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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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Testo in vigore dal: 22-3-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
  Visto   il  decreto  legislativo  2 aprile  2002,  n.  74,  recante
attuazione  della  direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
1994,  relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una  procedura  per  l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista   la  direttiva  2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  che  istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo
ad   adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
occorrenti  per  dare  attuazione  alla  citata  direttiva 2002/14/CE
compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 30 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e degli affari regionali;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1. Il  presente decreto legislativo individua il quadro generale in
materia   di  diritto  all'informazione  ed  alla  consultazione  dei
lavoratori nelle imprese o nelle unita' produttive situate in Italia.
  2.  Le modalita' di informazione e consultazione sono stabilite dal
contratto  collettivo  di  lavoro  in modo tale da garantire comunque
l'efficacia  dell'iniziativa,  attraverso  il  contemperamento  degli
interessi  dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione
tra  datore  di  lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto
dei reciproci diritti ed obblighi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 18 dicembre 1973, n. 877, reca: «Nuove norme
          per la tutela del lavoro a domicilio».
              - Il  decreto  legislativo  2 aprile  2002,  n.  74  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
              - La  direttiva  94/45/CE  e'  pubblicata  nella  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee 30 settembre
          1994, n. L 254.
              - Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235,
          supplemento ordinario.
              - La  direttiva 2002/14/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee 23 marzo 2002, n. L 80.
              La  legge  18 aprile  2005,  n. 62, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005,  n.  96,  supplemento
          ordinario.