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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. 314

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2020)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera c), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Viste  le  leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431,
concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
  Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55,   recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la
gestione  degli  alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture
penitenziarie.
  2.  Gli  alloggi  di  cui  al comma 1 sono assegnati gratuitamente,
secondo un criterio di priorita':
    a) al    personale    che    ricopre   gli   incarichi   indicati
all'articolo 2, comma 1;
    b) al    personale    trasferito    per   le   ragioni   indicate
all'articolo 4, comma 1;
    c) al    personale    trasferito    per   le   ragioni   indicate
all'articolo 4, comma 2;
    d) al   personale   in   servizio   presso   le   sedi   indicate
all'articolo 5, comma 1.
  3.  Gli  alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono
assegnati  in  temporanea  concessione  onerosa  al  personale che ne
faccia richiesta.
  4.  Il presente regolamento disciplina, altresi', l'individuazione,
l'assegnazione e la gestione delle unita' abitative ad uso temporaneo
e   degli   alloggi   collettivi   di   servizio   per  il  personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti lagislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera c) del comma 1
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)-b) (omissis);
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge.».
              - La  legge  27 luglio  1978, n. 392, reca: «Disciplina
          delle locazioni di immobili urbani».
              - La  legge  9 dicembre 1998, n. 431, reca: «Disciplina
          delle  locazioni  e  del rilascio degli immobili adibiti ad
          uso abitativo».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          15 dicembre  1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
          penitenziaria):
              «Art.   18   (Disposizioni   relative   all'obbligo  di
          residenza   e   casi   di   permanenza   in  caserma  o  di
          reperibilita).  -  1.  Il  personale  del  Corpo di polizia
          penitenziaria  deve  risiedere  nel  comune  in cui ha sede
          l'ufficio o il reparto cui e' destinato.
              2.  Il  capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto,
          per  rilevanti  ragioni, puo' autorizzare il dipendente che
          ne  faccia  richiesta  a risiedere altrove, quando cio' sia
          conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro
          suo dovere.
              3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta
          all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
              4.  Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare in
          caserma, compatibilmente con la disponibilita' di locali.
              5.  Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza,
          il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento
          motivato,  sentito  il comandante del reparto, che tutto il
          personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o
          assicuri    la    reperibilita'    per    l'intera   durata
          dell'esigenza.
              6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare
          nell'alloggio  di  servizio,  del quale usufruisce a titolo
          gratuito.
              7.   Il  comandante  del  reparto  che  non  usufruisce
          dell'alloggio    di    servizio    deve    assicurare    la
          reperibilita'.».