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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006, n. 312

Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-2-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2009)
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Testo in vigore dal: 17-2-2007
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4,
e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante
norme  sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 luglio  2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto   il   decreto-legge   18 maggio   2006,  n.  181,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri», convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati  personali»  e,  in
particolare,  gli  articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le
regole  applicabili  al  trattamento  di  dati sensibili e giudiziari
effettuati da soggetti pubblici;
    Visti  gli  articoli 20,  21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali,
nei  casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  ma  non  i  tipi di dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e  di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne  effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi;
    Considerato  che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,
detta  identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
    Considerato   che  possono  spiegare  effetti  significativi  per
l'interessato  le  operazioni  volte,  in  particolare, a definire in
forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli
interessati,  le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche dati
gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione a terzi e la diffusione;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede
allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle effettuate
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri che possono spiegare
effetti  per  l'interessato  ed,  in  particolare,  le  operazioni di
comunicazione a terzi e diffusione;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni  ordinarie  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri
deve   necessariamente   svolgere  per  perseguire  le  finalita'  di
rilevante  interesse  pubblico  individuate  per legge (operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
    Considerato  che,  per quanto concerne i trattamenti previsti dal
presente  regolamento, e' stato verificato il rispetto dei principi e
delle  garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare
riferimento  alla  pertinenza,  non eccedenza e indispensabilita' dei
dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati rispetto alle finalita' da
perseguire,  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il
perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative
idonee  a  rendere  lecite  le  medesime operazioni o, ove richiesta,
all'indicazione scritta dei motivi;
    Visto  il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005;
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati
giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di
soggetti   pubblici,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana serie generale n. 2, del 3 gennaio 2006;
    Sentito   il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,
espressosi con parere del 17 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), del Codice;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  degli articoli 20,
comma 2,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  recante  il Codice in materia di protezione dei dati personali,
identifica  i  tipi  di  dati  sensibili e giudiziari e le operazioni
eseguibili  da  parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico espressamente
individuate da apposita previsione di legge.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4,
e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303, recante
norme  sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 luglio  2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto   il   decreto-legge   18 maggio   2006,  n.  181,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri», convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati  personali»  e,  in
particolare,  gli  articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le
regole  applicabili  al  trattamento  di  dati sensibili e giudiziari
effettuati da soggetti pubblici;
    Visti  gli  articoli 20,  21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali,
nei  casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  ma  non  i  tipi di dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e  di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne  effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi;
    Considerato  che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,
detta  identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
    Considerato   che  possono  spiegare  effetti  significativi  per
l'interessato  le  operazioni  volte,  in  particolare, a definire in
forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli
interessati,  le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche dati
gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e
giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione a terzi e la diffusione;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede
allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle effettuate
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri che possono spiegare
effetti  per  l'interessato  ed,  in  particolare,  le  operazioni di
comunicazione a terzi e diffusione;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni  ordinarie  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri
deve   necessariamente   svolgere  per  perseguire  le  finalita'  di
rilevante  interesse  pubblico  individuate  per legge (operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
    Considerato  che,  per quanto concerne i trattamenti previsti dal
presente  regolamento, e' stato verificato il rispetto dei principi e
delle  garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare
riferimento  alla  pertinenza,  non eccedenza e indispensabilita' dei
dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati rispetto alle finalita' da
perseguire,  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il
perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative
idonee  a  rendere  lecite  le  medesime operazioni o, ove richiesta,
all'indicazione scritta dei motivi;
    Visto  il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005;
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati
giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di
soggetti   pubblici,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana serie generale n. 2, del 3 gennaio 2006;
    Sentito   il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,
espressosi con parere del 17 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), del Codice;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  degli articoli 20,
comma 2,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  recante  il Codice in materia di protezione dei dati personali,
identifica  i  tipi  di  dati  sensibili e giudiziari e le operazioni
eseguibili  da  parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico espressamente
individuate da apposita previsione di legge.