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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 26

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2007)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal:  1-6-2007

Art. 3

Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale
1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»;
b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».
3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».
4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1990, n. 301.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993, n. 14, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni fiscali e tariffarie). - 1. Il termine del l° agosto previsto dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.
2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.
3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.
4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'art. 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni.
All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 capo II, si applica anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.
7. Qualora, per intervenute variazioni dell'accisa erariale sul gas maturale le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze indicate all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.
9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'art. 9, decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.
10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.
12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.
12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.
12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di L. 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:
«153. La misura massima dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1998, n. 110, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale). - 1. Le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.».