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DECRETO-LEGGE 18 giugno 2007, n. 73

Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-6-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 (in G.U. 14/08/2007, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-6-2007
al: 14-8-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
  Visto  il  parere  motivato  C  (2006)  6116 reso dalla Commissione
europea  in  data  12  dicembre  2006  nella  procedura  d'infrazione
2006/2057;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate  misure, in attesa del completo recepimento della direttiva
2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 giugno
2003,  per  l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione  dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del
mercato  libero  anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le
politiche europee;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  A  decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica  per  le  imprese  le  cui  reti alimentano almeno
100.000  clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria
rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che
svolgano  alla  data  del  30  giugno  2007 l'attivita' di vendita di
energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta
giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, una o
piu'  societa'  per  azioni  alle  quali  trasferiscono  i  beni  e i
rapporti,  le  attivita'  e  le  passivita' relativi all'attivita' di
vendita.   L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta
disposizioni  per  la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio
di  gas,  secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita'
con  cui  le  imprese  di distribuzione di energia elettrica o di gas
naturale  garantiscono  l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai
dati  derivanti  dai  sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai
consumi   dei   clienti  connessi  alla  propria  rete,  strettamente
necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione
dei contratti di fornitura.
  2.  A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto  di  recedere  dal  preesistente  contratto  di  fornitura di
energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, e di scegliere un
fornitore  diverso  dal  proprio  distributore.  In  mancanza di tale
scelta,  l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non
riforniti  di  energia  elettrica  sul  mercato  libero  e' garantita
dall'impresa  di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di
vendita,  e  la  funzione  di  approvvigionamento  continua ad essere
svolta  dall'Acquirente  Unico  Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79.  Le  imprese connesse in bassa
tensione,  aventi  meno  di  50  dipendenti  e un fatturato annuo non
superiore  a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di
cui al presente comma.
  3.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas indica condizioni
standard  di  erogazione  del  servizio e definisce, in base ai costi
effettivi  del  servizio,  prezzi  di riferimento per le forniture di
energia  elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di
gas  naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o
di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali.
Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti,
anche  nei  casi  di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e
alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno
ancora esercitato il diritto di scelta.
  4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  emana indirizzi e, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio
decreto  adotta  disposizioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di
salvaguardia  ai  clienti  finali  non  rientranti  nel comma 2 senza
fornitore  di  energia  elettrica o che non abbiano scelto il proprio
fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a
condizioni  che  incentivino  il passaggio al mercato libero, secondo
criteri  di  gradualita'.  Fino all'operativita' di tale servizio, la
continuita'  della  fornitura  per  tali  clienti e' assicurata dalle
imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali
imprese,  a  condizioni  e  prezzi  previamente  resi  pubblici e non
discriminatori.
  5.  Le  imprese  di  vendita di energia elettrica forniscono, nelle
fatture  e  nel  materiale  promozionale  inviato  ai  propri clienti
finali,   le  informazioni  sulla  composizione  del  mix  energetico
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno
precedente  e  indicano le fonti informative disponibili sull'impatto
ambientale  della  produzione, secondo modalita' definite con decreto
del   Ministro   dello   sviluppo   economico,  sentito  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Il  Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la
sicurezza  del  sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai
clienti  finali  ed  attua  le  disposizioni  in materia di ricerca e
sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive  8  marzo  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del  16  marzo  2006,  rientranti  tra  gli oneri generali di sistema
gestiti  dalla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico, anche
mediante  gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del
Ministro  delle  attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei
quali  le  attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari
importi.