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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007, n. 108

Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/8/2007
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  9-8-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli stessi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
b) per «Convenzione», la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
c) per «adozione internazionale», l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;
d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorità centrale per l'Italia;
e) per «autorità centrali», le autorità che negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla Convenzione medesima in materia di adozione internazionale;
f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per «servizi», i servizi sociali degli enti locali, singoli e associati, i servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti in materia di adozione.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del minore ad una famiglia».
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476:
«Art. 6. - 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.».
«Art. 7. - 1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;
b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476».
- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:
«3-quinquies. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
«19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38, commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del 1983».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, reca: «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 38, 39-bis e 39-ter della legge sull'adozione:
«Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.».
«Art. 39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'art. 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.».
«Art. 39-ter. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.».