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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 25/10/2016
Testo in vigore dal: 3-4-2007
al: 28-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il  comma
secondo, lettere e), l) e m); 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia  dei
diritti dei consumatori; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita  della  competitivita'  del  sistema  produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2007; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente  del  Consiglio
dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e  del  Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per  gli  affari
regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  delle  comunicazioni,
delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di 
recesso dai contratti  con  operatori  telefonici,  televisivi  e  di
                          servizi internet 
  1. Al fine di  favorire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un  adeguato  livello  di
conoscenza sugli effettivi (( prezzi  ))  del  servizio,  nonche'  di
facilitare il confronto tra  le  offerte  presenti  sul  mercato,  e'
vietata, da parte degli operatori (( di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche, )) l'applicazione di costi  fissi  e
di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via  bancomat
o in forma telematica, aggiuntivi  rispetto  al  costo  del  traffico
telefonico (( o del servizio )) richiesto (( . E' altresi' vietata ))
la previsione di termini temporali massimi di utilizzo  del  traffico
(( o del servizio )) acquistato. Ogni eventuale clausola difforme  e'
nulla (( e non comporta la nullita'  del  contratto,  fatti  salvi  i
vincoli di  durata  di  eventuali  offerte  promozionali  comportanti
prezzi piu' favorevoli per il consumatore. ))  Gli  operatori  ((  di
telefonia mobile )) adeguano  la  propria  offerta  commerciale  alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 2. L'offerta commerciale dei  prezzi  dei  differenti  operatori
della  telefonia  deve  evidenziare  tutte  le  voci  che  compongono
l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori  un  adeguato
confronto. 
  2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le
modalita' per consentire all'utente,  a  sua  richiesta,  al  momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito,
di conoscere l'indicazione  dell'operatore  che  gestisce  il  numero
chiamato. )) 
  3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia  e
di reti televisive e di comunicazione elettronica,  indipendentemente
dalla  tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facolta'   del
contraente di recedere dal contratto o di (( trasferire le utenze  ))
presso  altro  operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi   non
giustificati (( . . . )) e senza  spese  non  giustificate  da  costi
dell'operatore  e  non  possono  imporre  un  obbligo  di   preavviso
superiore a trenta giorni. Le clausole  difformi  sono  nulle,  fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle  disposizioni  del
presente (( comma )) i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data
di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni. 
  (( 4.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  vigila
sull'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  e
stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  comma
2. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
sanzionata  dall'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'articolo 2, comma.136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286.
))