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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 35

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2007)
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Testo in vigore dal: 13-4-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n. 1, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;
    Sentita  la  Commissione  paritetica,  prevista  dall'articolo 65
dello Statuto speciale;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
    1.  L'elenco  dei  beni  immobili,  allegato  sub  A)  al decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e' integrato dall'elenco allegato
sub A) al presente decreto.
    2.  Al  trasferimento dei beni di cui al comma 1 si provvede, per
quanto  non  diversamente  disposto  dal presente decreto, secondo le
modalita' ed i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 237
del 2001.
                                  Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.   65  dello  statuto  speciale
          approvato  con la legge costituzione 31 gennaio 1963, n. 1,
          e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  29  del
          1° febbraio 1963, e' il seguente:
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.».
              - Il  decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme
          di   attuazione   dello   Statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia   Giulia,   recanti  il  trasferimento  alla
          regione  di beni immobili dello Stato), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2001, n. 142.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 si
          vedano le note alle premesse.