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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal: 4-7-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni  emanate  dal  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII  della  Carta  delle  Nazioni
unite per contrastare e reprimere il finanziamento del  terrorismo  e
l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e   la   sicurezza
internazionale; 
  Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n.  1363/2001,  n.
1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 
1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni
unite; 
  Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza  delle
Nazioni unite; 
  Visti la posizione  comune  2001/931/PESC  del  Consiglio,  del  27
dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per  la
lotta  al  terrorismo  ed  il  regolamento  (CE)  n.  2580/2001   del
Consiglio, del  27  dicembre  2001,  relativo  a  misure  restrittive
specifiche,  contro  determinate  persone  e  entita',  destinate   a
combattere il terrorismo e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001,  n.  369,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,  recante  misure
urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento  del  terrorismo
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001,  n.  374,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2001,  n.  438,   recante
disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale; 
  Visti la posizione  comune  2002/402/PESC  del  Consiglio,  del  27
maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei  confronti  di
determinate persone ed entita' associate a Osama bin Laden, alla rete
Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  14  gennaio  2003,  n.  7,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale per  la  repressione  del
finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999,  e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Visto il decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale; 
  Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il  contrasto
dell'attivita' di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale; 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria  2005,  ed  in  particolare
l'articolo 22, comma 1, lettere c) e bb), che delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi al fine  di  dare  attuazione
alla direttiva  2005/60/CE  nella  parte  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di
prevedere modalita' operative per eseguire le misure di  congelamento
di  fondi  e  risorse  economiche  stabilite  dalle  risoluzioni  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti  (CE)  n.
2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea  per  il  contrasto  del  finanziamento  del   terrorismo   e
dell'attivita' dei Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
internazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 giugno 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                         (( (Definizioni).)) 
 
  (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  amministrazioni   interessate:   gli   enti   preposti   alla
supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle  autorita'  di
vigilanza di settore, per tali intendendosi le  amministrazioni,  ivi
comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di  controllo  ovvero
competenti al rilascio  di  concessioni,  autorizzazioni,  licenze  o
altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti
alla vigilanza sul  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'  e
onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore; 
    b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu'  dei  regolamenti
comunitari  e   della   normativa   nazionale,   di   movimentazione,
trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o  di  accesso
ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la  collocazione,
la proprieta', il possesso, la natura, la  destinazione  o  qualsiasi
altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la  gestione
di portafoglio; 
    c) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu'  dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi,  beni  o
servizi,  utilizzo  delle  risorse  economiche,  compresi,  a  titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
costituzione di diritti reali di garanzia; 
    d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi attivita' diretta, con
ogni  mezzo,  alla  fornitura,   alla   raccolta,   alla   provvista,
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o  all'erogazione  di
fondi e risorse economiche, in qualunque modo  realizzata,  destinati
ad essere, direttamente  o  indirettamente,  in  tutto  o  in  parte,
utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con finalita'  di
terrorismo,  secondo  quanto  previsto  dalle  leggi   penali,   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette; 
    e) finanziamento dei programmi di proliferazione  delle  armi  di
distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi  e  risorse
economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale,  direttamente
o indirettamente, a  sostenere  o  favorire  tutte  quelle  attivita'
legate all'ideazione  o  alla  realizzazione  di  programmi  volti  a
sviluppare  strumenti  bellici  di  natura  nucleare  o   chimica   o
batteriologica; 
    f) fondi: le  attivita'  ed  utilita'  finanziarie  di  qualsiasi
natura, possedute anche per interposta persona  fisica  o  giuridica,
compresi a titolo meramente esemplificativo: 
      1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,  le  cambiali,
gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 
      2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i  saldi
sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 
      3) i titoli negoziabili a livello pubblico  e  privato  nonche'
gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2,  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
      4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi  di
valore generati dalle attivita'; 
      5) il credito, il diritto  di  compensazione,  le  garanzie  di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 
      6) le lettere di credito, le polizze  di  carico  e  gli  altri
titoli rappresentativi di merci; 
      7) i documenti da cui risulti una  partecipazione  in  fondi  o
risorse finanziarie; 
      8)  tutti  gli   altri   strumenti   di   finanziamento   delle
esportazioni; 
      9) le polizze assicurative  concernenti  i  rami  vita  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private; 
    g) legge antiriciclaggio:  il  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni; 
    h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE)  n.  2580/2001  del
Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del  27
maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati  ai
sensi  degli  articoli  75  e  215  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, adottati al fine  di  prevenire,  contrastare  e
reprimere  il   fenomeno   del   terrorismo   internazionale,   della
proliferazione delle armi di distruzione di massa e  l'attivita'  dei
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  in
attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU; 
    i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo,  materiali
o  immateriali  e  i  beni,  mobili  o  immobili,  ivi  compresi  gli
accessori, le pertinenze e i  frutti,  che  non  sono  fondi  ma  che
possono  essere  utilizzate  per  ottenere  fondi,  beni  o  servizi,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica,  da
parte di soggetti designati, ovvero da parte  di  persone  fisiche  o
giuridiche che agiscono per conto o  sotto  la  direzione  di  questi
ultimi; 
    l) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche,
i gruppi e le entita' designati  come  destinatari  del  congelamento
sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale; 
    m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.)) 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231  ha  disposto  (con  l'art.  67,
comma 1) che "All'articolo  1,  comma  1,  lettera  h),  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  per  legge  antiriciclaggio  si
intende il presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".