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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. 314

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2020)
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Testo in vigore dal: 1-3-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera c), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Viste  le  leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431,
concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
  Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55,   recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la
gestione  degli  alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture
penitenziarie.
  2.  Gli  alloggi  di  cui  al comma 1 sono assegnati gratuitamente,
secondo un criterio di priorita':
    a) al    personale    che    ricopre   gli   incarichi   indicati
all'articolo 2, comma 1;
    b) al    personale    trasferito    per   le   ragioni   indicate
all'articolo 4, comma 1;
    c) al    personale    trasferito    per   le   ragioni   indicate
all'articolo 4, comma 2;
    d) al   personale   in   servizio   presso   le   sedi   indicate
all'articolo 5, comma 1.
  3.  Gli  alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono
assegnati  in  temporanea  concessione  onerosa  al  personale che ne
faccia richiesta.
  4.  Il presente regolamento disciplina, altresi', l'individuazione,
l'assegnazione e la gestione delle unita' abitative ad uso temporaneo
e   degli   alloggi   collettivi   di   servizio   per  il  personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera c), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Viste  le  leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431,
concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
  Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55,   recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la
gestione  degli  alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture
penitenziarie.
  2.  Gli  alloggi  di  cui  al comma 1 sono assegnati gratuitamente,
secondo un criterio di priorita':
    a) al    personale    che    ricopre   gli   incarichi   indicati
all'articolo 2, comma 1;
    b) al    personale    trasferito    per   le   ragioni   indicate
all'articolo 4, comma 1;
    c) al    personale    trasferito    per   le   ragioni   indicate
all'articolo 4, comma 2;
    d) al   personale   in   servizio   presso   le   sedi   indicate
all'articolo 5, comma 1.
  3.  Gli  alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono
assegnati  in  temporanea  concessione  onerosa  al  personale che ne
faccia richiesta.
  4.  Il presente regolamento disciplina, altresi', l'individuazione,
l'assegnazione e la gestione delle unita' abitative ad uso temporaneo
e   degli   alloggi   collettivi   di   servizio   per  il  personale
dell'Amministrazione penitenziaria.