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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22

((Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione.))

note: Entrata in vigore del decreto: 18-3-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
Testo in vigore dal: 26-5-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2004/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004,  ed  in  particolare
gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonche' l'allegato B; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai  sistemi  con
funzioni di misura definiti agli allegati specifici ((da III  a  XII,
di seguito «gli allegati specifici degli strumenti»))  concernenti  i
contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume (MI-002), i  contatori  di  energia  elettrica
attiva ((...)) (MI-003), i contatori di ((energia termica)) (MI-004),
i sistemi di  misura  per  la  misurazione  continua  e  dinamica  di
quantita' di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli  strumenti  per
pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le
misure  materializzate  (MI-008),  gli  strumenti  di  misura   della
dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010). 
  2. Il  presente  decreto  legislativo  definisce  i  requisiti  cui
debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al  comma  1  ai
fini della loro ((messa a  disposizione  sul  mercato  o))  messa  in
servizio  per  le  funzioni  di  misura  giustificate  da  motivi  di
interesse pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine
pubblico,   protezione   dell'ambiente,   tutela   dei   consumatori,
imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle  transazioni
commerciali. 
  ((2-bis. Le disposizioni del presente decreto  costituiscono  norma
specifica relativamente ai requisiti sull'immunita'  elettromagnetica
ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di  attuazione
dell'articolo  2,  paragrafo  3,  della  direttiva   2014/30/UE   del
Parlamento europeo e del  Consiglio.  Le  disposizioni  nazionali  di
attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi  anche
agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione)).