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DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2007, n. 11

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2018)
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Testo in vigore dal: 3-3-2007
al: 31-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  96,  recante
attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.  1334/2000,
che istituisce un regime comunitario di controllo delle  esportazioni
di prodotti e tecnologie  di  duplice  uso,  nonche'  dell'assistenza
tecnica destinata a fini militari  a  norma  dell'articolo  50  della
legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo  11  con  il
quale e'  costituito  il  Comitato  consultivo,  nonche'  dell'azione
comune del Consiglio  del  22  giugno  2000,  relativa  al  controllo
dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno
2005, relativo al  commercio  di  determinate  merci  che  potrebbero
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; 
  Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE)  n.  1236/2005  che
rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative  alle
sanzioni  applicabili  per  la  violazione  delle  disposizioni   del
regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie  per  la  loro
attuazione; 
  Visto l'articolo 5 della  legge  25  gennaio  2006,  n.  29  (legge
comunitaria 2005),  recante  delega  al  Governo  per  la  disciplina
sanzionatoria di  violazioni  di  disposizioni  comunitarie  e  norme
penali  concernenti  regolamenti  comunitari  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006,  per  i  quali
non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative; 
  Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a  consentire
la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2006; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del
commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di  concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
            Ambito di applicazione ed autorita' nazionale 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del  regolamento
(CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del  27  giugno  2005,  di  seguito
denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci
che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura
o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. 
  2.   L'autorita'   nazionale   incaricata   dell'applicazione   del
regolamento e del presente decreto legislativo e'  il  Ministero  del
commercio internazionale. 
  3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo  11  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003,  n.  96,  esprime,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta,  il  proprio  parere
obbligatorio, ma non vincolante,  in  ordine  al  rilascio,  diniego,
annullamento, revoca, sospensione  e  modifica  delle  autorizzazioni
previste nel regolamento. In tale caso la composizione  del  Comitato
e' integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero
per i beni e le attivita' culturali. La  partecipazione  al  Comitato
consultivo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  24 novembre  1981,  n.  689, e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   30 novembre  1981,  n.  329,
          supplemento ordinario.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  14,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  11,  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59, recante: «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa.»:
              «Art.  11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  te  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi 4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini'  dell'esercizio  del  potere di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,   tenuto   conto   di   quanto   previsto  dalla
          lettera a),  tutte  le controversie relative ai rapporti di
          lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          ancorche'    concernenti    in    via    incidentale   atti
          amministrativi  presupposti, ai fini della disapplicazione,
          prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di
          carattere  generale  atte a prevenire disfunzioni dovute al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  delta  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 4,  sono  abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti   modificazioni  alle  disposizioni  dell'art.  2,
          comma 1,   della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421:  alla
          lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati»
          sono  soppresse;  alla lettera i) le parole: «prevedere che
          nei  limiti  di  cui  alla lettera h) la contrattazione sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura detta contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera q)  e'  abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  11,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 96, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102:
              «Art. 11 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita'
          competente   e'   istituito   un  Comitato  consultivo  per
          l'esportazione dei beni a duplice uso.
              2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a
          duplice  uso,  entro  sessanta giorni dalla ricezione della
          richiesta  formulata  dall'Autorita' competente, esprime un
          parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio,
          diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
          autorizzazioni  nei  casi  previsti  dal  presente  decreto
          legislativo.  Il termine predetto e' prorogato di ulteriori
          novanta  giorni  qualora  il  Comitato  ritenga  necessario
          esperire   ulteriore  attivita'  istruttoria.  Il  Comitato
          esprime,  inoltre,  su  richiesta dell'Autorita' competente
          ovvero  di altri Ministeri interessati, pareri su questioni
          di    carattere    particolare    e/o   generale   relative
          all'attivita'  di  autoriz-zazione  e  di  controllo  delle
          esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
          all'aggiornamento della relativa normativa.
              3.  Il  Comitato consultivo e' composto da un direttore
          generale  del  Ministero  degli affari esteri che svolge le
          funzioni  di  presidente,  da  un  direttore  generale  del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  - Dipartimento per
          l'internazionalizzazione  che  svolge  le  funzioni di vice
          presidente,    da    due   rappresentanti   del   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia
          delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri
          degli   affari   esteri,   delle   attivita'  produttive  -
          Dipartimento  per  l'internazionalizzazione,  della difesa,
          dell'interno,    delle   comuni-cazioni,   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   della  salute.
          I rappresentanti  dei Ministeri degli affari esteri e delle
          attivita'      produttive      -      Dipartimento      per
          l'internazionalizzazione,  possono esercitare il diritto di
          voto  in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
          del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario
          sono  esercitate  dal  dirigente dell'Autorita' competente.
          Alle  riunioni  del  Comitato partecipano, senza diritto di
          voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione,
          competenti  per  ciascuno  degli  esercizi di controllo dei
          beni a duplice uso.
              4.   I  componenti  del  Comitato  consultivo,  i  loro
          supplenti  e  gli esperti tecnici sono nominati con decreto
          del   Ministro   delle   attivita'  produttive;  essi  sono
          designati,  rispettivamente,  dai Ministeri o dagli enti di
          appartenenza  entro  trenta giorni dalla richiesta da parte
          del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene
          rinnovato ogni cinque anni.
              5.   Alte  riunioni  del  Comitato  consultivo  possono
          inoltre   parte-cipare,   senza   diritto   di   voto,  per
          particolari   esigenze   e   su   richiesta  dell'Autorita'
          competente  o  del  Presidente  del  Comitato stesso, anche
          rappresentanti    degli   organi   preposti   alta   tutela
          dell'ordine  e  delta  sicurezza  pubblica  ed al controllo
          doganale,  fiscale  e valutano, nonche' altri esperti anche
          estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti
          di bilancio esistenti.
              6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
          la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera
          a maggioranza dei presenti.
              7.  Il  Ministro delle attivita' produttive disciplina,
          con  proprio  decreto,  sentite le altre Amministrazioni di
          cui   al   comma 3,   le  modalita'  di  funzionamento  del
          Comitato.».
              - Il  regolamento  (CE)  1334/2000, e' pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L. 159 del 30 giugno 2000.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  50,  della  legge
          1° marzo   2002,   n.   39,   recante:   «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.»:
              «Art.  50  (Delega  al  Governo per l'adeguamento della
          normativa  nazionale  alle  disposizioni comunitarie e agli
          accordi  internazionali in materia di prodotti e tecnologie
          a  duplice  uso).  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
          le  modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
          legislativo  ai  fini  del riordino e della semplificazione
          delle   procedure  di  autorizzazione  all'esportazione  di
          prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso,  nel rispetto dei
          principi  e  delle  disposizioni  comunitarie  in  materia,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) adeguamento  al  regolamento (CE) n. 1334/2000 del
          Consiglio,  del  22 giugno  2000, e alle altre disposizioni
          comunitarie,   nonche'  agli  accordi  internazionali  gia'
          adottati  o  che  saranno  adottati  entro  il  termine  di
          esercizio della delega stessa;
                b) disciplina  unitaria  della materia dei prodotti a
          duplice  uso,  coordinando  le  norme legislative vigenti e
          apportando  le  integrazioni,  modificazioni ed abrogazioni
          necessarie  a  garantire  la  semplificazione e la coerenza
          logica, sistematica e lessicale della normativa;
                c) razionalizzazione    e    semplificazione    delle
          procedure autorizzative;
                d) previsione     delle    procedure    eventualmente
          adottabili  nei  casi di divieto di esportazione per motivi
          di   sicurezza   pubblica  o  di  rispetto  per  i  diritti
          dell'uomo,   dei   prodotti  a  duplice  uso  non  compresi
          nell'elenco  di  cui  all'allegato I del citato regolamento
          (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
                e) previsione   di  misure  sanzionatorie  effettive,
          proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
              2.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, il Governo, nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
          e   con  la  stessa  procedura  puo'  emanare  disposizioni
          correttive    e    integrative    del    medesimo   decreto
          legislativo.».
              - Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006, n. 233,
          reca:  «Disposizioni  urgenti  in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
              - Il  regolamento (CE) n. 1236/2005 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 2005.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario:
              «Art.   5   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
          delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
          3, comma 1, lettera c).
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il regolamento (CE) n. 1236/2005, vedi note alle
          premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 96 e
          l'art. 11, vedi note alle premesse.