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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2007, n. 42

Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2007
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-4-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003, n. 288, recante
riordino  della  disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del
citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che prevedono che
il  Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal
Ministro   della   salute,   sentito   il  Presidente  della  regione
interessata;
  Visto  l'Atto  di  intesa  di  cui all'Accordo tra Stato, regioni e
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano in data 1° luglio 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  26 luglio 2004,
recante  organizzazione,  gestione  e funzionamento degli Istituti di
ricovero   e   cura   a  carattere  scientifico  non  trasformati  in
fondazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di  adottare  un regolamento di
attuazione  della  disciplina del potere del Ministro della salute di
nomina  del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 14 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 gennaio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca, con il Ministro per le
riforme  e  l'innovazione  nella  pubblica  amministrazione,  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Modalita' di selezione, incarico e revoca
                dei direttori scientifici degli IRCCS
  1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) e' effettuata dal Ministro della
salute  nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  e  delle  competenze  statutarie,  di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
  2.  A  tale  fine  e'  tempestivamente  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana apposito bando, con indicazione
delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande.
  3.  Le  domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4,
che  seleziona  una  terna  di  candidati,  secondo criteri specifici
predefiniti  dal  Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna.
  4.  La  Commissione  e'  costituita  con provvedimento del Ministro
della  salute  ed  e'  composta  dal Direttore generale della ricerca
scientifica  e tecnologica, da un rappresentante competente designato
dalla   regione   ove  l'istituto  ha  la  sede  principale,  da  tre
rappresentanti  della  comunita'  scientifica,  anche di nazionalita'
straniera,   di  indiscussa  fama  internazionale  nella  disciplina,
individuati  tenendo  conto  dell'equilibrio di genere. Il Presidente
della  commissione  e'  nominato  dal Ministro della salute tra i tre
rappresentanti  della comunita' scientifica. La presente disposizione
si   attua   nel   rispetto  degli  obiettivi  di  risparmio  di  cui
all'articolo  29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  5.  L'incarico  di  cui  al  comma 1 e' revocato dal Ministro della
salute,  sentiti  il  Presidente  della  regione  interessata  ed  il
Consiglio  di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto
di intesa in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  173  del  26  luglio  2004,  per  gli  IRCCS  non  trasformati in
fondazioni,   ovvero   il   consiglio   di   amministrazione  di  cui
all'articolo  3  del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per
le fondazioni - IRCCS, in caso di:
    a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
    b) responsabilita' grave o reiterata;
    c)  in  tutti  gli  altri casi previsti dal relativo contratto di
prestazione d'opera intellettuale.
  6. La revoca e' adottata con il procedimento previsto dalla legge 7
agosto  1990,  n.  241, e successive modifi-cazioni, e dalle clausole
del  contratto  di  prestazione  d'opera  intellettuale  disciplinate
dall'articolo 2230 del codice civile.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco, Ministro della salute
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca
                              Nicolais,  Ministro  per  le  riforme e
                              l'innovazione       nella      pubblica
                              amministrazione
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              - L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri), reca il seguente
          testo:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le  materie  in  cui manchi la disciplina da parte
          dileggi  o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
                2. Con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 ottobre
          2003,  n.  288 (Riordino della disciplina degli Istituti di
          ricovero  e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.
          42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), recano:
              "Art. 3 (Statuti delle Fondazioni). - 1. Ai fini di cui
          all'art.  2,  la  regione  interessata inoltra l'istanza di
          trasformazione  da  Istituto di ricovero e cura a carattere
          scientifico  -  IRCCS  in  "Fondazione  IRCCS" al Ministero
          della   salute,   unitamente   ad  una  proposta  di  testo
          statutario.  Il  Ministro  della  salute,  d'intesa  con il
          presidente  della  regione  interessata,  approva  il testo
          definitivo  e  dispone  con decreto la trasformazione. Alle
          Fondazioni  IRCCS  si applicano, per quanto compatibili con
          le   disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,  le
          disposizioni  di  cui  al  Libro  I,  Titolo  II del codice
          civile.
              2.  Nello  statuto deve essere comunque previsto che il
          consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione IRCCS sia
          composto  da  non  piu' di sette consiglieri, dei quali tre
          designati  dal  Ministro  della  salute, tre dal presidente
          della  regione  e  uno  dal  comune  in cui insiste la sede
          prevalente  di attivita' clinica e di ricerca, se si tratta
          di  comune  con  piu'  di  diecimila abitanti, ovvero dalla
          Conferenza  dei sindaci, qualora il comune abbia dimensione
          demografica  inferiore.  In  caso  di  presenza di soggetti
          rappresentativi  degli  interessi originari e/o di soggetti
          partecipanti,  ai sensi dell'art. 2, comma 1, il numero dei
          consiglieri   e'  elevabile  fino  a  nove  per  consentire
          l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e
          di  uno  dei  soggetti  partecipanti.  In  caso di Istituti
          aventi  sedi in piu' regioni, uno dei consiglieri di nomina
          regionale  e' designato congiuntamente, a norma di statuto,
          dai presidenti delle regioni in cui insiste almeno una sede
          dell'Istituto.
              3.  Il  presidente della Fondazione IRCCS e' scelto dal
          consiglio  di amministrazione tra i componenti nominati dal
          Ministro  della  salute  e  dal  Presidente  della  regione
          competente.
              4.  Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare
          l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le
          funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di
          amministrazione,  dalle  funzioni di gestione, demandate ad
          un   direttore   generale,   nominato   dal   consiglio  di
          amministrazione  tra  soggetti  esterni allo stesso e dalle
          funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore
          scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il
          presidente   della   regione.  Lo  statuto  deve  prevedere
          maggioranze     qualificate    per    l'assunzione    delle
          determinazioni  piu'  rilevanti  per  la vita e l'attivita'
          dell'ente.
              5.  In  caso  di  inerzia  da  parte  del  consiglio di
          amministrazione,  il Ministro della salute, d'intesa con il
          presidente della regione interessata, nomina un commissario
          ad  acta,  che  provvede  all'adozione  dello  statuto  nei
          sessanta giorni successivi alla nomina.
              6.  I  Commissari  straordinari  in carica alla data di
          entrata    in   vigore   del   presente   decreto   cessano
          all'insediamento dei primi consigli di amministrazione.".
              "Art.  5  (Istituti  non trasformati). - 1. Con atto di
          intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          Io  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni",
          sono   disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,  di
          gestione  e  di  funzionamento degli Istituti di ricovero e
          cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni,
          nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
          indirizzo   e   controllo   da  quelle  di  gestione  e  di
          attuazione,   nonche'   di  salvaguardia  delle  specifiche
          esigenze  riconducibili  alla  attivita'  di ricerca e alla
          partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
          assistenziale,   prevedendo   altresi'   che  il  direttore
          scientifico  responsabile  della  ricerca  sia nominato dal
          Ministro  della salute, sentito il presidente della regione
          interessata.".
              -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive   modificazioni,  concerne  il  "Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
          16 ottobre  2003,  n.  288,  e'  riportato nelle "Note alle
          premesse".
              - L'art.  29  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223
          (Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto  all'evasione  fiscale), convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1  della legge 4 agosto 2006, n.
          248, e' il seguente:
              "Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18.  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modifi-cazioni,  per  organi  collegiali e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di una relazione, di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provve-dimenti  previsti  dai commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.".
              - L'art.  2 dell'Atto di intesa 1° luglio 2004 (Atto di
          intesa  recante:  "Organizzazione, gestione e funzionamento
          degli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
          non  trasformati  in  fondazioni",  di  cui  all'art. 5 del
          decreto  legislativo  16 ottobre  2003,  n.  288. Intesa ai
          sensi  dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
          n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
          131.),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2004,
          n. 173, reca il seguente testo:
              "Art.  2  (Funzioni  di  indirizzo).  -  La funzione di
          indirizzo  e  controllo  e' affidata in ogni istituto ad un
          consiglio  di  indirizzo  e  verifica  composto  da  cinque
          membri,  due dei quali nominati dal Ministro della salute e
          due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni
          di  presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito
          il  presidente  della  regione.  I componenti devono essere
          scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilita' e
          durano in carica cinque anni.
              Il  consiglio  determina  le  linee  strategiche  e  di
          indirizzo  dell'attivita'  dell'Istituto  su base annuale e
          pluriennale, assicurando il raggiun-gimento degli obiettivi
          di  ricerca  ed  assistenziali  in  coerenza con le risorse
          assegnate dallo Stato e dalle regioni. Il consiglio inoltre
          esprime  parere preventivo obbligatorio in merito agli atti
          del  direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni
          di  alienazione del patrimonio, le modifiche al regolamento
          di  organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio
          preventivo  e  del bilancio di esercizio ed i provvedimenti
          in  materia  di  costituzione  o partecipazione a societa',
          consorzi, altri enti ed associazioni.
              Il consiglio verifica la corrispondenza delle attivita'
          svolte  e  dei  risultati  raggiunti dall'istituto rispetto
          agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di
          risultato  negativo,  il  consiglio riferisce al presidente
          della  regione  ed  al Ministro della salute per il tramite
          del  comitato  di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1 del
          decreto  legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le
          misure da adottare. Al consiglio partecipano, senza diritto
          di  voto, il direttore generale ed il direttore scientifico
          di cui all'art. 3 nonche' i sindaci di cui all'art. 4.".
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          16 ottobre  2003,  n.  288,  e'  riportato nelle "note alle
          premesse".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - L'art. 2230 del codice civile reca il seguente testo:
              "Art.  2230  (Prestazione  d'opera intellettuale). - Il
          contratto  che  ha  per  oggetto  una  prestazione  d'opera
          intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto
          compatibili  con queste e con la natura del rapporto, dalle
          disposizioni del capo precedente.
              Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".