persone
          sono  sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto, o
          comunque  sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
          un  contratto  o  di una clausola statutaria, oppure quando
          gli  organi di amministrazione sono composti in maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione;
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario,  giuridico  e  familiare che possa influire in
          misura  rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
          regolamento,  puo' ulteriormente qualificare la definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo   all'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza;
                lll)  testo  unico  bancario:  il decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni;
                nnn)  testo  unico  in materia di assicurazioni sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, e successive
          modificazioni;
                ooo)  Ufficio  centrale  italiano:  l'ente costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo   responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'  stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di  assicurazione  nel  territorio della Repubblica ed allo
          svolgimento  degli  altri compiti previsti dall'ordinamento
          comunitario e italiano;
                ppp)     Ufficio    nazionale    di    assicurazione:
          l'organizzazione    professionale    che   e'   costituita,
          conformemente   alla   raccomandazione  n.  5  adottata  il
          25 gennaio  1949  dal  sottocomitato dei trasporti stradali
          del   comitato  dei  trasporti  interni  della  Commissione
          economica  per  l'Europa  dell'Organizzazione delle Nazioni
          Unite,  e  che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
          ottenuto  in  uno  Stato  l'autorizzazione ad esercitare il
          ramo responsabilita' civile autoveicoli;
                qqq)  unita' da diporto: il natante definito all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          recante il codice della nautica da diporto;
                rrr)   veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
          nonche'   i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad  una
          motrice.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio 1996, n. 52.):
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a) "legge  fallimentare":  il  regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                b) "testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni;
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa;
                d) "ISVAP":   l'Istituto   per   la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario,  autorizzata  a svolgere servizi di
          investimento,  avente  sede  legale e direzione generale in
          Italia;
                f) "impresa  di investimento comunitaria": l'impresa,
          diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere servizi di
          investimento, avente sede legale e direzione generale in un
          medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
                g) "impresa    di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa,  diversa  dalla  banca,  autorizzata  a svolgere
          servizi  di  investimento,  avente sede legale in uno Stato
          extracomunitario;
                h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie;
                i) "societa'  di  investimento  a capitale variabile"
          (SICAV):  la  societa'  per azioni a capitale variabile con
          sede  legale  e  direzione  generale  in  Italia avente per
          oggetto  esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
                j) "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio
          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote;
                k) "fondo  aperto": il fondo comune di investimento i
          cui  partecipanti  hanno  diritto di chiedere, in qualsiasi
          tempo,   il  rimborso  delle  quote  secondo  le  modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo;
                l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
          cui  il  diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
                m) "organismi    di   investimento   collettivo   del
          risparmio"  (OICR):  i  fondi  comuni  di investimento e le
          SICAV;
                n) "gestione  collettiva  del risparmio": il servizio
          che si realizza attraverso:
                  1)  la  promozione, istituzione e organizzazione di
          fondi   comuni   d'investimento   e  l'amministrazione  dei
          rapporti con i partecipanti;
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui   istituzione,  mediante  l'investimento  avente  ad
          oggetto  strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
          o immobili;
                o) "societa'  di  gestione  del  risparmio" (SGR): la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
          collettiva del risparmio;
                o-bis)   "societa'   di   gestione  armonizzata":  la
          societa'  con sede legale e direzione generale in uno Stato
          membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
          direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
          collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          del risparmio;
                p) "societa'   promotrice":   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
                q) "gestore":  la SGR che svolge l'attivita' indicata
          nella lettera n), numero 2);
                r) "soggetti  abilitati": le imprese di investimento,
          le  SGR,  le  societa'  di  gestione  armonizzate, le SICAV
          nonche'  gli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco
          previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
          autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
                s) "servizi   ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  i
          servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
          al  presente  decreto,  autorizzati nello Stato comunitario
          d'origine;
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione  rivolta  a persone, in qualsiasi forma e con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle  condizioni  dell'offerta  e  dei prodotti finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere  di  acquistare  o  di sottoscrivere tali prodotti
          finanziari,   incluso   il  collocamento  tramite  soggetti
          abilitati;
                u) "prodotti  finanziari": gli strumenti finanziari e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono  prodotti  finanziari  i  depositi  bancari o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari;
                v) "offerta  pubblica di acquisto o di scambio": ogni
          offerta,  invito  a  offrire  o  messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio  di  prodotti  finanziari  e rivolti a un numero di
          soggetti   superiore  a  quello  indicato  nel  regolamento
          previsto  dall'art.  100  nonche'  di ammontare complessivo
          superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
                w) "emittenti  quotati": i soggetti italiani o esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
                w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese di
          assicurazione":  le  polizze e le operazioni di cui ai rami
          vita  III  e  V  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
          forme   pensionistiche  individuali  di  cui  all'art.  13,
          comma 1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005, n. 252;
                w-ter)  "mercato  regolamentato":  un  mercato  quale
          definito  dall'art. 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE
          del 21 aprile 2004.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 2 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
          144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
              «Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di
          bancoposta svolte da Poste comprendono:
                a) raccolta   di  risparmio  tra  il  pubblico,  come
          definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
          attivita' connesse o strumentali;
                b) raccolta del risparmio postale;
                c) servizi  di  pagamento,  comprese  l'emissione, la
          gestione  e  la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
          di  pagamento,  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera 1),
          numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
                d) servizio di intermediazione in cambi;
                e) promozione  e  collocamento  presso il pubblico di
          finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
          abilitati;
                f) servizi   di  investimento  ed  accessori  di  cui
          all'art. 12.».
              -  Il testo del comma 343 dell'art. 1 della gia' citata
          legge  n.  266  del 2005 e' stato riportato nelle note alle
          premesse.