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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 26

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2007)
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Testo in vigore dal: 1-6-2007
al: 9-9-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
che  ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita';
  Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa
alle disposizioni della medesima direttiva;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria  2004),  che  delega il
Governo  ad  adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
occorrenti  per  dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE,
compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
dell'8 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia, dello sviluppo economico e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
     Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

  1.  Nel  testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  e  nelle  altre disposizioni tributarie in materia di accisa le
parole:  "oli  minerali",  ovunque  ricorrano,  sono sostituite dalle
seguenti: "prodotti energetici" e le parole: "metano" e "gas metano",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale". Al
medesimo   testo   unico   sono   altresi'   apportate   le  seguenti
modificazioni:
a) all'articolo  3,  comma  4,  terzo  periodo,  dopo le parole "mese
   successivo,"  sono  inserite  le  seguenti  "per  le immissioni in
   consumo  avvenute  nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e'
   effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;";
b) nell'articolo  5,  nel  comma  3, alla lettera a) le parole: "e le
   aziende  municipalizzate"  sono  soppresse e le parole: "L'esonero
   puo'  essere  revocato in qualsiasi momento" sono sostituite dalle
   seguenti "Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino
   le condizioni che ne avevano consentito la concessione";
c) nell'articolo  11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita
   dalla  seguente:  "(1)  Sono  considerati  serbatoi  normali di un
   autoveicolo  quelli  permanentemente installati dal costruttore su
   tutti  gli  autoveicoli  dello  stesso  tipo e la cui sistemazione
   permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per
   la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento,
   durante  il  trasporto  dei  sistemi  di refrigerazione o di altri
   sistemi.  Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi
   di   gas   installati   su   veicoli   a   motore  che  consentono
   l'utilizzazione   diretta  del  gas  come  carburante,  nonche'  i
   serbatoi  adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati
   i  veicoli  e quelli installati permanentemente dal costruttore su
   tutti  i  contenitori  per  usi  speciali,  dello  stesso tipo del
   contenitore  considerato,  la cui sistemazione permanente consente
   l'utilizzazione  diretta  del  carburante  per  il  funzionamento,
   durante  il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri
   sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.";
d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  21  (Prodotti  sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per
   prodotti energetici:
    a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori;
    b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
    c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
    d) i  prodotti  di  cui  al  codice NC 2905 11 00, non di origine
       sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
       per riscaldamento o come carburante per motori;
    e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
    f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
    g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
    h) i  prodotti  di  cui  al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori.
   2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione
   secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
    a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11
       59);
    b) benzina  (codici  NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710
       11 49);
    c) petrolio  lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19
       25);
    d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
    e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
    f) gas  di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19
       00);
    g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
    h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
   3.  I  prodotti  di  cui al comma 1, diversi da quelli indicati al
   comma   2,  sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.  Qualora  siano
   utilizzati,  o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per
   motori  o  combustibili  per  riscaldamento  ovvero siano messi in
   vendita   per  i  medesimi  utilizzi,  i  medesimi  prodotti  sono
   sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota
   prevista  per  il  carburante  per  motori  o  il combustibile per
   riscaldamento, equivalente.
   4.  E'  sottoposto  ad  accisa,  con  l'aliquota  prevista  per il
   carburante  equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati
   al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad essere utilizzato ovvero
   messo  in  vendita,  come  carburante  per  motori o come additivo
   ovvero  per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti
   di  cui  al  presente  comma possono essere sottoposti a vigilanza
   fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
   5.  E'  sottoposto  ad  accisa,  con  l'aliquota  prevista  per il
   prodotto  energetico  equivalente,  ogni  idrocarburo,  escluso la
   torba,  diverso  da  quelli  indicati  nel  comma  1, da solo o in
   miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,  destinato  ad  essere
   utilizzato   ovvero   messo  in  vendita,  come  combustibile  per
   riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi ottenuti dalla depurazione e
   dal  trattamento  delle  miscele e dei residui oleosi di recupero,
   destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibili  si  applica
   l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
   6.  I  prodotti  di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad
   accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al
   momento  della  fornitura da parte di societa', aventi sede legale
   nel  territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al
   pagamento  dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.
   Il  competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare
   il  produttore  nazionale,  l'importatore  ovvero  l'acquirente di
   prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi  dell'Unione  europea a
   sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi
   fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione
   dei  prodotti  di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso
   proprio.
   7.  Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a
   sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,  hanno  l'obbligo di
   prestare  una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal
   competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un
   quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
   di   attivita'   l'importo  della  cauzione  e'  determinato,  dal
   competente  Ufficio  dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un
   quarto   dell'imposta  annua  da  versare  in  relazione  ai  dati
   comunicati  al  momento  della  registrazione  ovvero  ai  dati in
   possesso  del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta'
   di  esonerare  dal  predetto  obbligo  i  soggetti affidabili e di
   notoria  solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi
   momento  ed  in  tale  caso la cauzione deve essere prestata entro
   quindici giorni dalla notifica della revoca.
   8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in
   rate   trimestrali  calcolate  sulla  base  dei  quantitativi  dei
   prodotti  di  cui  al  comma  2,  lettera  h),  forniti  nell'anno
   precedente.  Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del
   primo  trimestre  dell'anno  successivo a quello cui si riferisce,
   unitamente  alla  presentazione  di apposita dichiarazione annuale
   contenente    i    dati   dei   quantitativi   forniti   nell'anno
   immediatamente  precedente  e  al  versamento  della prima rata di
   acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte
   dal  versamento  della  prima  rata  di acconto e, ove necessario,
   delle  rate,  successive. In caso di cessazione dell'attivita' del
   soggetto  nel  corso  dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e il
   versamento  a  saldo  sono  effettuati entro i due mesi successivi
   alla cessazione.
   9.  I  prodotti  energetici  di  cui  al  comma  1,  qualora siano
   utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti
   ad  accisa  per  motivi di politica ambientale, con l'applicazione
   delle aliquote stabilite nella tabella A.
   10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea,
   le   disposizioni   relative  ai  controlli  e  alla  circolazione
   intracomunitaria   previste   dal  presente  titolo  si  applicano
   soltanto  ai  seguenti prodotti energetici, anche quando destinati
   per gli impieghi di cui al comma 13:
    a) i  prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori;
    b) i  prodotti  di  cui  ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e
       2707 50;
    c) i  prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i
       prodotti  di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19
       29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
    d) i  prodotti  di  cui  ai  codici  NC  27  11, ad eccezione dei
       prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
    e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
    f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
       42, 2902 43 e 2902 44;
    g) i  prodotti  di  cui  al  codice NC 2905 11 00, non di origine
       sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
       per riscaldamento o come carburante per motori;
    h) i  prodotti  di  cui  al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori.
   11.  I  prodotti  di  cui  al  comma  10 possono essere esonerati,
   mediante  accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla
   loro  movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi
   ai  controlli  e  alla  circolazione intracomunitaria previsti dal
   presente  titolo,  sempre che non siano tassati ai sensi del comma
   2.
   12.  Qualora  vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui
   al  comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta
   secondo le caratteristiche della miscela risultante.
   13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le
   norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e  circolazione  dei
   prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si  applicano  ai prodotti
   energetici  utilizzati  per  la  riduzione  chimica,  nei processi
   elettrolitici,  metallurgici  e  mineralogici  classificati  nella
   nomenclatura  generale  delle attivita' economiche nelle Comunita'
   europee  sotto  il  codice  DI 26 "Fabbricazione di prodotti della
   lavorazione  di  minerali  non  metalliferi" di cui al regolamento
   (CEE)  n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
   classificazione   statistica   delle  attivita'  economiche  nella
   Comunita' europea.
   14.  Le  aliquote  a  volume  si  applicano  con  riferimento alla
   temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.";
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
   "Art.  21-bis  (Disposizioni  particolari  per le emulsioni). - 1.
   Nell'ambito  di un programma della durata di sei anni, a decorrere
   dal  1°  gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, e' stabilita una
   accisa   ridotta   secondo   le   aliquote  di  seguito  indicate,
   applicabile  alle  emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella
   carburazione  e  nella  combustione,  anche  prodotte dal medesimo
   soggetto  che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai
   quantitativi necessari al suo fabbisogno:
    a) emulsione  stabilizzata  di olio da gas con acqua contenuta in
       misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
     1) usata come carburante:
      a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
      b)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010: 280,50 euro per mille
      litri;
     2)  usata  come  combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per
     mille litri;
    b) emulsione  di  olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta
       in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
     1)  usata  come  combustibile  per riscaldamento: euro 99,32 per
     mille chilogrammi;
     2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
    c) emulsione  di  olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta
       in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
     1)  usata  come  combustibile  per riscaldamento: euro 29,52 per
     mille chilogrammi;
     2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
   2.   L'efficacia   della   disposizione  di  cui  al  comma  1  e'
   subordinata,  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
   istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione
   da parte della Commissione europea.
   3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
   stabilite  le  caratteristiche  tecniche delle emulsioni di cui al
   comma  1  ai  fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella
   carburazione e nella combustione.";
f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  22  (Impieghi  di prodotti energetici negli stabilimenti di
   produzione). - 1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di
   uno   stabilimento   che   produce   prodotti  energetici  non  e'
   considerato  fatto  generatore  di  accisa  se il consumo riguarda
   prodotti  energetici  fabbricati  sia  all'interno che al di fuori
   dello  stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di
   prodotti  energetici  e per la propulsione dei veicoli a motore e'
   dovuta   l'accisa.   Sono  considerati  consumi  connessi  con  la
   produzione  di  prodotti  energetici  anche  quelli effettuati per
   operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare
   la  fluidita' dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei
   depositi fiscali.
   2.  Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo
   di  prodotti  energetici  quando  i  medesimi  sono  utilizzati in
   combinazione   come   combustibile   per   riscaldamento  e  nelle
   operazioni  rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla
   nota  complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata
   di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
   1987,  come  modificato  dal  regolamento  (CE) n. 2031/2001 della
   Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.
   3.  Piu'  stabilimenti  di  cui  al  comma 1 e quelli nei quali si
   effettuano  le  operazioni di cui al comma 2, che attuano processi
   di  lavorazione  tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa
   impresa  ovvero  impianti  di  produzione  appartenenti ad imprese
   diverse  e  che  operano  nell'ambito di uno stabilimento, possono
   essere  considerati  come un solo stabilimento con redazione di un
   bilancio fiscale unico.
   4.  Non  si  considerano  stabilimenti  di  produzione di prodotti
   energetici  gli  stabilimenti  nei  quali  vengono fabbricati solo
   prodotti  non  soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti
   che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.
   5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
    a) l'operazione  nel  corso  della  quale  si  ottengono  in  via
       accessoria piccole quantita' di prodotti energetici;
    b) l'operazione  nel  corso  della  quale  viene  reimpiegato  il
       prodotto  energetico  recuperato,  a  condizione che l'importo
       dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello
       che  sarebbe  dovuto  sul  prodotto  energetico reimpiegato se
       fosse oggetto di nuova imposizione;
    c) l'operazione  di  miscelazione  di  prodotti energetici tra di
       loro  o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento
       di  produzione  o  di  un  deposito  fiscale, a condizione che
       l'accisa  sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta
       non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia
       dovuta  l'accisa  di  ammontare superiore a quello gia' pagato
       sui singoli componenti.";
    g) all'articolo  23,  comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
       seguente: "Il regime del deposito fiscale e' consentito per le
       raffinerie,  per  gli altri stabilimenti di produzione dove si
       ottengono  i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
       1,  sottoposti  ad  accisa,  ad  esclusione  del  gas naturale
       (codici  NC  27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della
       lignite  e  del  coke  (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i
       prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi
       4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici.";
h) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
   "Art.  24-bis  (Denaturazione  dei  prodotti  energetici). - 1. Le
   formule  e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici
   sono   stabilite   o  variate  con  determinazioni  del  Direttore
   dell'Agenzia delle dogane.
   2.  Fino  all'emanazione  delle  determinazioni  di cui al comma 1
   restano  in  vigore  le  formule  e  le modalita' di denaturazione
   vigenti in quanto applicabili.";
i) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  26  (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il
   gas  naturale  (codici  NC  2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato
   alla  combustione  per  usi  civili e per usi industriali, nonche'
   all'autotrazione,  e'  sottoposto  ad  accisa,  con l'applicazione
   delle  aliquote  di cui all'allegato I, al momento della fornitura
   ai  consumatori  finali  ovvero  al momento del consumo per il gas
   naturale estratto per uso proprio.
   2.  Sono  considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi
   del  gas  naturale,  destinato  alla combustione, nei locali delle
   imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,  posti  fuori dagli
   stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle aziende dove viene svolta
   l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di
   altri  vettori  termici  o  di  calore, non utilizzati in impieghi
   produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
   3.  Sono  considerati  compresi negli usi industriali gli impieghi
   del   gas  naturale,  destinato  alla  combustione,  in  tutte  le
   attivita'  industriali  produttive  di  beni  e  servizi  e  nelle
   attivita'  artigianali  ed  agricole,  nonche'  gli  impieghi  nel
   settore  alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale,
   negli  esercizi  di  ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
   esclusivamente  ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini
   di   lucro,   nel  teleriscaldamento  alimentato  da  impianti  di
   cogenerazione  che  abbiano  le  caratteristiche tecniche indicate
   nella  lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  11 della legge 9
   gennaio  1991,  n.  10,  anche  se  riforniscono utenze civili. Si
   considerano,  altresi',  compresi  negli  usi  industriali,  anche
   quando  non  e'  previsto  lo scopo di lucro, gli impieghi del gas
   naturale,  destinato  alla  combustione, nelle attivita' ricettive
   svolte  da  istituzioni  finalizzate  all'assistenza dei disabili,
   degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
   4.   Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas  naturale
   impiegato  per  combustione  per  usi industriali i consumi di gas
   naturale  impiegato  negli stabilimenti di produzione anche se nei
   medesimi  vengono  introdotte  e  depositate  merci provenienti da
   altri  stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa'
   collegate   con   quella   titolare  della  concessione  ai  sensi
   dell'articolo  2359  del codice civile, nonche' i consumi relativi
   ad operazioni connesse con l'attivita' industriale.
   5.  Ai  fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas
   naturale  anche  le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi
   gassosi  in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le
   miscele  contenenti  metano ed altri idrocarburi gassosi in misura
   inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione
   dell'articolo   21,  commi  3,  4  e  5,  quando  ne  ricorrano  i
   presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas
   naturale,  in  misura  proporzionale  al contenuto complessivo, in
   volume,  di  metano  ed  altri  idrocarburi. Per le miscele di gas
   naturale  con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas
   di  citta',  l'imposta  si applica con riguardo ai quantitativi di
   gas  naturale  originari,  secondo  le  percentuali sopraindicate,
   impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
   officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi
   processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima,
   l'imposta  si applica sulla percentuale di metano puro che risulta
   in esso contenuta.
   6.  Non  sono  sottoposte  ad  accisa le miscele gassose di cui al
   comma  5  di  origine  biologica  destinate  agli  usi  propri del
   soggetto che le produce.
   7.  Sono  obbligati  al  pagamento  dell'imposta di cui al comma 1
   secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  13  e con diritto di
   rivalsa sui consumatori finali:
    a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai
       consumatori finali comprese le societa' aventi sede legale nel
       territorio   nazionale   e  registrate  presso  la  competente
       Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle dogane, designate da
       soggetti  comunitari  non  aventi sede nel medesimo territorio
       che  forniscono  il prodotto direttamente a consumatori finali
       nazionali;
    b) i  soggetti  che  acquistano  per  uso proprio gas naturale da
       Paesi  comunitari  o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di
       gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per il vettoriamento del
       prodotto;
    c) i  soggetti  che  acquistano  il  gas naturale confezionato in
       bombole  o  in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da
       Paesi terzi;
    d) i  soggetti  che  estraggono  per  uso proprio gas naturale in
       territorio nazionale.
   8.   Su   richiesta  possono  essere  riconosciuti  come  soggetti
   obbligati  i  gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo
   gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
   9.  Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti
   di  distribuzione  stradale  di  gas naturale per autotrazione non
   dotati  di  apparecchiature  di compressione per il riempimento di
   carri bombolai.
   10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare
   preventivamente  la  propria  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
   delle  dogane competente per territorio e di prestare una cauzione
   sul  pagamento  dell'accisa.  Tale  cauzione  e'  determinata  dal
   medesimo  Ufficio  in  misura  pari  ad un dodicesimo dell'imposta
   annua  che  si  presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
   soggetto  nella  denuncia  e  a  quelli  eventualmente in possesso
   dell'Ufficio   competente.   Il  medesimo  Ufficio,  effettuati  i
   controlli  di  competenza  e  verificata  la  completezza dei dati
   relativi  alla  denuncia  e  alla  cauzione prestata, rilascia, ai
   soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta
   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  denuncia.  I medesimi
   soggetti  sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di
   carico  e  scarico,  i  quantitativi  di  gas  naturale  estratti,
   acquistati  o  ceduti  e  ad  integrare,  a richiesta dell'Ufficio
   competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un
   dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
   11.  Sono  esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione
   di  cui  al  comma  10  le  Amministrazioni dello Stato e gli enti
   pubblici.  L'Agenzia  delle  dogane  ha  facolta' di esonerare dal
   medesimo  obbligo  le  ditte affidabili e di notoria solvibilita'.
   Tale  esonero  puo'  essere  revocato  nel  caso  in cui mutino le
   condizioni  che  ne avevano consentito la concessione; in tal caso
   la  cauzione  deve  essere  prestata  entro  quindici giorni dalla
   notifica della revoca.
   12.  L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a
   chiunque  sia  stato  condannato con sentenza passata in giudicato
   per  reati  connessi  all'accertamento ed al pagamento dell'accisa
   sui  prodotti  energetici  o sull'energia elettrica per i quali e'
   prevista la pena della reclusione.
   13.  L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base
   di  dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari
   per  la  determinazione  del debito d'imposta, che sono presentate
   dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo
   a   quello   cui  la  dichiarazione  si  riferisce.  Il  pagamento
   dell'accisa  e'  effettuato  in rate di acconto mensili da versare
   entro  la  fine  di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
   dell'anno  precedente.  Il  versamento  a conguaglio e' effettuato
   entro  il  mese  di  marzo  dell'anno  successivo  a quello cui si
   riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta
   dovuta   sono  detratte  dai  successivi  versamenti  di  acconto.
   L'Amministrazione  finanziaria  ha facolta' di prescrivere diverse
   rateizzazioni  d'acconto  sulla  base dei dati tecnici e contabili
   disponibili.  Per la detenzione e la circolazione del gas naturale
   non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
   14.  Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti
   che  effettuano  l'attivita'  di vettoriamento del gas naturale ne
   danno  comunicazione  al  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle
   dogane   e  presentano  una  dichiarazione  annuale  riepilogativa
   contenente  i  dati  relativi al gas naturale trasportato rilevati
   nelle  stazioni  di  misura.  La  dichiarazione  e'  presentata al
   competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  entro il mese di
   marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la  dichiarazione si
   riferisce.  Gli  stessi  soggetti  sono  altresi' tenuti a rendere
   disponibili  agli  organi preposti ai controlli i dati relativi ai
   soggetti cui il prodotto e' consegnato.
   15.  In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas
   naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di
   gas  naturale  accertati  e  la  trasmettono al competente ufficio
   dell'Agenzia  delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati
   accertati.";
l) la  rubrica  del  titolo II e' sostituita dalla seguente: "Energia
   elettrica";
m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
   "Art.  52  (Oggetto  dell'imposizione).  -  1. L'energia elettrica
   (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle
   aliquote  di  cui  all'allegato  I,  al momento della fornitura ai
   consumatori  finali  ovvero  al  momento del consumo per l'energia
   elettrica prodotta per uso proprio.
   2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
    a) prodotta  con  impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
       della  normativa vigente in materia, con potenza non superiore
       a 20 kW;
    b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi, negli autoveicoli,
       purche'  prodotta  a  bordo  con  mezzi  propri,  esclusi  gli
       accumulatori,  nonche'  quella  prodotta da gruppi elettrogeni
       mobili  in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi
       ad esse assimilati;
    c) prodotta   con  gruppi  elettrogeni  azionati  da  gas  metano
       biologico;
    d) prodotta  da  piccoli  impianti  generatori comunque azionati,
       purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW,
       nonche'  prodotta  in officine elettriche costituite da gruppi
       elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva
       non superiore a 200 kW;
    e) utilizzata  principalmente  per  la  riduzione  chimica  e nei
       processi elettrolitici e metallurgici;
    f) impiegata nei processi mineralogici;
    g) impiegata  per  la  realizzazione  di  prodotti  sul cui costo
       finale,  calcolato in media per unita', incida per oltre il 50
       per cento.
   3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
    a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per
       mantenere la capacita' di produrre elettricita';
    b) prodotta  con  impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
       della  normativa  vigente  in materia, con potenza disponibile
       superiore  a  20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione
       in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
    c) utilizzata   per   l'impianto   e   l'esercizio   delle  linee
       ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
    d) impiegata   per   l'impianto  e  l'esercizio  delle  linee  di
       trasporto urbano ed interurbano;
    e) consumata  per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni  di
       residenza  anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino
       a  3  kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi
       superiori  ai  limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e
       di  220  kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al
       recupero  dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo
       I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
       Comitato interministeriale dei prezzi;
    f) utilizzata  in  opifici  industriali aventi un consumo mensile
       superiore  a  1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo
       si  e'  verificato.  Ai fini della fruizione dell'agevolazione
       gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio
       dell'Agenzia  delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
       dati relativi al consumo del mese precedente.
   4.  Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di
   autorizzare,  nel  periodo  tra  la  realizzazione e l'attivazione
   regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la
   prova ed il collaudo degli apparecchi.";
n) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  53  (Soggetti  obbligati  e adempimenti). - 1. Obbligati al
   pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
    a) i   soggetti  che  procedono  alla  fatturazione  dell'energia
       elettrica  ai  consumatori  finali,  di  seguito indicati come
       venditori;
    b) gli  esercenti  le officine di produzione di energia elettrica
       utilizzata per uso proprio;
    c) i  soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio
       con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200
       kW  intendendosi  per uso promiscuo l'utilizzazione di energia
       elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
   2.   Su   richiesta  possono  essere  riconosciuti  come  soggetti
   obbligati:
    a) i  soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
       utilizzata   con   impiego   unico   previa  trasformazione  o
       conversione   comunque  effettuata,  con  potenza  disponibile
       superiore a 200 kW;
    b) i  soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
       da  due  o  piu'  fornitori,  qualora  abbiano consumi mensili
       superiori a 200.000 kWh.
   3.  Qualora  i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano
   sede  nel  territorio  nazionale,  l'imposta  di  cui  al  comma 1
   dell'articolo  52 e' dovuta dalle societa', designate dai medesimi
   soggetti,  aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono
   registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
   prima   dell'inizio   dell'attivita'   di  fornitura  dell'energia
   elettrica  ai  consumatori  finali  e  ottemperare  agli  obblighi
   previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
   4.  I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare
   preventivamente  la  propria  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
   delle  dogane  competente  per  territorio  e  di  dichiarare ogni
   variazione,  relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche
   societarie,  nonche'  la  cessazione  dell'attivita', entro trenta
   giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
   5.  I  soggetti  di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli
   che  versano  anticipatamente  l'imposta dovuta mediante canone di
   abbonamento   annuale,   prestano   una   cauzione  sul  pagamento
   dell'accisa  determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle
   dogane  in  misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si
   presume  dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella
   denuncia  di  cui  al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso
   dello  stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli
   di  competenza  e verificata la completezza dei dati relativi alla
   denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai
   commi  1,  2  e alle societa' di cui al comma 3 un'autorizzazione,
   entro  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento della denuncia.
   L'autorizzazione  viene  negata  o  revocata  a chiunque sia stato
   condannato  con  sentenza  passata in giudicato per reati connessi
   all'accertamento   ed   al   pagamento  dell'accisa  sui  prodotti
   energetici  o  sull'energia  elettrica  per i quali e' prevista la
   pena della reclusione.
   6.  I  soggetti  di  cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a
   richiesta   del  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,
   l'importo  della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
   dell'imposta   dovuta   nell'anno   precedente.   Sono   esonerati
   dall'obbligo  di  prestare  la  cauzione  le Amministrazioni dello
   Stato  e  gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
   esonerare  dal  predetto  obbligo le ditte affidabili e di notoria
   solvibilita'.  Tale  esonero  puo' essere revocato nel caso in cui
   mutino  le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in
   tale  caso  la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
   dalla notifica della revoca.
   7.  Ai  soggetti  di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di
   energia   elettrica   e'   rilasciata,   dal   competente  ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane  successivamente  alla  verifica degli
   impianti,  una  licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione
   di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
   8.  I  soggetti  di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli
   che  versano  anticipatamente  l'imposta dovuta mediante canone di
   abbonamento  annuale,  presentano  una  dichiarazione  di  consumo
   annuale,   contenente,   oltre   alle  indicazioni  relative  alla
   denominazione,  alla  sede  legale,  al  codice fiscale, al numero
   della  partita  IVA  del  soggetto,  all'ubicazione dell'eventuale
   officina,  tutti  gli  elementi  necessari  per l'accertamento del
   debito  "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia
   elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione
   o distribuzione.
   9.  La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente
   Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
   successivo a quello cui si riferisce.";
o) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
   "Art.  53-bis  (Altri adempimenti). - 1. Contestualmente all'avvio
   della   propria   attivita',  i  soggetti  che  producono  energia
   elettrica  non  esclusa  dal  campo di applicazione dell'accisa ai
   sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di
   cui  all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane e presentano una dichiarazione annuale
   contenente  l'indicazione  dei dati relativi all'energia elettrica
   prodotta   e  a  quella  immessa  nella  rete  di  trasmissione  o
   distribuzione.
   2.  Contestualmente  all'avvio della propria attivita', i soggetti
   che  effettuano  l'attivita' di vettoriamento di energia elettrica
   ne  danno  comunicazione  al competente Ufficio dell'Agenzia delle
   dogane.  Gli  stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale
   riepilogativa  contenente  i  dati, relativi all'energia elettrica
   trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
   3.  I  soggetti  di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione
   annuale  al  competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il
   mese  di  marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
   si  riferisce.  Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere
   disponibili  agli  organi preposti ai controlli i dati relativi ai
   soggetti  cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al
   competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  ogni  variazione
   relativa  agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie,
   nonche'  la  cessazione  dell'attivita', entro trenta giorni dalla
   data in cui tali eventi si sono verificati.
   4.    I   gestori   delle   reti   di   distribuzione   comunicano
   tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica
   consegnata   ai   consumatori   finali.  Sono  altresi'  tenuti  a
   comunicare,   tempestivamente,   anche   al   competente   Ufficio
   dell'Agenzia  delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente
   di energia elettrica.";
p) all'articolo  54,  comma  4,  le parole: "comma 3" sono sostituite
   dalle seguenti: "comma 2";
q) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   55   (Accertamento   e  liquidazione  dell'accisa).  -  1.
   L'accertamento  e  la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal
   competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  sulla base della
   dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
   2.  Per  le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza
   disponibile  non  superiore  a  200  kW,  con impiego promiscuo, i
   venditori  devono  convenire,  per  tali utenti, con il competente
   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane,   il   canone   d'imposta
   corrispondente,  in  base  ai  consumi  presunti tassabili ed alle
   rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione
   di  ciascun  anno  un  elenco  degli anzidetti utenti e comunicare
   mensilmente  al  competente  Ufficio  dell'Agenzia delle dogane le
   relative  variazioni.  Gli  utenti  a  loro volta sono obbligati a
   denunciare  al venditore le variazioni che comportino, sul consumo
   preso  per  base  nella  determinazione  del  canone,  un  aumento
   superiore  al  10  per  cento, nel qual caso il competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane  procede alla revisione del canone. Il
   venditore,  inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane,  l'elenco degli utenti che utilizzano
   l'energia  elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le
   relative variazioni.
   3.  Per  le  forniture  di  energia  elettrica  a cottimo, per usi
   soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con
   un  canone  stabilito  dal  competente  Ufficio dell'Agenzia delle
   dogane  in relazione alla potenza installata presso i consumatori,
   tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
   4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati
   in  occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia
   elettrica  e  la  trasmettono  al  competente Ufficio dell'Agenzia
   delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
   5.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  1, lettera b),
   esercenti  officine non fornite di misuratori o di altri strumenti
   integratori  della  misura  dell'energia  adoperata, corrispondono
   l'accisa  mediante  un canone annuo di abbonamento determinato dal
   competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti
   hanno  l'obbligo  di  dichiarare anticipatamente le variazioni che
   comportino  un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso
   per  base  nella  determinazione  del  canone  ed  in  tal caso il
   competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle  dogane  procede  alla
   revisione  straordinaria  dello  stesso.  Gli  esercenti  officine
   costituite   da   impianti  di  produzione  combinata  di  energia
   elettrica  e  calore,  con potenza disponibile non superiore a 100
   kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento
   annuale.
   6.  Qualora  m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi
   diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota
   d'imposta,  le  diverse  utilizzazioni devono essere fatte in modo
   che   sia,   a   giudizio  insindacabile  del  competente  Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane,  escluso  il  pericolo  che l'energia
   elettrica  venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta.
   Il  competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' prescrivere
   l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di
   sicurezza  o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia
   elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
   7.  I  venditori  di energia elettrica devono tenere registrazioni
   distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.";
r) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  56  (Versamento dell'accisa). - 1. Il pagamento dell'accisa
   e'  effettuato  in  rate  di  acconto mensili, da versare entro il
   giorno  16  di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo
   dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di
   acconto  e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio
   e'  effettuato  entro  il  giorno  16  del mese di marzo dell'anno
   successivo  a  quello  cui  si  riferisce.  Le somme eventualmente
   versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti
   di  acconto.  I  soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
   a),  e  le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto
   di rivalsa sui consumatori finali.
   2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla
   base  dei  dati  tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di
   acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
   3.  La  bolletta  di  pagamento  rilasciata  dai  soggetti  di cui
   all'articolo  53,  comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve
   riportare  i  quantitativi  di  energia  elettrica  venduti  e  la
   liquidazione  dell'accisa  e  relative addizionali, con le singole
   aliquote applicate.
   4.  Per  i  supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle
   liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio
   dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
   5.  I  soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone
   annuo  d'imposta  all'atto  della  stipula  della  convenzione  di
   abbonamento  e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il
   mese di gennaio di ciascun anno.
   6.  In  caso  di  ritardato pagamento si applicano l'indennita' di
   mora  e  gli  interessi  nella  misura  prevista  per  il  tardivo
   pagamento   delle   accise.  Per  i  recuperi  e  per  i  rimborsi
   dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.";
s) nell'articolo 57:
   1)   la   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Privilegi  e
   prescrizione";
   2) il comma 1 e' abrogato;
t) all'articolo 58:
   1)  nel comma 1 le parole: "fabbricanti di energia elettrica" sono
   sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 53, commi
   1  e  2, che esercitano officine di energia elettrica" e le parole
   "all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio," sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "al  competente Ufficio dell'Agenzia
   delle dogane";
   2)  nel  comma  4  le parole "I fabbricanti" sono sostituite dalle
   seguenti: "I soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
   3)  nel  comma  5, le parole: "imposta di consumo" sono sostituite
   dalla seguente "accisa";
u) all'articolo 59:
   1) nel comma 1:
     a)  le  parole: "e' punito" sono sostituite dalle seguenti "sono
     puniti"  e  le  parole  "il  fabbricante"  sono sostituite dalle
     seguenti "i soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
     b)  le  parole: "o l'acquirente di energia elettrica considerato
     fabbricante ai fini dell'imposizione" sono soppresse;
     c)  la  lettera  a)  e'  sostituita dalla seguente: "a) attivano
     l'officina  a  scopo  di  produzione  di energia elettrica senza
     essere provvisti della licenza di esercizio;
     d)  la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) manomettono o
     lasciano  manomettere  in  qualsiasi modo i congegni applicati o
     fatti   applicare  dal  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle
     dogane,  nonche'  i  contrassegni, bolli e suggelli applicati da
     detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita";
     e)  la  lettera  c) e' sostituita dalla seguente: "c) omettono o
     redigono  in  modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui
     agli  articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono
     in  modo  irregolare  le  registrazioni  di cui all'articolo 55,
     comma  7,  ovvero  non  presentano  i registri, i documenti e le
     bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4";
     f)   la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "d)  non
     presentano  o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui
     all'articolo 53, comma 4";
     g)  nella  lettera  e)  la  parola  "nega"  e'  sostituita dalla
     seguente:  "negano",  la  parola: "ostacola" e' sostituita dalla
     seguente:  "ostacolano"  e  la  parola "impedisce" e' sostituita
     dalla seguente: "impediscono";
   2)  nel  comma  2,  la  parola:  "fabbricanti" e' sostituita dalle
   seguenti: "soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
v) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  60  (Addizionali  dell'accisa).  -  1.  Le disposizioni del
   presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52,
   comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia
   elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse
   modalita' dell'accisa.";
z) all'articolo 62:
   1)  nel  comma  1,  le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00
   98)"  sono  sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a
   2710 19 99)";
   2)  nel  comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite
   dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)";
aa) nell'articolo  67,  il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La
   classificazione  dei  prodotti energetici di cui al presente testo
   unico  e'  effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura
   combinata   di   cui   al  regolamento  (CE)  n.  2031/2001  della
   Commissione  del  6  agosto  2001,  che  modifica l'allegato I del
   regolamento  (CEE)  n.  2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
   relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
   doganale comune.";
bb) nell'allegato I:
   1)  la  voce  "benzina"  e' sostituita dalla seguente "benzina con
   piombo";
   2)  la  voce  "benzina  senza piombo" e' sostituita dalla seguente
   "benzina";
   3)  dopo  la voce "Gas metano", e' inserita la seguente: "Carbone,
   lignite  e  coke  (codici  NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso
   riscaldamento:   da   parte   di  imprese:  4,60  euro  per  mille
   chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
   per mille chilogrammi.";
cc) nella tabella A:
   1) nella rubrica, la parola: "degli" e' sostituita dalla seguente:
   "dei";
   2)  al punto 5, dopo la voce: "- gasolio" e' inserita la seguente:
   "- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
   3)  al  punto  10,  dopo  le parole "di cantiere" sono aggiunte le
   seguenti ", nei motori fissi";
   4)   al   punto   10,  nella  colonna  "Agevolazione"  la  parola:
   "esenzione"  e'  sostituita  dalle  seguenti: "euro 11,73 per 1000
   mc.";
   5) al punto 11:
    a) dopo  le  parole: "energia elettrica:" e' inserita la seguente
       voce: "- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
    b) dopo  la  voce  "olio  combustibile  e  oli  minerali  greggi,
       naturali"  e' inserita la seguente: "- carbone, lignite e coke
       (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.";
   6)  al  punto  14,  le  parole:  "di  ossido  di alluminio e" sono
   soppresse;
   7)  il  punto  15  e'  sostituito  dal  seguente: "Gas di petrolio
   liquefatti   utilizzati,  negli  impianti  centralizzati  per  usi
   industriali  e  dagli  autobus  urbani  ed  extraurbani adibiti al
   servizio pubblico.";
   8) alla nota (1), le parole: "della persona fisica o giuridica che
   puo'  utilizzarli"  sono sostituite dalle seguenti: "della persona
   fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli";
   9)  dopo  la  nota  (1)  e'  aggiunta la seguente nota: (2) per la
   individuazione  degli  usi industriali si rinvia a quanto disposto
   nell'articolo 26, comma 3.
  2.  L'efficacia  della disposizione di cui al comma 1, lettera cc),
punto  2, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato   istitutivo   della   Comunita'  europea,  alla  preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2003/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 ottobre 2003, n. L 283.
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  B, della legge
          18 aprile  2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
                                                          "Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          Þ-agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          del-l'11 febbraio     2004,    sulla    promozione    della
          cogenerazione  basata  su  una  domanda di calore utile nel
          mercato  interno  dell'energia  e che modifica la direttiva
          92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 3, 5, 11,
          23, 54, 57, 58, 59, 62, 67, dell'allegato I e della tabella
          A   del   decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995,
          n. 279, supplemento ordinario, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
          Il  prodotto  da sottoporre ad accisa deve essere accertato
          per  quantita'  e qualita'. La classificazione dei prodotti
          soggetti  ad  accisa  e'  quella  stabilita  dalla  tariffa
          doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed
          ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
              2.  Alla controversie relative alla classificazione dei
          prodotti  ai  fini dell'accisa si applicano le disposizioni
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  e successive
          modificazioni,   per   le   controversie  doganali  con  la
          sostituzione  dell'ufficio  tecnico di finanza alla dogana,
          per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
              3.  La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
          alla  quantita'  di  prodotto  l'aliquota d'imposta vigente
          alla  data  di  immissione in consumo. Per gli ammanchi, si
          applicano  le  aliquote  vigenti  al momento in cui essi si
          sono  verificati  ovvero,  se  tale momento non puo' essere
          determinato,   le  aliquote  vigenti  all'atto  della  loro
          constatazione.
              4.  I  termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
          anche   relative   ai  parametri  utili  per  garantire  la
          competenza  economica  di  eventuali versamenti in acconto,
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Fino  all'adozione  del  decreto  di cui al primo
          periodo,   restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'  di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli  prodotti.  Per  i  prodotti  immessi in consumo in
          ciascun   mese,   il   pagamento  dell'accisa  deve  essere
          effettuato  entro  il  giorno 16 del mese successivo per le
          immissioni  in  consumo  avvenute  nel  mese  di luglio, il
          pagamento  dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
          mese di agosto ed in tale caso non e' ammesso il versamento
          unitario  ai  sensi  dell'art.  17  del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241.  Relativamente  a  questi  ultimi
          prodotti,  il  decreto  di  cui  al  primo periodo non puo'
          prevedere  termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli
          fissati  nel  periodo  precedente.  In  caso  di ritardo si
          applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al
          2  per  cento  se  il pagamento avviene entro cinque giorni
          dalla  data  di  scadenza,  e  sono,  inoltre,  dovuti  gli
          interessi   in  misura  pari  al  tasso  stabilito  per  il
          pagamento  differito  di diritti doganali. Dopo la scadenza
          del  suddetto  termine,  non e' consentita l'estrazione dal
          deposito  fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del
          debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e'
          riscossa  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per i
          diritti  di  confine,  fermo  restando che il pagamento non
          puo'  essere  fissato  per  un periodo di tempo superiore a
          quello   mediamente  previsto  per  i  prodotti  nazionali.
          L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i prodotti sottoposti ad
          accisa  contenuti  nelle  merci  importate,  con  lo stesso
          trattamento  fiscale  previsto  per  i prodotti nazionali e
          comunitari.".
              "Art.   5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
          fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
          in  regime  di  deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
          regime   le   fabbriche   di   prodotti   tassati  su  base
          forfettaria.
              2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
          dall'amministrazione  finanziaria. L'esercizio del deposito
          fiscale  e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  63. A ciascun deposito
          fiscale e' attribuito un codice di accisa.
              3. Il depositario e' obbligato:
                a) fatte   salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli  prodotti,  a prestare cauzione nella misura del 10
          per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
          prodotti  che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
          in  relazione  alla  capacita'  di  stoccaggio dei serbatoi
          utilizzabili.  In  ogni  caso, l'importo della cauzione non
          puo'   essere   inferiore  all'ammontare  dell'imposta  che
          mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
          di  cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
          dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
          dall'obbligo    di    prestazione    della    cauzione   le
          amministrazioni   dello   Stato   e  degli  enti  pubblici.
          L'amministrazione  finanziaria ha facolta' di esonerare dal
          predetto   obbligo   le   ditte  affidabili  e  di  notoria
          solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
          cui  mutino  le  condizioni  che  ne  avevano consentito la
          concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata
          entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
                c) a  tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
          movimentati nel deposito fiscale;
                d) a  presentare  i  prodotti  ad ogni richiesta ed a
          sottoporsi a controlli o accertamenti.
              4.   I  depositi  fiscali  si  intendono  compresi  nel
          circuito   doganale   e   sono   assoggettati  a  vigilanza
          finanziaria;  la  vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,
          tenendo  conto  dell'operativita'  dell'impianto, la tutela
          fiscale   anche   attraverso   controlli   successivi.   Il
          depositario  autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti
          con  l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
          le  relative  spese per il funzionamento; sono a carico del
          depositario  i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
          di  controllo  svolta,  su sua richiesta, fuori dell'orario
          ordinario d'ufficio.
              5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
          fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
          stabiliti  dal  presente  articolo  nonche'  del divieto di
          estrazione  di  cui  all'art. 3, comma 4, indipendentemente
          dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le violazioni che
          costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della  licenza
          fiscale di esercizio.".
              "Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
          consumo  in  altro Stato membro e acquistati da privati). -
          1.  Per  i  prodotti  assoggettati  ad accisa ed immessi in
          consumo  in  altro  Stato membro, acquistati da privati per
          proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello
          Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
              2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti
          acquistati  e  trasportati  da  privati  entro  i  seguenti
          quantitativi:
                a) bevande spiritose, 10 litri;
                b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
                c) vino,  90  litri,  di cui 60 litri, al massimo, di
          vino spumante;
                d) birra, 110 litri.
              3.  I  prodotti  acquistati  e trasportati in quantita'
          superiore  ai  limiti  stabiliti nel comma 2 si considerano
          acquistati  per  fini  commerciali  e per gli stessi devono
          essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa
          disposizione   si   applica   nel   caso  di  oli  minerali
          trasportati  dai  privati o per loro conto con modalita' di
          trasporto  atipico. E' considerato atipico il trasporto del
          carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali [1],
          dai  contenitori  per  usi  speciali  [2]  o dall'eventuale
          bidone  di  scorta,  di capacita' non superiore a 10 litri,
          nonche'   il   trasporto   di  oli  minerali  destinati  al
          riscaldamento   con   mezzi   diversi   dalle  autocisterne
          utilizzate da operatori professionali.
              [1] Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo
          quelli  permanentemente installati dal costruttore su tutti
          gli  autoveicoli  dello  stesso  tipo e la cui sistemazione
          permanente  consente l'utilizzazione diretta del carburante
          sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il
          funzionamento,   durante   il  trasporto,  dei  sistemi  di
          refrigerazione   o   di  altri  sistemi.  Sono,  parimenti,
          considerati  serbatoi  normali i serbatoi di gas installati
          su  veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta
          del  gas  come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli
          altri  sistemi  di  cui  possono  essere dotati i veicoli e
          quelli istallati permanentemente dal costruttore su tutti i
          contenitori   per  usi  speciali,  dello  stesso  tipo  del
          contenitore  considerato,  la  cui  sistemazione permanente
          consente  l'utilizzazione  diretta  del  carburate  per  il
          funzionamento,   durante   il  trasporto,  dei  sistemi  di
          refrigerazione  e  degli altri sistemi di cui sono dotati i
          contenitori per usi speciali.
              [2]  E'  considerato  "contenitore  per  usi  speciali"
          qualsiasi  contenitore  munito  di dispositivi particolari,
          adattati   ai  sistemi  di  refrigerazione,  ossigenazione,
          isolamento termico o altro.".
              "Art.  23  (Depositi  fiscali di oli minerali). - 1. Il
          regime   del   deposito   fiscale   e'  consentito  per  1e
          raffinerie,  per  gli altri stabilimenti di produzione dove
          si  ottengono  i  prodotti  energetici  di cui all'art. 21,
          comma 1,  sottoposti  ad  accisa,  ad  esclusione  del  gas
          naturale  (codici  NC  27  11  11 00 e NC 27 11 21 00), del
          carbone,  della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702
          e  NC  2704)  e  i  prodotti  sottoposti ad accisa ai sensi
          dell'art.  21,  commi 4  e  5,  nonche'  per  gli  impianti
          petrolchimici.
              2.   Per   il   controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del trasferimento e dell'impiego degli oli
          minerali,  l'amministrazione  finanziaria  puo' prescrivere
          l'installazione  di  strumenti  e  apparecchiature  per  la
          misura  e  per  il  campionamento delle materie prime e dei
          prodotti  semilavorati  e  finiti; puo', altresi', adottare
          sistemi  di  verifica e di controllo anche con l'impiego di
          tecniche telematiche ed informatiche.
              3.  Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
          detenuti  prodotti  petroliferi ad imposta assolta, eccetto
          quelli  strettamente  necessari  per il funzionamento degli
          impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente
          ufficio tecnico di finanza.
              4.  Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
          consumo  che  devono  essere  sottoposti  ad  operazioni di
          miscelazione   o   a   rilavorazioni   in  un  impianto  di
          lavorazione  o  di  deposito, gestito in regime di deposito
          fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6.
              5.  La  licenza  di  cui  all'art. 5 per la gestione in
          regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione
          degli  oli  minerali viene revocata o negata a chiunque sia
          stato   condannato  per  violazioni  all'accisa  sugli  oli
          minerali   per   le   quali  e'  stabilita  la  pena  della
          reclusione.".
              "Art.  54 (Definizione di officina). - 1. L'officina e'
          costituita  dal  complesso  degli  apparati  di produzione,
          accumulazione,  trasformazione e distribuzione dell'energia
          elettrica  esercitati  da  una medesima ditta, anche quando
          gli    apparati    di   accumulazione,   trasformazione   e
          distribuzione  sono  collocati in luoghi distinti da quelli
          in  cui  si  trovano  gli  apparati  di  produzione, pur se
          ubicati in comuni diversi.
              2.  Costituiscono officine distinte le diverse stazioni
          di  produzione  dell'energia elettrica che una stessa ditta
          esercita  in  luoghi  distinti anche quando queste stazioni
          siano  messe  in  comunicazione  fra loro mediante un'unica
          stazione di distribuzione.
              3.  Le  officine  delle  ditte  acquirenti  di  energia
          elettrica,  per  farne  rivendita  o  per uso proprio, sono
          costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di
          trasformazione,  di  accumulazione  e  di  distribuzione, a
          partire dalla presa dell'officina venditrice.
              4.  Sono  da  considerare  come  officine, agli effetti
          dell'imposizione,  anche  gli  apparati  di produzione e di
          accumulazione  montati  su  veicoli, ad eccezione di quelli
          utilizzati  per  la  produzione  di  energia  elettrica non
          soggetta   ad   imposta,  di  cui  all'art.  52,  comma  2,
          lettera b).".
              "Art. 57 (Privilegi e prescrizione). - 1. (Abrogato).
              2.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria  per
          l'imposta  ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle
          somme  dovute  dagli  utenti  per  i  consumi  soggetti  ad
          imposta.
              3.   Il   termine  di'  prescrizione  per  il  recupero
          dell'imposta  e'  di  cinque  anni  dalla  data  in  cui e'
          avvenuto  il  consumo. In caso di comportamenti omissivi la
          prescrizione  opera  dal  momento  della scoperta del fatto
          illecito.
              4.  La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta
          quando  viene  constatata  la  violazione  e  ricomincia  a
          decorrere  dal  giorno in cui diventa definitivo l'atto che
          conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso
          per la violazione accertata.".
              "Art.  58  (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione
          finanziaria  ha  facolta' di prescrivere ai soggetti di cui
          all'art.  53,  commi  1  e  2,  che  esercitano officine di
          energia  elettrica  l'acquisto  e  l'applicazione,  a  loro
          spese,  di  strumenti  di  misura  dai  quali sia possibile
          rilevare  l'energia  elettrica  prodotta  ed  erogata.  Ha,
          inoltre,   facolta'   di   applicare   suggelli,  bolli  ed
          apparecchi  di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine
          di  produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi
          nei     congegni,     applicati     o    fatti    applicare
          dall'amministrazione     finanziaria,     devono     essere
          immediatamente    denunciati    al    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei
          circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.
              2.   I   funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria,
          muniti  della  speciale  tessera  di  riconoscimento di cui
          all'art.  31  della  legge  7 gennaio  1929, n. 4, hanno la
          facolta'  di verificare e controllare, sia di giorno che di
          notte,  le  centrali  elettriche,  le cabine, le linee e le
          reti,   nonche'  gli  impianti  fissi  ed  i  veicoli  dove
          l'energia  elettrica  viene  consumata.  Possono, altresi',
          prendere    visione   di   tutti   i   registri   attinenti
          all'esercizio  delle  officine,  allo  scopo di riscontrare
          l'andamento  della  produzione  ed  i  suoi rapporti con il
          consumo.   Essi   hanno,   inoltre,  il  diritto,  ai  fini
          dell'imposta,  al  libero  accesso negli esercizi pubblici,
          nei  locali  di  spettacoli  pubblici, finche' sono aperti,
          nonche'  al  libero  percorso  dei  mezzi  di  trasporto in
          servizio  pubblico  urbano  di linea. I funzionari predetti
          possono  eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche'
          siano   aperti,   ed,   in  caso  di  fondati  sospetti  di
          violazioni,  possono  procedere,  nella  loro  qualita'  di
          ufficiali   di   polizia   giudiziaria,  nell'ambito  delle
          specifiche   attribuzioni,  a  visite  domiciliari,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
              3.   Le   ditte  esercenti  officine,  oltre  ad  avere
          l'obbligo  di  presentare  tutti  i  registri,  contratti o
          documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita
          dell'energia   elettrica,   devono  prestare  gratuitamente
          l'assistenza  e l'aiuto del proprio personale ai funzionari
          dell'amministrazione   finanziaria,  nelle  operazioni  che
          questi  compiono  in  officina,  negli  uffici dell'azienda
          commerciale  e  presso  gli  utenti,  per tutti gli effetti
          dell'imposizione.
              4.  I  soggetti  obbligati  di cui all'art.53 i privati
          consumatori  e  gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo
          di  esibire,  ad  ogni  richiesta  del personale addetto al
          servizio,   gli  originali  dei  documenti  e  le  bollette
          relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica.
          Quando  nei  contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici
          dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il
          diritto  di  far  procedere  dai loro impiegati a verifiche
          degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto
          anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto
          al servizio, per le opportune verifiche.
              5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia
          di   finanza,  dall'art.  18,  sono  esercitati  anche  per
          l'espletamento   dei  controlli  per  l'applicazione  della
          accisa sull'energia elettrica.".
              "Art.    59    (Sanzioni).   -   1.   Indipendentemente
          dall'applicazione   delle   pene   previste   per  i  fatti
          costituenti    reato,   sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro dal
          doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di
          evadere,  non  inferiore  in  ogni  caso a lire 500 mila, i
          soggetti obbligati di cui all'art. 53 che:
                a) attivano  l'officina  a  scopo  di  produzione  di
          energia  elettrica  senza essere provvisti della licenza di
          esercizio;
                b) manomettono  o  lasciano  manomettere in qualsiasi
          modo  i congegni applicati o fatti applicare dal competente
          Ufficio  dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni,
          bolli  e  suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi
          di assoluta necessita';
                c) omettono  o redigono in modo incompleto o inesatto
          le  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3, comma 8, e 55,
          comma  2,  non  tengono  o  tengono  in  modo irregolare le
          registrazioni  di  cui  all'art.  55,  comma 7,  ovvero non
          presentano  i  registri,  i documenti e le bollette a norma
          dell'art. 58, commi 3 e 4;
                d) non  presentano o presentano incomplete o infedeli
          le denunce di cui all'art. 53, comma 4;
                e) negano  o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato
          ingresso  ai  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria
          addetti  al  servizio  nelle officine o nei locali annessi,
          ovvero  impediscono  ad essi l'esercizio delle attribuzioni
          previste dall'art. 58.
              2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente
          che  altera  il  funzionamento  dei  congegni o manomette i
          suggelli   applicati  dai  funzionari  dell'amministrazione
          finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 per
          misurazione,  per riscontro o per sicurezza, ovvero destina
          l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
              3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi
          sottrae  o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia
          elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
              4.  Per  ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante
          una   liquidazione  di  imposta  non  dovuta  o  in  misura
          superiore  a  quella  effettivamente  dovuta, si applica la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa,
          con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele.
              5.  Per  ogni  altra  violazione delle disposizioni del
          presente  titolo e delle relative norme di applicazione, si
          applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
          somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.".
              "Art.  62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti e sui
          bitumi  di  petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC
          da  2710  19  81 a 2710 19 99) ferma restando la tassazione
          prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad "accisa"
          [1]  anche  quando  sono  destinati,  messi  in  vendita  o
          impiegati,    per   usi   diversi   dalla   combustione   o
          carburazione.
              2.  I  bitumi  di  petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
          sottoposti ad imposta di consumo.
              3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
          oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
          funzione  di  lubrificazione  e  non  e' dovuta per gli oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della  gomma  naturale e sintetica per la fabbricazione dei
          relativi   manufatti,   nella   produzione   delle  materie
          plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
          le  colle  adesive,  nella produzione degli antiparassitari
          per  le  piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
          comma 2.  Per  gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
          di  bordo  di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
          previsto per i carburanti.
              4.  L'imposta  di  cui  ai commi 1 e 2 si applica anche
          agli   oli   lubrificanti  ed  ai  bitumi  contenuti  nelle
          preparazioni  lubrificanti  (codice  NC 3403) e negli altri
          prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
              5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli minerali
          ottenuti  congiuntamente  dalla rigenerazione di oli usati,
          derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
          in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
          per  cento  dell'aliquota  normale  prevista per gli oli di
          prima   distillazione   e   per   gli  altri  prodotti.  La
          percentuale  anzidetta  puo'  essere modificata con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          dell'ambiente,  in  relazione  alla  esigenza di assicurare
          competitivita'  all'attivita'  della  rigenerazione,  ferma
          restando,   in   caso  di  diminuzione  della  percentuale,
          l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
          con   lo   stesso   decreto,  mediante  una  corrispondente
          variazione   in  aumento  dell'aliquota  normale.  Gli  oli
          lubrificanti  usati  destinati  alla  combustione  non sono
          soggetti  a  tassazione.  Gli  oli  minerali  contenuti nei
          residui   di   lavorazione  della  rigenerazione  non  sono
          soggetti a tassazione.
              6.  Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21,
          comma 2,  gli  oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
          estratti  aromatici  (codice  NC 2713 90 90), le miscele di
          alchilbenzoli  sintetici  (codice NC 3817 00) ed i polimeri
          poliolefinici  sintetici  (codice  NC 3902) sono sottoposti
          alla    medesima   imposizione   prevista   per   gli   oli
          lubrificanti,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
          usati per la lubrificazione meccanica.
              7.  L'imposta  prevista per i bitumi di petrolio non si
          applica   ai   bitumi  utilizzati  nella  fabbricazione  di
          pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
          quelli  impiegati  come combustibile nei cementifici. Per i
          bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione  di
          energia  elettrica  si  applicano le aliquote stabilite per
          l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
              8.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
          al   comma 6,   si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli
          sintetici  i  miscugli  di idrocarburi archilarilici aventi
          almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
          ottenuti  per  alchilazione del benzolo con procedimento di
          sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
          anche  impurezze  purche'  non  superiori al 5 per cento in
          volume.
              9.  Per  la  circolazione  e  per il deposito degli oli
          lubrificanti  e  dei  bitumi  assoggettati  ad  imposta  si
          applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
              [1] per le aliquote vedasi allegato 1.".
              "Art.   67   (Norme   di   esecuzione   e  disposizioni
          transitorie).  - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   stabilite  le  norme
          regolamentari  per l'applicazione del presente testo unico,
          con     particolare    riferimento    all'accertamento    e
          contabilizzazione    dell'imposta,    all'istituzione   dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore  professionale,  di  rappresentante  fiscale o di
          obbligato  d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
          di  agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni, al
          riconoscimento  di  non  assoggettabilita'  al regime delle
          accise,  all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria e
          fiscale,   alla   circolazione   e  deposito  dei  prodotti
          sottoposti  ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
          dei  contrassegni  di  Stato,  all'istituzione degli uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere  generale  stabiliti  dalle  norme regolamentari,
          l'amministrazione  finanziaria  impartisce  le disposizioni
          specifiche  per  i  singoli casi. Fino a quando non saranno
          emanate  le  predette norme regolamentari restano in vigore
          quelle  vigenti,  in quanto applicabili. I cali ammissibili
          all'abbuono   dell'imposta,   fino  a  quando  non  saranno
          determinati  con  il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
          si  determinano  in  base  alle percentuali stabilite dalle
          norme vigenti.
              2.  Fino  all'emanazione del decreto previsto dall'art.
          2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote
          ai   prodotti   gia'   immessi   in   consumo,  valgono  le
          disposizioni  dell'art.  9  della  legge 11 maggio 1981, n.
          213;  per  la  loro  inosservanza  si  applica  la sanzione
          amministrativa prevista dall'art. 50.
              3.  Le  disposizioni  dell'art.  63  si applicano per i
          diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
          impianti  che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti
          devono  denunciare  la loro attivita' entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto
          di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
              4.  Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i
          prodotti  venduti  in  negozi  sotto  controllo  doganale e
          trasportati,  nei  limiti dei quantitativi consentiti dalle
          vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
          un  viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un
          volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
              5.   Il   diritto  erariale  speciale  per  gli  alcoli
          denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
          1948,  n.  1200, convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 dicembre  1948,  n.  1388,  e  successive  modificazioni,
          soppresso  dal  1° luglio  1996  dall'art. 35, comma 2, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, si
          applica   con  l'osservanza  delle  disposizioni  stabilite
          dall'art. 61.
              6.  Per  la  vigilanza sulla produzione e sul commercio
          delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
          applicabili,  le  disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
          1952,  n.  1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 dicembre  1952,  n.  2384,  fino a quando la materia non
          sara'  regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
          comma 1.  Per  le violazioni delle predette disposizioni si
          applica l'art. 50.
              7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al
          presente  testo  unico  e'  effettuata  con  riferimento ai
          codici  della  nomenclatura combinata di cui al regolamento
          (CE)  n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che
          modifica  l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
          Consiglio,  del  23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
          tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
              8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del
          presente  testo  unico,  qualora non sia stato stabilito un
          termine  diverso,  sono  eseguiti  entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.".
                                                          "Allegato I
ELENCO  PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA
             DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
                            Oli minerali
    Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
    Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
    Petrolio lampante o cherosene:
      usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
      usato  come  combustibile  per  riscaldamento: lire 415.990 per
mille litri;
    Oli da gas o gasolio:
      usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
      usato  come  combustibile  per  riscaldamento: lire 747.470 per
mille litri;
    Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
    Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille
kg.
    Gas di petrolio liquefatti:
      usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
      usato  come  combustibile  per  riscaldamento: lire 359.220 per
mille kg;
    Gas naturale:
      Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati
per  uso  riscaldamento:  da  parte  di  imprese: 4,60 euro per mille
chilogrammi;  da  parte  di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
per mille chilogrammi.;
      per autotrazione: lire zero;
      per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
      per combustione per usi civili:
        a) per  usi  domestici  di cottura cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 86 al mc;
        b) per  usi  di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a
250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
        c) per altri usi civili lire 332 al mc;
      per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
        a) per  gli  usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire
74 al mc;
        b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
                     Alcole e bevande alcoliche
    Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
    Vino: lire zero;
    Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
    Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
    Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
                          Energia elettrica
    Per ogni kWh di energia impiegata:
      per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni
kWh;
      per  qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
lire 6 al kWh.
                         Imposizioni diverse
    Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
    Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille Kg.".
                                                           "Tabella A
IMPIEGHI  DEI  OLI  MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
L'APPLICAZIONE  DI  UNA  ALIQUOTA  RIDOTTA,  SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
                          NORME PRESCRITTE.
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             Impieghi             |           Agevolazione
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1. Impieghi diversi da carburante |
per motori o da combustibile per  |
riscaldamento                     |esenzione
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2. Impieghi come carburanti per la|
navigazione aerea diversa         |
dall'aviazione privata da diporto |
e per i voli didattici            |esenzione
---------------------------------------------------------------------
3. Impieghi come carburanti per la|
navigazione nelle acque marine    |
comunitarie, compresa la pesca,   |
con esclusione delle imbarcazioni |
private da diporto, e impieghi    |
come carburanti per la navigazione|
nelle acque interne, limitatamente|
al trasporto delle merci, e per il|
dragaggio di vie navigabili e     |
porti                             |esenzione
---------------------------------------------------------------------
4. Impiego nei trasporti          |
ferroviari di passeggeri e merci  |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
5. Impieghi in lavori agricoli,   |
orticoli, in allevamento, nella   |
silvicoltura e piscicoltura e     |
nella florovivaistica:            |
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Gasolio oli vegetali non          |
modificati chimicamente:          |
esenzione;                        |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
benzina                           |55% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione per la benzina e'  |
limitata alle macchine agricole   |
con potenza del motore non        |
superiore a 40 CV e non adibite a |
lavori per conto terzi; tali      |
limitazioni non si applicano alle |
mietitrebbie.                     |
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione viene concessa,    |
anche mediante crediti o buoni    |
d'imposta, sulla base di criteri  |
stabiliti, in relazione alla      |
estensione dei terreni, alla      |
qualita' delle colture ed alla    |
dotazione delle macchine agricole |
effettivamente utilizzate, con    |
decreto del Ministro delle        |
finanze, di concerto con il       |
Ministro delle risorse agricole,  |
alimentari e forestali, da emanare|
ai sensi dell'art. 17, comma 3,   |
della legge 23 agosto 1988, n. 400|
---------------------------------------------------------------------
6. Prosciugamento e sistemazione  |
dei terreni allagati nelle zone   |
colpite da alluvione              |esenzione
---------------------------------------------------------------------
7. Sollevamento delle acque allo  |
scopo di agevolare la coltivazione|
dei fondi rustici sui terreni     |
bonificati.                       |esenzione
---------------------------------------------------------------------
8. Prove sperimentali, collaudo di|
motori di aviazione e marina e    |
revisione dei motori di aviazione,|
nei quantitativi stabiliti        |
dall'Amministrazione finanziaria  |30% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
9. Produzione di forza motrice con|
motori fissi in stabilimenti      |
industriali, agricolo-industriali,|
laboratori, cantieri di ricerche  |
di idrocarburi e di forze endogene|
e cantieri di costruzione (escluso|
il gas naturale)                  |
---------------------------------------------------------------------
10. Naturale impiegato negli usi  |
di cantiere nei motori fissi e    |
nelle operazioni di campo per la  |
coltivazione di idrocarburi       |euro 11,73 per 1000 mc
---------------------------------------------------------------------
11. Produzione, diretta o         |
indiretta, di energia elettrica   |
con impianti obbligati alla       |
denuncia prevista dalle           |
disposizioni che disciplinano     |
l'imposta di consumo sull'energia |
elettrica:                        |
---------------------------------------------------------------------
  oli vegetali non modificati     |
chimicamente:                     |esenzione
---------------------------------------------------------------------
  naturale e gas di petrolio      |
liquefatti                        |esenzione
---------------------------------------------------------------------
  Gasolio                         |L. 23.800 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
  olio combustibile e oli minerali|
greggi, naturali                  |
---------------------------------------------------------------------
  carbone, lignite e coke (codici |
NC 2701 2702 e 2704) euro 2,60 per|
1000 Kg.                          |L. 28,400 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
In caso di autoproduzione di      |
energia elettrica, le aliquote per|
il gasolio, per l'olio            |
combustibile e per gli oli        |
minerali greggi sono le seguenti: |
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  Gasolio                         |L. 840 per 1.000 l
---------------------------------------------------------------------
  olio combustibile               |L. 1.000 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
  oli minerali greggi, naturali   |L. 2.500 per 1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione e' accordata:      |
---------------------------------------------------------------------
    a) ai prodotti petroliferi nei|
limiti dei quantitativi impiegati |
nella produzione di Energia       |
elettrica;                        |
---------------------------------------------------------------------
    b) agli oli minerali greggi,  |
naturali, impiegati nella stessa  |
area di estrazione per la         |
produzione e per l'autoproduzione |
di energia elettrica e vapore;    |
---------------------------------------------------------------------
    c) agli oli minerali impiegati|
in impianti petrolchimici per     |
l'alimentazione di centrali       |
combinate termoelettriche per     |
l'autoproduzione di energia       |
elettrica e vapore tecnologico per|
usi interni.                      |
---------------------------------------------------------------------
12. Azionamento delle autovetture |
da noleggio da piazza, compresi i |
motoscafi che in talune localita' |
sostituiscono le vetture da piazza|
e quelli lacuali, adibiti al      |
servizio pubblico da banchina per |
il trasporto di persone:          |
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                                  |40 per cento aliquota normale
  benzina e benzina senza piombo  |della benzina senza piombo;
---------------------------------------------------------------------
  Gasolio                         |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
  gas di petrolio liquefatti (GPL)|40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
  gas naturale                    |40 per cento aliquota normale.
---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione e' concessa entro i|
seguenti quantitativi giornalieri |
presumendo, in caso di            |
alimentazione promiscua a benzina |
e GPL o gas naturale un consumo di|
Gpl o gas naturale pari al 70 per |
cento del consumo totale:         |
---------------------------------------------------------------------
    a) litri 18 o metri cubi 18   |
relativamente al gas naturale per |
ogni autovettura circolante nei   |
comuni con popolazione superiore a|
500.000 abitanti;                 |
---------------------------------------------------------------------
    b) litri 14 o metri cubi 14   |
relativamente al gas naturale per |
ogni autovettura circolante nei   |
comuni con popolazione superiore a|
100.000 abitanti, ma non a 500.000|
abitanti;                         |
---------------------------------------------------------------------
  c) litri 11 o metri cubi 11     |
relativamente al gas naturale per |
ogni autovettura circolante nei   |
comuni con popolazione di 100.000 |
abitanti o meno.                  |
---------------------------------------------------------------------
13. Azionamento delle             |
autoambulanze, destinate al       |
trasporto degli ammalati e dei    |
feriti di pertinenza dei vari enti|
di assistenza e di pronto soccorso|
da determinare con provvedimento  |
dell'amministrazione finanziaria  |
(nei limiti e con le modalita'    |
stabiliti con il decreto del      |
Ministro delle finanze di cui     |
all'art. 67):                     |
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  Benzina                         |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
  benzina senza piombo            |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
  gasolio                         |40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
  gas di petrolio liquefatti (GPL)|40 per cento aliquota normale;
---------------------------------------------------------------------
  gas naturale                    |40 per cento aliquota normale;
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Le agevolazioni previste per le   |
autovetture da noleggio da piazza |
e per le autoambulanze, di cui ai |
punti 12 e 13, sono concesse      |
mediante crediti d'imposta da     |
utilizzare in compensazione ai    |
sensi dell'art. 17 del decreto    |
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,|
e successive modificazioni, ovvero|
mediante buoni d'imposta. I       |
crediti ed i buoni d'imposta non  |
concorrono alla formazione del    |
reddito imponibile e non vanno    |
considerati ai fini del rapporto  |
di cui all'art. 63 del testo unico|
delle imposte sui redditi,        |
approvato con decreto del         |
Presidente della Repubblica       |
22 dicembre 1986, n. 917, e       |
successive modificazioni.         |
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14. Produzione di magnesio da     |
acqua di mare                     |esenzione
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15. Gas di petrolio liquefatti    |
utilizzati negli impianti         |
centralizzati per usi industriali |
(2) e degli autobus urbani ed     |
extraurbani adibiti al servizio   |
pubblico}.                        |10% aliquota normale
---------------------------------------------------------------------
                                  |normale
---------------------------------------------------------------------
16. Oli minerali iniettati negli  |
altiforni per la realizzazione dei|
processi produttivi               |esenzione
    [1] Per  "aviazione  privata  da  diporto"  e  per  "imbarcazioni
private  da  diporto"  si  intende  l'uso  di  un aeromobile o di una
imbarcazione  da  parte  del  proprietario  o  della persona fisica o
giuridica  autorizzata  ad  utilizzarli  in virtu' di un contratto di
locazione  o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed
in  particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci
o  dalla  prestazione  di  servizi  a  titolo  oneroso o per conto di
autorita' pubbliche.
    (2) Per  la  individuazione  degli  usi  industriali  si rinvia a
quanto disposto nell'art. 26, comma 3.".