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DECRETO-LEGGE 18 giugno 2007, n. 73

Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-6-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 (in G.U. 14/08/2007, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
  Visto  il  parere  motivato  C  (2006)  6116 reso dalla Commissione
europea  in  data  12  dicembre  2006  nella  procedura  d'infrazione
2006/2057;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate  misure, in attesa del completo recepimento della direttiva
2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 giugno
2003,  per  l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione  dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del
mercato  libero  anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le
politiche europee;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  A  decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica  per  le  imprese  le  cui  reti alimentano almeno
100.000  clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria
rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che
svolgano  alla  data  del  30  giugno  2007 l'attivita' di vendita di
energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, una o
piu' apposite societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i
rapporti,  le  attivita'  e  le  passivita' relativi all'attivita' di
vendita.   L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta
disposizioni  per  la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio
di  gas,  secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita'
con  cui  le  imprese  di distribuzione di energia elettrica o di gas
naturale  garantiscono,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  privacy,
l'accesso  tempestivo  e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno
derivanti   dai  sistemi  informativi  e  dall'attivita'  di  misura,
relativi   ai   consumi  dei  clienti  connessi  alla  propria  rete,
strettamente  necessari per la formulazione delle offerte commerciali
e la gestione dei contratti di fornitura.
  2.  A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto  di  recedere  dal  preesistente  contratto  di  fornitura di
energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, e di scegliere un
fornitore  diverso  dal  proprio  distributore.  In  mancanza di tale
scelta,  l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non
riforniti  di  energia  elettrica  sul  mercato  libero  e' garantita
dall'impresa  di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di
vendita,  e  la  funzione  di  approvvigionamento  continua ad essere
svolta  dall'Acquirente  Unico  Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79.  Le  imprese connesse in bassa
tensione,  aventi  meno  di  50  dipendenti  e un fatturato annuo non
superiore  a  10  milioni  di  euro sono automaticamente comprese nel
regime di tutela di cui al presente comma.
  2-bis.   Il   Ministero   dello   sviluppo  economico,  con  propri
provvedimenti,  promuove  la  piena  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo   3,   paragrafo  3,  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di
rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola
e  media  utenza,  attraverso l'associazione su base volontaria della
rappresentanza di tale categoria di utenti.
  3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio
universale,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas indica
condizioni   standard   di   erogazione   del  servizio  e  definisce
transitoriamente,  in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di
riferimento  per  le forniture di energia elettrica ai clienti di cui
al  comma  2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici,
che  le  imprese  di  distribuzione  o  di vendita, nell'ambito degli
obblighi  di  servizio  pubblico,  comprendono tra le proprie offerte
commerciali  contemplando  anche  la possibilita' di scelta tra piani
tariffari e fasce orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il Ministro della
solidarieta'  sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute
o  di  svantaggio  economico.  Sono  altresi' fatti salvi i poteri di
vigilanza  e  di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli
utenti,  anche  nei  casi  di verificati e ingiustificati aumenti dei
prezzi  e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che
non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
  4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  emana indirizzi e, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio
decreto  adotta  disposizioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di
salvaguardia  ai  clienti  finali  che abbiano autocertificato di non
rientrare  nel  regime  di  cui al comma 2 senza fornitore di energia
elettrica  o  che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso
procedure  concorsuali  per  aree  territoriali  e  a  condizioni che
incentivino  il  passaggio  al  mercato  libero,  secondo  criteri di
gradualita'.  Fino  all'operativita' di tale servizio, la continuita'
della  fornitura  per  tali  clienti  e'  assicurata dalle imprese di
distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a
condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.
  5.  Le  imprese  di  vendita di energia elettrica forniscono, nelle
fatture  e  nel  materiale  promozionale  inviato  ai  propri clienti
finali,   le  informazioni  sulla  composizione  del  mix  energetico
utilizzato  per  la  produzione  dell'energia  elettrica  fornita nel
periodo  dei  due  anni  precedenti  e  indicano le fonti informative
disponibili sull'impatto ambientale della produzione utili al fine di
risparmiare  energia,  secondo  modalita'  definite  con  decreto del
Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Il  Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la
sicurezza  del  sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai
clienti finali, anche attraverso la definizione degli standard minimi
di  informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta
e  la  pubblicazione,  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi
rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi
di  riferimento,  definiti  in base a quanto disposto dal comma 3 del
presente  articolo  ed  attua le disposizioni in materia di ricerca e
sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive  8  marzo  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del  16  marzo  2006,  rientranti  tra  gli oneri generali di sistema
gestiti  dalla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico, anche
mediante  gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del
Ministro  delle  attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei
quali  le  attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari
importi. ((2))
  6-bis.   Al  fine  di  favorire  la  liberalizzazione  del  mercato
dell'energia  e  lo  sviluppo del mercato dei servizi energetici, con
propri  regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare,  semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche
amministrazioni  a  finanziamento  tramite  terzi  e  ne favorisce il
ricorso  a  servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con
L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 16, comma 1-bis) che "al
fine  di  garantire  la  continuita'  delle iniziative intraprese nel
settore  della  ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dal
comma  6  del presente articolo 1, e' prorogato al 31 dicembre 2011 e
allo  scopo  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  attua  per il
triennio  2009-2011  le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di   sistema   previste   dall'articolo  3,  comma  11,  del  decreto
legislativo  16  marzo  1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle
attivita'   produttive   8  marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  63  del  16  marzo  2006,  e  rientranti tra gli oneri
generali  afferenti  al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  27  del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici
accordi di programma".